Superbonus: le condizioni per ottenere il 110% ed utilizzare la cessione del credito

di Gianluca Oreto - 23/03/2023

Da novembre 2022 ad oggi la disciplina contenuta negli articoli 119 (superbonus) e 121 (cessione del credito) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è copiosamente cambiata a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di alcune misure che hanno rimodulato l'utilizzo dell'aliquota fiscale dal 110% al 90% e bloccato l'utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus e cessione del credito: le ultime modifiche

Nel dettaglio, i provvedimenti normativi da considerare sono i seguenti:

Tralasciando le numerose modifiche che riguardano proroghe, nuovi orizzonti temporali, responsabilità solidale, prestiti SACE e cessioni del credito concesse, in questo approfondimento ci concentreremo esclusivamente sulle condizioni previste per continuare ad utilizzare nel 2023:

  • il superbonus con aliquota del 110%;
  • il meccanismo delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio.

Superbonus: le modifiche del Decreto Aiuti-quater e della Legge di Bilancio 2023

Per quanto riguarda l'utilizzo del superbonus con aliquota del 110% anche sulle spese sostenute nel 2023, occorre prendere in considerazione il Decreto Aiuti-quater e la legge di Bilancio 2023. Il primo provvedimento (art. 9, comma 1, lettera a), numero 1) ha modificato l'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio rimodulando l'utilizzo del superbonus con le seguenti aliquote:

  • 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
  • 90% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023;
  • 70% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2024;
  • 65% sulle spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025.

Una rimodulazione sulla quale sono state previste delle eccezioni meglio definite all'art. 1, comma 894 della Legge di Bilancio 2023. In particolare, la rimodulazione prevista dal Decreto Aiuti-quater non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS;
  • agli interventi effettuati dai condomìni per i quali:
    • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 19 novembre 2022 (attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea);
    • a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILAS;
  • agli interventi effettuati dai condomìni per i quali:
    • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022 (attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio o dal condomino che ha presieduto l’assemblea);
    • a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Rimodulazione ed eccezioni riguardano i soggetti beneficiari indicati al primo periodo, comma 8-bis, art. 119 del Decreto Rilancio, ovvero:

  • condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dagli enti del terzo settore (Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale).

In questi casi, il superbonus 110% potrà essere utilizzato anche sulle spese sostenute nel 2023.

Superbonus: le 3 condizioni per mantenere l'aliquota al 110%

Tutte le eccezioni NON riguardano la data di inizio dei lavori ma sono ancorate solo a 3 condizioni:

  • la data della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori (sui cui contenuti è calato un silenzio assordate che andrebbe riempito da qualche chiarimento dell'Agenzia delle Entrate);
  • la data di presentazione della CILAS;
  • la data dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Chi afferma che la rimodulazione dipende dalla data di inizio dei lavori, evidentemente non conosce molto bene il funzionamento di un cantiere edile né ha mai letto i contenuti di una CILAS, di una SCIA o di un permesso di costruire.

Cessione del credito: le condizioni per continuare ad utilizzarla nel 2023

Relativamente al meccanismo di cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, il Decreto blocca cessioni ne ha vietato l'utilizzo a partire dal 17 febbraio 2023. Per quanto riguarda gli interventi di superbonus sono state previste le seguenti eccezioni che consentono l'utilizzo delle opzioni alternative agli interventi di superbonus per i quali entro il 16 febbraio 2023:

  • se il beneficiario non è un condominio (o assimilato tale), risulti presentata la CILAS;
  • se il beneficiario è un condominio, deve essere adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risultare presentata la CILAS;
  • se si tratta di un interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Così come per le eccezioni per utilizzare l'aliquota del 110%, anche in questo caso l'utilizzo delle opzioni alternative è ancorato:

  • alla data della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
  • alla data di presentazione della CILAS;
  • alla data dell’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Anche in questo caso, chi parla (o scrive) di inizio lavori, dovrebbe ripassare sia la normativa in questione che il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).



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