Superbonus 110%: la proroga senza cessione a cosa serve?

di Gianluca Oreto - 11/05/2022

È in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo provvedimento d'urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri n. 75 che, tra le altre cose, prorogherà la scadenza del superbonus prevista per gli edifici unifamiliari e che "dovrebbe" intervenire con una nuova modifica al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

La cessione del credito

Ed è proprio il meccanismo di cessione del credito a destare più di una preoccupazione all'intero comparto edile che nel primo quadrimestre 2022 si è trovato a vivere uno tsunami normativo che ha già spazzato via l'effetto "rilancio" arrivato con il Decreto Legge n. 34/2020 e la nascita delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Nato come vero e proprio motore per il rilancio dell'edilizia, nella sua versione iniziale il meccanismo delle opzioni alternative prevedeva la possibilità:

  • di scontare l'importo della fattura dei fornitori con possibilità per questi ultimi di utilizzare direttamente la detrazione indiretta maturata o cederla ulteriormente senza limiti;
  • di cedere la detrazione senza alcun limite.

Dalla sua versione iniziale, il Governo Draghi, dopo aver pubblicato un primo pacchetto di misure anti-frode che hanno esteso i controlli (visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese) a tutti gli altri bonus che utilizzano le opzioni alternative, ha intervenuto con:

Ad oggi lo stato dell'arte normativo relativo all'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio prevede le seguenti possibilità:

  • sconto in fattura con possibilità:
    • di una prima cessione libera;
    • di ulteriori due cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione;
  • prima cessione del credito libera da parte del beneficiario della agevolazione (detrazione diretta) più due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione.

In entrambe i casi alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, come previsto dal D.L. n. 17/2022 già convertito in legge, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Nuove modifiche in vista

Come detto in premessa, siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta di un nuovo provvedimento d'urgenza che certamente prorogherà la data del 30 giugno 2022 attualmente prevista per dimostrare il 30% dei lavori complessivi e avere tempo fino al 31 dicembre 2022 per procedere ai lavori di superbonus per gli edifici unifamiliari. La data del 30 giugno 2022 sarà prorogata al 30 settembre 2022.

Tralasciando l'opportunità di prevedere una proroga che offre 3 mesi in più ma che non tiene in considerazione che in questo tempo ci sono luglio e agosto (mesi notoriamente in cui tutto il comparto edile procede molto a rilento), sembrerebbe intenzione del Governo consentire subito la cessione del credito da parte delle banche ai correntisti, senza necessità di procedere con le ulteriori due cessioni prima.

Soluzione che certamente consentirà più margine di manovra e aumentare il plafond disponibile ma che, considerato l'evidente clima di incertezza che vive il mondo delle detrazioni fiscali, si potrebbe rivelare poco risolutivo.

Non essere riusciti a trovare un soluzione definitiva che consentisse una "sana" circolazione dei crediti fiscali ha già prodotto danni irrimediabili, la cui responsabilità non ricade su chi ha frodato lo Stato con le precedenti regole, ma su un legislatore poco attento agli effetti sistemici di una modifica normativa in un settore che vive di contratti, tempistiche lunghe e imprevisti di varia natura a cui, purtroppo, si è aggiunta la mano del Governo.



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