Superbonus 110%: i requisiti per richiedere le opzioni alternative

di Redazione tecnica - 07/02/2022

Il vero motore che ha mosso l'edilizia italiana si chiama "opzione" di nome e "alternativa" di cognome. Il nuovo strumento fiscale messo a punto nell'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che fino a pochi giorni fa aveva involontariamente creato una nuova criptovaluta: il credito fiscale.

La cessione del credito prima e dopo il Sostegni-ter

Prima della pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), immediatamente in vigore fino almeno alla sua conversione in legge, il Decreto Rilancio prevedeva la possibilità di utilizzare il superbonus 110% e gli altri principali bonus fiscali per la casa, utilizzando alternativamente:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Con un piccolissimo particolare, la cessione del credito non aveva limiti con la conseguenza che più e più soggetti potevano acquistare e rivendere il credito, assicurandosi un piccolo margine di guadagno. Una modalità che ha visto nascere nuove (a volte losche) figure per l'acquisto dei crediti fiscali e piattaforme di scambio.

Con la pubblicazione del D.L. n. 4/2022 tutto cambia. Tutti i crediti che al 7 febbraio 2022 siano già stati oggetto di una delle opzioni alternative, potranno cederlo una sola volta senza altre possibilità per chi lo acquista.

Superbonus 110% e opzioni alternative: il provvedimento del Fisco

Al fine di adeguarsi alle nuove modifiche previste dal Sostegni-ter, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il il Provvedimento 3 febbraio 2022, prot. 35873 recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.

Anche se ha dimenticato di inserire nel titolo del provvedimento il nuovo incentivo del 75% previsto per il nuovo intervento di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 119-ter del Decreto Rilancio), il provvedimento fornisce puntuali informazioni circa:

  1. Opzioni esercitabili in relazione alle detrazioni spettanti per interventi edilizi
  2. Requisiti per l’esercizio dell’opzione
  3. Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta
  4. Modalità di esercizio dell’opzione
  5. Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta
  6. Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
  7. Trattamento dei dati
  8. Sostituzione del provvedimento prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020

Superbonus 110% e opzioni alternative: i requisiti

Per quanto riguarda i requisiti richiesti ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, l'Agenzia delle Entrate fa il punto definendo cosa è richiesto:

  • per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (ecobonus 110%), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (dal 6 ottobre 2020, il Decreto MiSE 6 agosto 2020, Decreto Requisiti tecnici ecobonus) e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
  • per gli interventi di cui al comma 4 del medesimo articolo 119 del Decreto Rilancio (sismabonus 110%), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 e successive modificazioni. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380;
  • per gli interventi diversi da quelli di cui al citato articolo 119 del Decreto Rilancio ma che vengono fruiti con opzione alternativa, i tecnici abilitati attestino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni del medesimo articolo 119, comma 13-bis;
  • necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni, di cui alle lettere a) e b) del presente punto 2.1 e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del Decreto, nonché la presenza dell’attestazione di cui alla lettera c) del presente punto 2.1.

Le deroghe per l'edilizia libera ed i piccoli cantieri

Con riferimento ai bonus diversi dal Superbonus e dal Bonus Facciate, l'Agenzia delle Entrate ricorda che il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese non sono richiesti per le opere già classificate come attività di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.



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