Verifica offerta tecnica: cosa succede in caso di difformità?

di Redazione tecnica - 29/11/2021

Offerta tecnica difforme da quanto dichiarato in sede di gara: cosa succede quando in fase di verifica si accerta che i requisiti tecnici sono diversi rispetto a quelli presentati? 

Verifica offerta tecnica: cosa succede in caso di difformità

Si tratta di una questione sollevata al Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, con il parere n.1020/2021, inerente una procedura di gara relativa a servizi suddivisa in due lotti e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’aggiudicatario di uno dei due lotti, in fase di verifica dei criteri di selezione ex art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), oltre a presentare la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ha allegato una dichiarazione di impossibilità di reperire quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, indicando delle alternative che lo hanno comunque mantenuto al primo posto della graduatoria, nonostante la variazione di punteggio.

Da qui i dubbi:

  • è conforme al Codice dei contratti accettare una variazione di offerta tecnica e aggiudicare l’appalto oppure il concorrente andrebbe escluso, con conseguente scorrimento della graduatoria?
  • considerato che la procedura in argomento ha un importo complessivo per i due lotti sopra la soglia europea ma i singoli lotti sono inferiori alla stessa, per la sottoscrizione dei rispettivi contratti è necessario attendere il termine dilatorio ex art. 32 del Codice?

MIMS: differenza tra verifica requisiti e verifica offerta tecnica

Nel merito, il MIMS ha chiarito che la verifica dell’offerta tecnica non attiene l’art. 86 del Codice dei Contratti, che riguarda esclusivamente i requisiti di partecipazione.

Ad ogni modo, una modifica dell’offerta successiva alla aggiudicazione dell’appalto e precedente la stipula del contratto non è ammissibile. Di conseguenza, il concorrente dovrà firmare il contratto per come è stato aggiudicato.

In sede di esecuzione, eventuali modifiche saranno possibili solo nei limiti dell'art. 106 del Codice, che disciplina la “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”. In alternativa, l'offerente dovrà rinunciare alla firma del contratto, con le conseguenze di legge che prevedono l’incameramento della cauzione provvisoria e la comunicazione ad ANAC.

Infine in riferimento all'art. 32 del Codice, in merito al c.d. stand still, ossia all’impedimento temporaneo alla stipula del contratto di appalto, una volta conseguita l'aggiudicazione definitiva a chiusura del procedimento selettivo delle offerte, rileva l'importo della procedura e non del singolo lotto.



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