Voltura catastale per successione: come e quando farla

di Redazione tecnica - 19/05/2025

Come effettuare l’aggiornamento delle visure catastali quando un diritto reale minore si estingue mortis causa? Quali adempimenti sono a carico dell’erede, se si tratta di un nudo proprietario? Dipende dai passaggi successivi, come spiega bene Fisco Oggi in risposta a un contribuente, nudo proprietario di un apppartamento di cui i genitori, adesso deceduti, conservavano l’usufrutto.

Volture catastali: semplificazioni e novità

Spiega l’Agenzia delle Entrate che grazie a una significativa semplificazione introdotta dal d.Lgs. n. 139/2024, dal 1° gennaio 2025 l’Amministrazione provvede automaticamente alla riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà, senza oneri per il contribuente.

Il nuovo quadro normativo: l’art. 8 del d.lgs. 139/2024

La novità è stata introdotta dall’articolo 8 del d.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, nell’ambito della riforma del sistema catastale attuata in attuazione della legge delega fiscale n. 111/2023.

La disposizione ha modificato il procedimento di voltura catastale nei casi di riunione di diritti reali minori (come usufrutto, uso o abitazione) per effetto del decesso del titolare.

A partire dal 1° gennaio 2025, l’aggiornamento dei dati catastali avviene d’ufficio, in modo automatico, sulla base delle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. In particolare, l’Agenzia delle Entrate provvede a registrare la riunione del diritto di usufrutto alla nuda proprietà senza necessità di presentazione della voltura da parte degli eredi o del nudo proprietario.

Quando è ancora necessaria la domanda di voltura

La semplificazione non si applica in tutte le situazioni. Rimane, infatti, necessaria la presentazione della voltura catastale nei casi di usufrutto con accrescimento, ovvero quando, a seguito del decesso di uno dei titolari del diritto, l’usufrutto si trasferisce ad un altro soggetto (tipicamente il co-usufruttuario superstite, se previsto nel titolo).

In questi casi:

  • la voltura deve essere presentata dal soggetto subentrante o da un suo delegato;
  • l’istanza è esente da imposta ipotecaria, catastale e da tributi speciali catastali, trattandosi di un aggiornamento meramente formale;
  • la voltura deve essere presentata entro 30 giorni dall’avvenuta registrazione dell’evento successorio, tramite l’applicativo “Voltura 2.0 – Telematica”.

Sanzioni per omessa o tardiva voltura catastale

Per i casi in cui la voltura è ancora obbligatoria e non avviene d’ufficio, l’omesso aggiornamento può comportare:

  • l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, se la mancata voltura comporta l’inesatta intestazione catastale;
  • responsabilità in caso di discordanza tra i dati catastali e quelli presenti nei registri immobiliari, che può incidere sulla validità di atti successivi (come compravendite, successioni o agevolazioni prima casa).

Per evitare problematiche future, è sempre consigliabile verificare la visura catastale aggiornata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato.

 

 



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