Tettoie e compatibilità paesaggistica: tra superficie utile e accessoria

di Redazione tecnica - 27/03/2023

In materia di tutela paesaggistica, il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, contenuto nell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non già specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia.

Tettoie e compatibilità paesaggistica: interviene il TAR

Lo ha confermato il TAR Campania nella sentenza 22 marzo 2023, n. 654 che riprende la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3352/2021 che ci consente di chiarire alcuni aspetti relativi all'accertamento di compatibilità paesaggistica di una tettoia per la quale è stato emesso un provvedimento di diniego.

Nel caso di specie siamo di fronte ad una tettoia con struttura in alluminio e tegole (lunghezza mt. 3,15 circa; larghezza mt. 1,50 circa; altezza netta alla gronda mt. 2,55 circa; altezza netta al colmo mt. 2,65 circa), realizzata in pilastrini tubolari di ferro con soprastante tettoia di coppi e tegole piane guarnite da grondaia in rame.

Secondo il ricorrente:

  • la tettoia non avrebbe comportato la creazione di superficie e volume e che, pertanto, non essendo in presenza di una "nuova opera" ma di un intervento manutentivo/pertinenziale, sarebbe esclusa dal conseguimento della sanatoria ai sensi del comma 4 dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004;
  • l'opera rientrerebbe tra gli interventi di edilizia libera di cui al comma 1 e-quinquies del D.P.R. 380/2001 o tra gli interventi di manutenzione straordinaria di cui al comma 1, lett. b), del precedente art. 3, per cui non è necessario il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
  • il parere sfavorevole della Soprintendenza sarebbe stato emesso oltre il termine prescritto dall’art. 11 del D.P.R. 31/2017.

Il Regolamento edilizio-tipo

Il TAR ha ricordato che il Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni individua le tettoie al più tra le c.d. superficie accessorie.

Ricordando una pronuncia del Consiglio di Stato, in materia di tutela paesaggistica, il rinvio ai concetti di volumetria e superficie utile, contenuto nell’art. 167 del Codice dei beni culturali non può che interpretarsi nel senso di un rinvio al significato tecnico-giuridico che tali concetti assumono in materia urbanistico-edilizia, trattandosi di nozioni tecniche non già specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalla normativa urbanistico-edilizia.

La differenza tra superficie utile e accessoria

Sulla nozione di “superfici utili”, le nozioni tecniche non sono specificate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma solo dalle normative sulle costruzioni delle quali si cita in via esemplificativa e non esaustiva:

  • la circolare del Ministero dei lavori pubblici 23 luglio 1960, n. 1820;
  • gli artt. 5 e 6 d.m. 2 agosto 1969;
  • l'art. 3 d.m. 10 maggio 1977;
  • l'art. 1 d.m. 26 aprile 1991;
  • l'art. 6 d.m. 5 agosto 1994.

In queste norme:

  • la superficie utile (SU) coincide con l’area abitabile (superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e balconi);
  • per superficie accessoria (SA) si intendono le parti dell’edificio destinate ad accessori e servizi (cantine, locali tecnologici, vano ascensore e scale, terrazze, balconi, logge e quant’altro).

La necessità di distinguere le nozioni di superficie utile e di superficie accessoria trova attuale conferma nel Regolamento edilizio-tipo approvato in sede di Intesa Stato-Regioni, comunque invocabile quale parametro esegetico nell’interpretazione della pertinente disciplina edilizia.

Alla stregua di quanto emergente dal Regolamento edilizio-tipo:

  • la superficie utile è rappresentata dalla sola superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre;
  • la superficie accessoria è, invece, rappresentata dalla superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi caratteri di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre, comprendente, a titolo esemplificativo, anche i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze.

Cosa prevede il Codice dei beni culturali

L’art. 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004, quale causa generale ostativa alla sanatoria alle sole superfici utili, ha considerato che tali superfici escludono quelle accessorie. L’ampliamento di superfici accessorie esterne (qualificabili come balconi o ballatoi o terrazze), sebbene sussumibili sotto la nozione di superfici utili lorde ai sensi di quanto previsto dalla normativa urbanistica, non integrava gli estremi della superficie utile ai sensi dell’art. 167 D. Lgs. n. 42 del 2004, non potendo, dunque, ritenersi di per sé come ostativo all’avvio del procedimento di autorizzazione postuma paesaggistica, comunque necessario facendosi questione di opere comportanti un mutamento dello stato dei luoghi esterni, in relazione alle quali occorre, dunque, verificare la sua compatibilità con i valori paesaggistici espressi dall’area in cui l’intervento edilizio è stato realizzato.

Il caso di specie

Le tettoie in contestazione nel presente gravame sono così enucleate a livello strutturale:

  • la prima, in alluminio e tegole, con lunghezza mt. 3,15 circa; larghezza mt. 1,50 circa; altezza netta alla gronda mt. 2,55 circa; altezza netta al colmo mt. 2,65 circa;
  • la seconda in legno e in tegole, invece, con una lunghezza mt. 3,55, larghezza mt. 1,20; altezza al colmo mt. 2,46 circa; altezza alla gronda mt. 2,20 circa.

Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. Ciascun costrutto normativo deve essere, infatti, osservato con la ‘lente’ del suo specifico contesto disciplinare (per questo stesso motivo, ad esempio, i volumi c.d. ‘tecnici’, per quanto irrilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio, soggiacciono invece al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela il diverso interesse alla percezione visiva dei manufatti, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso).

La conclusione è avvalorata dalla stessa lettera dell’art. 167 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che si riferisce ‒ disgiuntivamente ‒ alla creazione di «superfici utili o volumi».

Secondo la giurisprudenza, la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni (come quelle contestate nel presente giudizio), comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire.

Infatti, nel concreto “non potrebbe invocarsi la nozione di «pertinenza» in senso urbanistico, la quale è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica".

Conclusioni

Le opere in contestazione, per le quali si nega la sanatoria, sono certamente di modesta entità ed hanno natura accessoria, e, come tali, non sono incluse dal glossario tra le superfici utili.

Per queste tipologie di opere non opera il divieto automatico di sanatoria, ma occorre sempre una valutazione in concreto del merito paesaggistico.

Per le predette considerazioni, il ricorso è stato accolto.



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