Termini per impugnare atti di gara: quanti giorni sono previsti?

di Redazione tecnica - 29/03/2024

La decorrenza dei termini di impugnazione degli atti di gara dipende dall’individuazione di momenti diversi per la loro possibile conoscenza, ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni.

Impugnazione atti di gara: i termini previsti

Si tratta di un principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020, e che è stato ripreso dallo stesso Consiglio di Stato con la sentenza del 27 marzo 2024, n. 2882, con la quale ha confermato l’irricevibilità per tardività di un ricorso con il quale si impugnava l’aggiudicazione di una gara.

Già in primo grado, il TAR aveva giudicato il ricorso irricevibile perché proposto tardivamente, oltre il termine di 45 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e dunque tardivamente, considerata anche la “dilazione temporale” di 15 giorni a seguito di un accesso tempestivamente richiesto ed evaso dalla SA.

Ricorda il Consiglio che con sentenza n. 12 del 2020, l’Adunanza Plenaria ha affrontato e risolto la questione della decorrenza del termine d’impugnazione degli atti delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, valorizzando l’individuazione di momenti diversi di possibile conoscenza degli atti di gara, ad ognuno dei quali corrispondono precise condizioni affinché possa aversi decorrenza del termine d’impugnazione dell’aggiudicazione; il tutto nella cornice della considerazione, di carattere generale, per la quale l’individuazione della decorrenza del termine per ricorrere “continua a dipendere dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla “informazione” e alla ‘pubblicizzazione’ degli atti, nonché dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’ per la quale sussiste il termine di quindici giorni previsto dall’art. 76, comma 2, del ‘secondo codice’ applicabile per identità di ratio anche all’accesso informale”.

Istanza di accesso agli atti: la dilazione del termine di impugnazione

In tale contesto, l’Adunanza plenaria ha chiarito, ad esempio, che la proposizione dell’istanza d’accesso agli atti di gara comporta una “dilazione temporale” del termine per ricorrere “quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta”.

L’entità della dilazione temporale è stata determinata dalla stessa Adunanza plenaria nella misura di 15 giorni, termine previsto dal vigente art. 76, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) per la comunicazione delle ragioni dell’aggiudicazione su istanza dell’interessato: il che vale a dire che il termine per proporre ricorso, fermo il dies a quo viene incrementato, in generale, nella misura di 15 giorni, così pervenendo a un’estensione complessiva pari a 45 giorni.

Presupposto per l’applicazione della dilazione temporale è a sua volta la tempestività dell’istanza d’accesso, avanzata cioè entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

In tale contesto, trova applicazione un diverso (nuovo) termine “qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati)”: in questo caso, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti. Siffatto nuovo termine si applica, in particolare, laddove l’amministrazione non dia “immediata conoscenza” degli atti di gara, in specie mediante tempestiva risposta alla (anch’essa tempestiva) richiesta d’accesso, da evadere entro il termine di 15 giorni e coincide con l’ordinario termine d’impugnazione di trenta giorni, decorrente dalla effettiva ostensione dei documenti richiesti dall’interessata.

Nel caso di specie, a fronte di un’istanza d’accesso tempestivamente proposta dall’interessata entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche la stazione appaltante aveva evaso tempestivamente detta istanza.

Per questo, alla luce di una tempestiva ostensione da parte della stazione appaltante dei documenti necessari all’interessata per cogliere i vizi di legittimità fatti valere, a mente dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria ben applicabili anche al caso di specie, la ricorrente godeva di un termine complessivo pari a 45 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.

Inoltre, la stessa Adunanza plenaria n. 12/2020 ha formulato i propri principi tenendo conto di quelli affermati dalla Corte di giustizia europea, e nella specie proprio di quello per cui “i termini imposti per proporre i ricorsi avverso gli atti delle procedure di affidamento cominciano a decorrere solo quando ‘il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pretesa violazione’” (Cgue, 14 febbraio 2019, in causa C-54/18 e Id., 8 maggio 2014, in causa C-161/13). Il che avviene nella specie, nell’interpretazione dell’Adunanza plenaria, proprio a mezzo del suddetto meccanismo: sommare al termine ordinario di 30 giorni quello (integrale) di 15 giorni previsto per il riscontro dell’istanza d’accesso (con applicazione di tale termine, peraltro, pure nell’ipotesi in cui l’amministrazione evada preventivamente la suddetta istanza, come avvenuto nel caso di specie, e dunque a vantaggio dell’interessato), e salvo il decorso di nuovo integrale termine in caso di condotte ostruzionistiche (incluse quelle di non immediata ostensione, cioè successiva al 15° giorno), garantisce effettivamente il rispetto del suddetto principio.

L'appello è stato quindi respinto: nessuna irregolarità da parte del TAR nel ritenere il ricorso non ricevibile, dato che i termini per l’impugnazione dell'aggiudicazione erano scaduti, nonostante anche la dilazione temporale di 15 giorni conseguenti alla presentazione dell’istanza di accesso documentale.

 



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