Superbonus e Sismabonus 2023: un affare per ricchi

di Gianluca Oreto - 18/02/2023

È entrato in vigore il 17 febbraio 2023 il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 che definisce una nuova era per il comparto delle costruzioni. A partire da questa data, infatti, non sarà più concessa alcuna forma di utilizzo diverso dei bonus fiscali dalla detrazione diretta delle spese sostenute. E stiamo parlando di tutti i bonus previsti per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli effetti del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11

Questo nuovo provvedimento d’urgenza, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta nella tarda notte del 16 febbraio 2023, nell’attesa che il Parlamento lo converta in legge (oppure no), definisce la fine dell’utilizzo:

  • delle opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • di tutte le formule di sconto in fattura operato dai fornitori, presenti nel nostro ordinamento dal 2017 all’interno del Decreto Legge n. 63/2013:
    • nell’art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 (relativi all’ecobonus ordinario);
    • nell’art. 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1 -septies, secondo e terzo periodo (sismabonus ordinario).

Le esclusioni per il superbonus

Le opzioni alternative potranno essere utilizzate unicamente per gli interventi di superbonus:

  • effettuati da soggetti diversi dal condomini che entro il 16 febbraio 2023 hanno presentato la CILAS;
  • effettuati dai condomini che entro il 16 febbraio 2023 hanno:
    • adottato la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori;
    • presentato la CILAS;
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici che hanno presentato sempre entro il 16 febbraio 2023 l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Le esclusioni per i bonus minori

Relativamente agli interventi che accedono a tutti gli altri bonus edilizi, le opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio potranno essere utilizzate unicamente per quelli che entro il 16 febbraio 2023:

  • hanno già presentato la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • hanno già un avvio del cantiere (interventi in corso).

Per quanto riguarda il solo sismabonus-acquisti (art. 16-bis, comma 3 del TUIR e art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013), le opzioni alternative potranno essere utilizzate unicamente se risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari.

Relativamente invece allo sconto in fattura operato dai fornitori senza successiva possibilità di cessione, previsto all’articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1 (ecobonus ordinario), e all’articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo (sismabonus ordinario), del citato D.L. n. 63/2013, questo viene completamente abrogato.

Gli effetti sui bonus

Appare utile ricordare che fino alla nascita delle opzioni alternative del Decreto Rilancio, lo stesso bonus facciate 90% (ormai defunto) non è riuscito a sviluppare gli stessi numeri (con tutte le problematiche connesse all'assenza di controlli) successivi a maggio 2020 (data di pubblicazione del D.L. n. 34/2020).

L'utilizzo di una detrazione fiscale con aliquota molto elevata (come lo era il bonus facciate e come lo è oggi il superbonus 90%) presuppone, infatti, due condizioni:

  • la capacità economica di chi deve avviare l'intervento e avere il capitale per pagare professionista e impresa esecutrice;
  • la capienza fiscale per poter portare in detrazione (negli anni previsti) le spese.

L'assenza di anche solo una delle suddette condizioni, pone in dubbio l'utilità stessa di bonus importanti come possono ancora essere:

  • il superbonus 90%;
  • il sismabonus 70-85% (con aliquota crescente in funzione della riduzione di classe di rischio sismico e della tipologia di edificio).

Superbonus 2023 per le unifamiliari: a che serve?

È, inoltre, quantomeno strano che con il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), Governo e Parlamento abbiano scelto di aprire una nuova finestra temporale per l'utilizzo del superbonus per interventi sulle unifamiliari (le "villette"), imponendo le tre condizioni:

  • il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
  • l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
  • il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.

Dovrebbero, infatti, spiegare come può un contribuente con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro avere:

  • la capacità economica per avviare l'intervento;
  • la capienza fiscale per utilizzare la detrazione.

Allora forse sarebbe stato più coerente non aprire più alcuna nuova finestra temporale.

Ma in un'Italia che cambia Governo ogni anno e mezzo, che va avanti a provvedimenti d'urgenza, parlare di coerenza è sempre molto complicato. Resta, dunque, la sensazione che questi bonus fiscali siano diventati un affare solo per ricchi che potranno riqualificare i loro immobili non alle spese dei quasi 60 milioni di italiani come affermato dal Ministro dell'Economia Giorgetti, ma solo di chi, invece, non avrà alcuna possibilità di utilizzo.



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