Una tettoia abusiva in zona vincolata è sanabile?

di Redazione tecnica - 29/11/2021

Tettoia abusiva: va sempre demolita o è possibile richiedere un permesso di costruire in sanatoria? Dipende dai casi e, soprattutto, da dove si trova. Lo dimostra la sentenza del Consiglio di Stato, sez. Seconda, n. 7469/2021 a seguito dell’appello contro l’ordinanza di demolizione di due tettoie abusive emessa da un’Amministrazione Comunale.

Tettoia abusiva in zona vincolata: la sentenza del Consiglio di Stato

Nel caso in esame, un’Amministrazione Comunale aveva ordinato la demolizione di due tettoie abusive e il ripristino dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi vigenti, sia perché una andava qualificata come “intervento di ristrutturazione edilizia", l’altra come “nuova costruzione” e quindi entrambe erano soggette a permesso di costruire. In più, esse erano state costruite in zona con vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), e in difformità dal Regolamento Urbanistico, senza il consenso dei terzi e senza deposito dei calcoli statici strutturali.

Tale ordinanza era stata impugnata e il TAR aveva respinto il ricorso perché le due tettoie in questione hanno creato “superfici utili” e, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 146, comma 4, secondo periodo, e all’art. 167, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) non può più essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Tutela del paesaggio è un interesse pubblico

Secondo il giudice di primo grado, l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica costituisce senz’altro un interesse pubblico specifico, ed essa prevale sul fatto che per le due tettoie prima siano state autorizzate con d.i.a: proprio ai sensi del combinato disposto, di cui all’art. 146, comma 4, secondo periodo, e all’art. 167, comma 4, lett. a), del d. lgs. n. 42/2004 l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria non può più essere rilasciata.

Tali tettoie non potevano nemmeno essere autorizzate con d.i.a. perché:

  • La prima, installata nel terreno adiacente al fabbricato con vano fuori terra sottostante, anche se di natura pertinenziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), d.p.r. n. 380/2001 doveva essere qualificata come “nuova costruzione” e perciò necessitava del permesso di costruire, poiché era stata ubicata in una zona di pregio ambientale e/o paesaggistico;
  • l’altra tettoia, rientra nell’ambito oggettivo dell’intervento di ristrutturazione edilizia ex artt. 3, comma 1, lett. d), e 10, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001 e quindi necessitava del permesso di costruire, poiché costituisce un nuovo elemento che trasforma la sagoma ed il prospetto del preesistente organismo edilizio.

Nel valutare il caso, Palazzo Spada ha confermato quanto stabilito in primo grado. Sebbene il provvedimento impugnato fosse denominato come “ordinanza di demolizione”, considerando che nella sua motivazione viene richiamato il vincolo paesaggistico, esso assume anche la configurazione di un provvedimento di annullamento. Infatti l’annullamento d’ufficio può essere adottato soltanto in presenza di un interesse pubblico specifico diverso dal mero ripristino della legalità violata, che deve essere comparato con l’interesse privato confliggente e valutato come prevalente.

Questo presupposto ricorre nel caso in esame, perché, secondo quanto confermato dai giudici, le due tettoie in questione hanno creato “superfici utili”, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 146, comma 4, secondo periodo, e 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, e non può più essere rilasciata l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Gazebo o tettoia?

Secondo l'appellante invece le due tettoie in questione non avrebbero creato "superfici utili": “la realizzazione di una tettoia aperta su tre lati (l'una) o, addirittura, su quattro lati (l'altra), non configurerebbe una superficie utile rilevante ai fini del divieto di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 - comma 4 del d.lgs. n. 42/2004. In tale contesto, sarebbe evidente che una mera tettoia aperta esterna non comporta alcun incremento di superficie utile”.

Non solo le tettoie sarebbero smontabili e semplicemente poggiate, ma non sarebbero nemmeno tettoie, bensì due gazebo poggiati su opere regolarmente assentite e realizzate, senza ancoraggio. Anche questa censura è stata respinta: non si tratta di gazebo ma di tettoie soggette ad autorizzazione sismica, perché realizzate su un massetto di cemento armato avente lo spessore 30 cm. Le tettoie esentate dall’autorizzazione sismica sono solo quelle che non poggiano su strutture di cemento armato.

Di conseguenza, l’appello è stato respinto in ogni sua parte, confermando la demolizione delle due tettoie abusive perché realizzate senza permesso di costruire e soprattutto in area con vincolo paesaggistico.



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