Superbonus, bonus fiscali e scoperta di errori tecnici nella procedura: chi ne risponde?

di Cristian Angeli - 02/02/2023

Quando più soggetti operano per raggiungere lo stesso obiettivo, essi sono solidalmente responsabili nei confronti del loro cliente/committente. È un concetto trasversale, previsto dal Codice Civile, che riguarda in generale tutte le obbligazioni, anche quelle inerenti al settore edilizio: c’è un’ampia giurisprudenza in merito, per cui in caso di contenzioso, ad esempio per un errore progettuale, ne rispondono in solido tutti i professionisti coinvolti e l’impresa.

Superbonus: responsabilità dei soggetti coinvolti nel progetto

L’art. 121, comma 6 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevede che qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti beneficiari, maggiorato di interessi e sanzioni. Non solo: il comma 6 stabilisce che tale recupero è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari.

È chiaro, quindi, che le figure interessate dalla responsabilità sono diverse: da quelle di maggior rilievo alle figure “satellite” che ricoprono un ruolo meno importante nel processo ma che potrebbero essere chiamate a rispondere del danno arrecato al committente in caso di contenzioso dovuto alla revoca della detrazione.

Mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alle detrazioni

Il Superbonus ha messo In campo un regime agevolativo straordinario, particolarmente favorevole nei confronti del contribuente e dei soggetti che intervengono nei lavori (professionisti e imprese). È normale quindi che, nei casi di violazioni, sia stata prevista una altrettanto efficace modalità di recupero delle somme. Ed è comprensibile che, in caso di “concorso”, il meccanismo si estenda anche ai fornitori che hanno applicato lo “sconto” (non solo le imprese ma anche i professionisti). Però questa, delineata dall’art. 121, è un po' una situazione limite che presuppone, appunto, il “concorso nella violazione”. In parole povere per ricaderci ci vuole una buona dose di connivenza. Ed è solo in questa circostanza che l’AdE è legittimata ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente.

Potrebbe risultare più frequente il caso in cui verrà rilevato un errore commesso in buona fede da uno dei professionisti asseveratori. In tal caso il recupero e le sanzioni fiscali saranno indirizzate solo al contribuente che poi potrà rivalersi, con una causa civile, sul soggetto che ha commesso l’errore.

Ma spesso non è facile stabilire “di chi è la colpa”. Soprattutto in una materia frammentata e multidisciplinare come questa, che facilmente porterà a ravvisare situazioni di corresponsabilità.

Il “fattore tempo” giocherà un ruolo determinante. Ipotizziamo per esempio che oggi venga rilasciata una asseverazione. L’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo tra qualche anno, mettiamo tra cinque. Il contribuente cercherà dapprima di difendersi nei confronti dell’AdE con un ricorso tributario e solo a valle di questo, in caso di condanna, avrà titolo per rivalersi nei confronti dei professionisti. Significa che la causa civile per il ristoro dei danni potrà iniziarla dopo 7 o 8 anni dal rilascio dell’asseverazione... E da li parte la causa civile, che sappiamo bene quanto dura in Italia.

Insomma è possibile che passi più di un decennio tra la data di rilascio dell’asseverazione e la data in cui verrà individuato ufficialmente - ovvero con una sentenza definitiva – il soggetto (o i soggetti) che hanno sbagliato e che devono pagare.

Tralasciamo per un attimo il discorso, per niente scontato, della prescrizione… Tra dieci anni questi soggetti su cui rivalersi saranno ancora disponibili e solvibili?

È lecito dubitarne, in particolare per le ditte esecutrici e fornitrici. Se poi sono delle srl ancora di più.

Per questo il Codice Civile ha previsto la cosiddetta responsabilità solidale, a tutela dei committenti, che sono l’anello debole della catena.

In quale misura i vari soggetti possono essere ritenuti solidalmente responsabili?

Come è scritto chiaramente nel Codice Civile all’art. 2055, “tutte” le persone a cui il danno è imputabile sono tenute al risarcimento del danno. Tutte vuol dire tutte…

Ingegneri, architetti, geometri, costruttori, fornitori. Anche i commercialisti che rilasciano il visto di conformità.

Tutte quelle ovviamente riconosciute corresponsabili dell’evento dannoso.

Non c’è una misura prefissata e ogni caso andrà visto singolarmente.

È chiaro che un termotecnico non sarà mai responsabile, corresponsabile o solidalmente responsabile della revoca del contributo per problematiche connesse alle asseverazioni del Sismabonus, così come uno strutturista non risponderà mai degli impianti e del cappotto.

Però coloro che operano all’interno della stessa pratica (eco o sisma che sia) difficilmente potranno svincolarsi gli uni dagli altri. Pensiamo ad esempio all’asseverazione del Sismabonus, nella quale il progettista strutturale attesta anche la congruità degli importi relativi alle opere di manutenzione edilizia (pavimenti, massetti, etc) che possono essere definite solo lavorando a stretto contatto con il progettista architettonico. È chiaro che un errore dell’uno coinvolge anche l’altro.

Ma si tira dietro inevitabilmente anche il collaudatore, l’impresa e il professionista fiscale. Quest’ultimo ha una responsabilità molto importante, poiché chiude il cerchio sulla regolarità dei crediti fiscali oggetto di cessione.

Tutto molto ingarbugliato.

Il concetto di responsabilità solidale, in estrema sintesi, è il seguente.

Se un soggetto ritenuto responsabile di un evento dannoso, per qualche motivo si rende insolvente e se la sua polizza “non copre” il sinistro, magari per effetto di esclusioni contrattuali poco esplicite, allora gli altri soggetti possono essere chiamati a risarcire anche la quota di quest’ultimo. Ciò vale anche per il soggetto che magari ha avuto una “colpa” marginale, graduata anche solo in misura del 1%: questo diabolico meccanismo può portarlo a pagare il 100% del danno.

L'assicurazione non sempre comprende la responsabilità solidale

Purtroppo alcune polizze non sono del tutto chiare su questo punto, anche perché non si tratta di una garanzia obbligatoria richiesta dal decreto rilancio.

Alcune compagnie dichiarano l’esclusione della garanzia solidale in modo esplicito. Attenzione quindi a leggere le clausole. Se si trova scritta una formula del tipo “l'assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente imputabile all'assicurato”, significa che la solidale non c’è. Nel caso in cui una parte risulti insolvente il soggetto che possiede una polizza di questo tipo risponderà del danno con il proprio patrimonio (casa, automobili, conti correnti, etc).

La soluzione

A “cose fatte” non c’è una soluzione per questo tipo di problematiche.

Per chi ancora deve partire o per chi è in tempo per correggere il tiro, è fondamentale avvalersi di un gruppo di lavoro formato da professionisti qualificati, che operino in stretta sinergia, e scegliere una impresa che disponga di buone garanzie patrimoniali.

Poi bisognerebbe prendere l’abitudine di chiedere o, meglio, di esibire spontaneamente, anche le proprie “credenziali assicurative”, importanti per tutelare se stessi e gli altri.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it



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