Superbonus 110%: tutte le modifiche del Decreto Aiuti

di Gianluca Oreto - 08/07/2022

410 favorevoli, 49 contrari e 1 astenuto sono i voti della Camera dei Deputati che sono serviti per svincolare ufficialmente l'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) nel testo approvato dalle Commissioni. Il testo passerà ora all’esame (formale) del Senato ed è probabile che il via libera definitivo possa arrivare prima della scadenza (16 luglio 2022).

Superbonus 110%: tutte le modifiche del 2022

Bisognerà chiaramente attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione prima di comprendere se le modifiche apportate avranno gli effetti sperati dagli operatori del comparto edile, la cui sopravvivenza è appesa ad un filo chiamato bonus. L’impossibilità per imprese e professionisti di cedere il credito indiretto maturato a seguito di sconto in fattura, ha causato una paradossale situazione di ricchezza virtuale, inutile per pagare bollette, fornitori, tasse e manodopera.

Una problematica nata da seguito del primo intervento normativo del Governo sul meccanismo di cessione del credito, che nel corso di questo 2022 è stato già modificato:

Modifiche che sono certamente servite per annullare le frodi fiscali anche perché hanno bloccato l’intero comparto.

Superbonus 110%: l’orizzonte temporale per le unifamiliari

L’art. 14 del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti), nella sua versione convertita in legge, ha il duplice obiettivo di riaprire il mercato della cessione del credito e dare più tempo ai soggetti beneficiari le cui possibilità di accesso al bonus 110% stanno per scadere.

Entrando nel dettaglio, confermata la modifica all’art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che non sarà cambiata dopo la conversione in legge. In questo modo, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le unifamiliari, da qualcuno erroneamente chiamate “villette”), il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il bonus 110% stesso.

Resta il problema del clima di forte incertezza in cui vive il comparto dell’edilizia che tra caro prezzi, difficoltà di approvvigionamento dei materiali e, naturalmente, il periodo estivo, dovrà essere preso in considerazione da chi ha in mente di attivare nuovi cantieri dopo il 30 giugno 2022 (sostenendo spese dopo questa data). È evidente che nel caso in cui non si riesca ad arrivare al 30% dell’intervento complessivo entro il 30/09/2022, non solo si perderà il diritto di accesso al superbonus 110%, ma si potrebbero avere dei problemi di natura urbanistica-edilizia per avere avviato un intervento mediante la CILAS, ovvero una comunicazione che “teoricamente” può essere utilizzata solo per i cantieri che accedono a questa detrazione fiscale.

Superbonus 110%: le nuove modifiche alla cessione del credito

Ma la modifica più importante riguarda il meccanismo di cessione del credito di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio. In particolare, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Ricordiamo i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del codice del consumo:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Superbonus 110%: l’entrata in vigore

L’art. 14, comma 1-bis del Decreto Aiuti prevede:

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Una previsione che, però, mal si coordina al momento con l’art. 57, comma 3 del Decreto Aiuti stesso che prevede:

Le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Al momento tutti ci chiediamo: le modifica valgono per le cessioni comunicate a partire dal 1° maggio 2022 o anche alle precedenti? La differenza è sostanziale è dovrà essere necessariamente chiarita al fine di non vanificare qualsiasi effetto si spera da questo nuovo provvedimento di modifica.



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