Superbonus 110%: l'orizzonte temporale definitivo

di Redazione tecnica - 14/07/2021

Si è finalmente riempito il "buco" normativo che fino a ieri ha accompagnato le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Superbonus 110%: il buco normativo

Un buco molto grosso e profondo perché riguardava l'orizzonte temporale di riferimento per l'applicazione dei benefici fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) aveva, infatti, prorogato i termini di applicazione del bonus 110% ma lasciando l'ultima parola alla Commissione Europea (art. 1, comma 74 della Legge n. 178/2020).

Dopo la proposta da parte del Consiglio, la Commissione UE ieri ha adottato il primo pacchetto di decisioni di esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR). Tra quelli che hanno ottenuto il via libera anche il PNRR Italiano che così viene sbloccato dando la possibilità di concludere le convenzioni di sovvenzione e gli accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento fino al 13% dell'importo totale.

L'approvazione ufficiale da, dunque, il via libera anche alle proroghe che erano state inserite dalla Legge di Bilancio 2021, alcune delle quali nel frattempo superate dalla conversione in Legge del D.L. n. 59/2021.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale definitivo

Prendendo, dunque, in considerazione le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021 e dal D.L. n. 59/2021, l'orizzonte temporale definitivo di fruizione del bonus 110% risulta essere il seguente:

Tipologia

Termine per il 60% dei lavori

Scadenza finale

Tutti i beneficiari (compresi gli edifici unifamiliari)

 

30/06/2022

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità

30/06/2022

31/12/2022

Condomini

 

31/12/2022

IACP
30/06/2023
31/12/2023

Confermate le opzioni alternative

Confermato anche il comma 7-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio, anch'esso previsto dalla Legge di Bilancio 2021, che prevede:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

In questo modo, le opzioni alternative alla detrazioni fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) potranno essere scelte anche per il 2022. Resta il disallineamento per gli IACP, il cui orizzonte temporale termina nel 2023.



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