Superbonus e bonus edilizi: quando è possibile la cessione del credito?

di Redazione tecnica - 08/05/2023

Come scritto più volte su queste pagine, esiste un'edilizia pre Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ed una post in cui committenti, imprese e professionisti, soprattutto dopo l'esperienza accumulata in questi 3 anni, hanno maturato consapevolezze e professionalità diverse rispetto al recente passato.

Superbonus: esperienza che ha maturato il comparto

Sia chiaro, già prima dei noti articoli 119 (superbonus) e 121 (cessione del credito) del Decreto Rilancio esistevano diverse forme di incentivazione soprattutto per gli interventi di risparmio energetico (ecobonus) e di miglioramento strutturale (sismabonus). Il binomio "superbonus-cessione del credito" (nonostante tutte le criticità ed errori di gioventù) ha posto davvero un accento sulle procedure necessarie per non incorrere in una delle poche cause di decadenza dall'incentivo definite all'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio ma sulle quali non occorre dimenticare:

  • il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL) recante “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Gazzetta Ufficiale 30/04/2008, n. 101 - S.O. n. 108);
  • il Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 recante “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia” (Gazzetta Ufficiale 13/03/1998, n. 60) ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera d).

Oggi committenti, professionisti e imprese sanno che per "godere" delle agevolazioni fiscali potenziate è necessaria:

  • la presentazione di una CILAS (comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus);
  • che la CILAS attesti gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione o ha consentito la legittimazione dell'immobile oggetto d'intervento;
  • che gli interventi siano realizzati in conformità alla CILAS;
  • che ci sia corrispondenza tra gli interventi e le attestazioni del rispetto dei requisiti minimi previsti per il Superbonus;
  • che non siano violate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri;
  • che sia verificata la regolarità contributiva delle imprese che eseguono i lavori.

La cessione del credito

Ciò che, però, sembra stia sfiduciando di più il comparto sono le continue modifiche che nell'ultimo anno e mezzo hanno riguardato il meccanismo di cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio. Un meccanismo che, a partire da gennaio 2020 con il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), è stato costantemente sotto attacco fino alle ultime modifiche apportate dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni) con il quale, a parte alcune eccezioni, è stato di fatto abrogato.

L'art. 2, comma 1 del Decreto Cessioni ha infatti stabilito che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (17 febbraio 2023, n.d.r.), in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del medesimo decreto-legge.

Il D.L. n. 11/2023 ha anche previsto un sistema di eccezioni:

  • per alcuni interventi che potranno sempre beneficiare del meccanismo di cessione;
  • per alcuni soggetti beneficiari;
  • per gli interventi precedenti l'entrata in vigore (su cui spiegheremo di seguito),

Le eccezioni "senza tempo"

Entrando nel dettaglio, potranno continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio:

  • gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter Decreto Rilancio;
  • gli interventi realizzati dai seguenti soggetti beneficiari (già costituiti entro il 17 febbraio 2023) sui quali la norma fornisce anche alcuni importanti chiarimenti sui requisiti che devono possedere:
    • gli istituti autonomi case popolari (IACP) - art. 119, comma 9, lettera c) del Decreto Rilancio;
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa - art. 119, comma 9, lettera d) del Decreto Rilancio;
    • enti del terzo settore (onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) - art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio;
  • gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche.

Le eccezioni per gli interventi precedenti

Viene anche previsto un sistema di eccezioni suddiviso tra:

  • gli interventi di superbonus;
  • tutti gli altri interventi di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.

Relativamente al superbonus, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus (CILAS), per gli interventi effettuati dai condomini;
  • per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell’ambito di applicazione degli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati.

Per quanto riguarda tutti gli altri bonus indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, sono esclusi dal divieto di cessione gli interventi per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell’inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all’articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Le problematiche

Eccezioni a parte, ciò che però rileva non è tanto la "possibilità" di utilizzare il meccanismo di cessione quanto la "voglia" dei cessionari di acquistare un credito fiscale su cui ormai da un anno e mezzo non si ha più alcuna certezza.

Contribuenti (per le detrazioni dirette) e professionisti/imprese (per detrazioni indirette maturate a seguito di sconto in fattura) dovranno adeguatamente valutare le possibilità di cessione per non incorrere nell'errore più grande di avviare un intervento senza la liquidità o la capienza fiscale necessarie, "sperando" nella cessione che, come ormai chiarito più volte dal Ministro dell'Economia Giorgetti, non è più una certezza ma solo una "possibilità" che deve scontrarsi con un mercato sempre più restio all'acquisto dei crediti edilizi.

Benché il Decreto Cessioni sia stato pubblicato per risolvere il problema dei crediti rimasti incagliati nella Piattaforma cessione dell'Agenzia delle Entrate, il dato di fatto è che non solo la situazione non si è sbloccata ma al momento non si intravedono soluzioni in grado di farlo.



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