Superbonus e asseverazione invalida: niente 110% senza iscrizione all’albo professionale
di Gianluca Oreto - 14/05/2026

Sul superbonus si è detto e scritto tutto e il contrario di tutto, spesso dimenticando che, come ogni bonus edilizio, anche questo ha finito per intrecciare aspetti di natura edilizia, fiscale e giuridica. Per questo motivo, chiunque abbia affrontato un intervento agevolato con il 110% ha dovuto confrontarsi sin dall’inizio con professionalità diverse, dal tecnico al commercialista fino al legale.
Mai, però, ci si era realmente posti il problema di verificare se il professionista incaricato fosse anche legittimato a svolgere l’attività asseverativa richiesta dalla normativa. Un tecnico non iscritto all’albo può firmare validamente le asseverazioni previste dal sistema del superbonus? L’iscrizione a un elenco regionale dei certificatori energetici è sufficiente per accedere al meccanismo previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020? E cosa accade quando il professionista dichiara qualifiche inesistenti all’interno di un atto destinato a generare crediti d’imposta cedibili e compensabili?
Sembrerebbero domande puramente teoriche e, invece, sono esattamente al centro della sentenza del Tribunale di Firenze n. 2395 del 4 maggio 2026, che affronta uno dei profili più delicati emersi nella gestione delle pratiche Superbonus, cioè il rapporto tra validità dell’asseverazione, requisiti professionali del tecnico e responsabilità derivanti dalla perdita del beneficio fiscale.
La sentenza interviene, infatti, su uno degli aspetti più delicati dell’intero sistema previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e chiarisce che l’asseverazione richiesta non può essere trattata come una semplice relazione tecnica, perché si tratta di un atto destinato a incidere direttamente sulla maturazione del credito d’imposta e, quindi, anche sulla gestione di risorse pubbliche.
Asseverazione Superbonus e iscrizione all’albo professionale: il caso esaminato dal Tribunale di Firenze
La controversia nasce nell’ambito di un intervento di efficientamento energetico agevolato con il Superbonus e gestito attraverso il meccanismo dello sconto in fattura previsto dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il professionista incaricato aveva rilasciato un’asseverazione nell’ambito della procedura collegata all’accesso al Superbonus e al relativo meccanismo dello sconto in fattura, dichiarando però un’appartenenza ordinistica risultata inesistente.
Nella sentenza viene evidenziato che il tecnico aveva dichiarato di essere iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Terni, indicando un numero di abilitazione non riconducibile ad alcun albo professionale e apponendo un timbro recante riferimenti a un’appartenenza ordinistica in realtà non posseduta e comunque non rilasciato da alcun Collegio.
A seguito dell’invalidità dell’asseverazione, le imprese e gli altri professionisti coinvolti hanno proceduto all’annullamento delle fatture originariamente emesse nell’ambito della procedura al 110% e l’intervento è stato successivamente ricondotto nel diverso regime agevolativo al 70%, con emissione di nuove fatture e conseguente perdita del maggior beneficio fiscale originariamente previsto.
Il ricorrente ha quindi agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’invalidità dell’asseverazione, il ristoro delle ulteriori somme sostenute dopo il passaggio al 70% e la restituzione degli importi versati al professionista.
Il tecnico resistente, invece, ha sostenuto di possedere comunque una qualificazione tecnica adeguata, richiamando la propria iscrizione al SIERT della Regione Toscana come certificatore energetico e contestando inoltre la compatibilità del D.M. 6 agosto 2020 con gli artt. 49 e 56 del TFUE in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
Art. 119 del D.L. n. 34/2020 e D.M. 6 agosto 2020: il quadro normativo
Per comprendere la decisione del Tribunale di Firenze è necessario partire dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e, in particolare, dal comma 13, che disciplina il sistema delle asseverazioni tecniche necessarie per accedere al Superbonus.
La norma prevede che i tecnici abilitati asseverino sia il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla disciplina agevolativa sia la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati.
Il punto, però, è che la norma non si limita a richiedere una semplice verifica tecnica dell’intervento, ma demanda espressamente a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di trasmissione delle asseverazioni, dei contenuti dell’atto e delle relative modalità attuative.
Proprio in attuazione dell’art. 119, comma 13, è stato emanato il D.M. 6 agosto 2020, noto come “Decreto Asseverazioni”, richiamato più volte nella motivazione del Tribunale di Firenze.
Il decreto disciplina infatti l’intero sistema delle asseverazioni previsto per il Superbonus, regolando i modelli da utilizzare, i contenuti obbligatori dell’asseverazione, le modalità di trasmissione ad ENEA, i controlli, le sanzioni e gli obblighi assicurativi del professionista.
Particolarmente rilevante, ai fini della sentenza, è l’art. 2 del D.M. 6 agosto 2020, che attribuisce valore centrale all’iscrizione all’albo professionale e al timbro rilasciato dall’Ordine o Collegio di appartenenza. Il comma 2 di questo articolo dispone: “Il tecnico abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’albo professionale e di svolgimento della libera professione”.
Lo stesso decreto richiede inoltre che il professionista asseveratore sia coperto da una polizza assicurativa adeguata, in coerenza con quanto previsto dall’art. 119, comma 14, del D.L. n. 34/2020, disposizione che disciplina le conseguenze derivanti dal rilascio di asseverazioni infedeli, prevedendo specifiche sanzioni amministrative, obblighi assicurativi e responsabilità in capo al professionista in caso di attestazioni non veritiere.
È proprio all’interno di questo quadro normativo che il Tribunale ricostruisce il rapporto tra validità dell’asseverazione, requisiti professionali del tecnico e accesso al beneficio fiscale.
Tecnico non iscritto all’albo e asseverazione invalida: i principi espressi dal Tribunale di Firenze
Il cuore della decisione è contenuto nel passaggio in cui il Tribunale afferma che l’intera vicenda ruota attorno “a un punto essenziale”, cioè al fatto che l’asseverazione fosse stata resa “da un soggetto che ha dichiarato qualità professionali inesistenti” e che tale falsità incidesse direttamente “su un elemento che la legge qualifica come requisito essenziale di validità dell’atto prodotto”.
Secondo il giudice, non ci si trova davanti a una semplice irregolarità formale, ma a un falso materiale idoneo a incidere direttamente sulla qualificazione soggettiva del dichiarante.
I giudici del Tribunale di Firenze confermano inoltre che il timbro fornito dall’Ordine o Collegio professionale e l’iscrizione all’albo costituiscono “elementi essenziali dell’asseverazione, a pena di invalidità”, precisando che si tratta di veri e propri presupposti costitutivi della validità dell’asseverazione stessa.
Alla luce di queste considerazioni, l’asseverazione prodotta da un tecnico non iscritto all’Ordine o Collegio professionale non è valida ed è quindi inidonea a fondare alcuna pretesa al beneficio del 110%.
La sentenza collega tale impostazione alla funzione stessa dell’asseverazione nel sistema del Superbonus, osservando che l’ordinamento pretende che un atto destinato a produrre rilevanti effetti fiscali venga sottoscritto da un professionista formalmente appartenente all’Ordine o Collegio professionale di riferimento e soggetto alle relative responsabilità.
Qui il Tribunale affronta anche un altro passaggio importante, cioè il tema della qualificazione tecnica del professionista resistente. Secondo la sentenza, infatti, la normativa sul Superbonus non richiede genericamente il possesso di competenze tecniche, ma pretende “l’appartenenza ad un ordine/collegio e l’esercizio della professione nella forma prevista”.
Allo stesso modo, il Tribunale non condivide la difesa fondata sull’iscrizione al SIERT della Regione Toscana, evidenziando che gli elenchi regionali dei certificatori energetici non assicurano il medesimo livello di garanzia previsto dal sistema delineato dal D.M. 6 agosto 2020, non prevedono un effettivo sistema disciplinare e non equivalgono ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale.
Infine, la sentenza affronta il tema del rapporto tra libera prestazione dei servizi tecnici e attività asseverativa ai fini fiscali, chiarendo che non possono essere confusi i due piani. Viene infatti confermato che la libera prestazione di servizi tecnici “non risulta in alcun modo vietata” nel caso esaminato e che un professionista non iscritto all’albo “non è affatto escluso dal mercato”, potendo comunque redigere studi, relazioni tecniche, APE e progetti, fermo restando che non può asseverare ai fini fiscali nell’ambito del sistema previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Superbonus e responsabilità del professionista: l’analisi tecnica della decisione
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda il modo in cui il Tribunale ricostruisce la funzione dell’asseverazione nel sistema previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Secondo il giudice, infatti, la detrazione al 110%, lo sconto in fattura e la maturazione del credito d’imposta non possono perfezionarsi in assenza di un’asseverazione valida. La sentenza evidenzia inoltre che l’asseverazione deve esistere al momento della maturazione del credito e che la sua invalidità comporta la decadenza integrale del beneficio fiscale.
Il Tribunale collega questa impostazione alla particolare funzione dell’asseverazione nel sistema Superbonus, osservando che il documento produce effetti fiscali automatici e determina la maturazione di crediti d’imposta cedibili e compensabili. Proprio per questo motivo, secondo la sentenza, l’ordinamento può subordinare l’attività asseverativa al possesso di specifici requisiti professionali.
La decisione affronta poi anche il tema del rapporto tra disciplina nazionale e diritto europeo, respingendo la tesi difensiva secondo cui il D.M. 6 agosto 2020 sarebbe incompatibile con gli artt. 49 e 56 del TFUE. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il Tribunale osserva infatti che gli Stati membri possono subordinare le attività aventi rilevanza pubblicistica al possesso di specifici requisiti professionali, soprattutto quando tali attività incidono sulla tutela della fede pubblica, sulla prevenzione delle frodi e sulla gestione del denaro pubblico.
Sul piano civilistico, il Tribunale ritiene poi integrato l’inadempimento contrattuale del professionista, individuando un collegamento diretto tra invalidità dell’asseverazione, annullamento della procedura al 110%, passaggio al regime del 70% e ulteriori somme sostenute dal committente.
La sentenza riconosce quindi il danno emergente derivante dagli importi sostenuti dopo il passaggio al diverso regime agevolativo, il lucro cessante collegato alla perdita del maggior beneficio fiscale, il danno derivante dal nuovo visto di conformità e la restituzione delle somme già corrisposte al professionista.
Asseverazione Superbonus invalida e perdita del 110%: le conclusioni operative
In conclusione, il ricorso è stato accolto con condanna del professionista al risarcimento dei danni e alla restituzione delle somme percepite.
Una decisione che conferma ancora una volta come, nel sistema previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e dal D.M. 6 agosto 2020, l’iscrizione all’albo professionale non possa essere considerata un elemento secondario dell’asseverazione, ma rappresenti un presupposto essenziale per la validità dell’atto necessario alla fruizione del Superbonus.
Secondo il Tribunale di Firenze, infatti, l’asseverazione richiesta dalla disciplina del 110% non costituisce una semplice attività tecnica privata, ma un atto destinato a produrre effetti diretti sulla maturazione del credito fiscale e sull’accesso ai meccanismi di sconto in fattura e cessione del credito.
Proprio per questo motivo, l’invalidità dell’asseverazione determina la perdita del beneficio fiscale collegato alla procedura originaria e può comportare la responsabilità del professionista per tutti i danni direttamente derivanti dall’inadempimento.
FAQ: Superbonus, asseverazioni tecniche e iscrizione all’albo professionale
Un tecnico non iscritto all’albo può firmare un’asseverazione Superbonus?
No. Nel sistema previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 e dal D.M. 6 agosto 2020, l’asseverazione Superbonus deve essere resa da un tecnico abilitato iscritto all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza. L’iscrizione all’albo e il timbro professionale non sono elementi secondari, ma presupposti essenziali per la validità dell’atto.
L’iscrizione a un elenco regionale dei certificatori energetici basta per asseverare il Superbonus?
No. La sentenza ha ritenuto inconferente il richiamo all’iscrizione al SIERT, perché gli elenchi regionali dei certificatori energetici non equivalgono all’iscrizione a un Ordine o Collegio professionale e non assicurano il medesimo sistema di garanzie disciplinari richiesto dal D.M. 6 agosto 2020.
Cosa succede se l’asseverazione Superbonus è invalida?
La detrazione al 110%, lo sconto in fattura e la maturazione del credito d’imposta non possono perfezionarsi senza una valida asseverazione. L’asseverazione deve esistere al momento della maturazione del credito e la sua mancanza o invalidità comporta la decadenza del beneficio.
Il professionista risponde dei danni causati da un’asseverazione invalida?
Sì, quando l’invalidità dell’asseverazione deriva da una dichiarazione mendace riconducibile al professionista e da questa discendono danni patrimoniali per il committente. Nel caso deciso, il Tribunale ha ritenuto integrato l’inadempimento contrattuale e ha condannato il professionista al risarcimento dei danni e alla restituzione delle somme percepite.
Quali danni sono stati riconosciuti dal Tribunale di Firenze?
Il Tribunale ha riconosciuto il danno emergente derivante dagli esborsi sostenuti dopo il passaggio al regime agevolativo del 70%, il lucro cessante collegato alla perdita del maggior beneficio fiscale, la sanzione connessa all’indebita fruizione del credito d’imposta e il costo del nuovo visto di conformità. Non è stata invece riconosciuta la voce relativa agli interessi del finanziamento, perché non è stato provato il nesso diretto con l’inadempimento.
L’asseverazione Superbonus è una semplice relazione tecnica?
No. La sentenza valorizza la funzione dell’asseverazione come atto destinato a produrre effetti fiscali immediati, perché consente la maturazione di crediti d’imposta cedibili e compensabili. Proprio per questa ragione il Tribunale ritiene legittimo richiedere requisiti professionali più stringenti rispetto alla generica competenza tecnica.
Un professionista non iscritto all’albo è escluso da ogni attività tecnica?
No. Il Tribunale distingue la libera prestazione di servizi tecnici dall’attività asseverativa ai fini fiscali. Un professionista non iscritto può redigere studi, relazioni tecniche, APE e progetti, ma non può asseverare ai fini fiscali nell’ambito del sistema previsto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Perché il timbro professionale è rilevante nell’asseverazione Superbonus?
Il D.M. 6 agosto 2020 richiede che il tecnico abilitato apponga il timbro fornito dall’Ordine o Collegio professionale, attestante l’iscrizione all’albo e lo svolgimento della libera professione. Per il Tribunale, questo elemento serve a garantire identificabilità, responsabilità deontologica e tracciabilità del professionista che rilascia l’asseverazione.
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