Accesso agli atti di gara: ANAC aggiorna il regolamento

L'Autorità riallinea la disciplina interna su accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale al d.lgs. n. 36/2023, chiarendo differimento nelle gare, limiti per segretezza e competenza del RUP

di Redazione tecnica - 28/02/2026

Con la delibera 3 febbraio 2026, n. 41, ANAC ha approvato la revisione del Regolamento che disciplina l’accesso civico, l’accesso civico generalizzato e l’accesso documentale ex legge n. 241/1990, aggiornando il testo adottato nel 2018 (delibera n. 1019/2018).

Le modifiche incidono su quattro disposizioni chiave: definizioni, differimento, limiti per segretezza e riservatezza, individuazione del responsabile del procedimento negli accessi relativi ai contratti pubblici.

Accesso agli atti: aggiornato il Regolamento ANAC alla luce del nuovo Codice dei contratti

La revisione del Regolamento ANAC si inserisce in un sistema articolato che distingue tre diverse forme di accesso:

  • accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, riconosciuto ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto;
  • accesso civico semplice, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, attivabile in caso di mancata pubblicazione di dati o documenti oggetto di obbligo di pubblicazione;
  • accesso civico generalizzato, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016 e disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, esercitabile da chiunque, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis.

Le tre tipologie condividono la finalità di garantire trasparenza e controllo diffuso sull’azione amministrativa, ma si fondano su presupposti e regole differenti, soprattutto con riferimento:

  • alla legittimazione soggettiva;
  • ai limiti e alle esclusioni;
  • alle modalità di bilanciamento con interessi pubblici e privati.

Le modifiche al Regolamento

Il Regolamento ANAC, oggetto di revisione con la delibera n. 41/2026, costituisce lo strumento attuativo interno attraverso cui l’Autorità disciplina l’esercizio di tali diritti nei confronti dei dati e dei documenti detenuti.

La delibera n. 41/2026 riallinea il sistema dell’accesso al nuovo Codice dei contratti pubblici e alla giurisprudenza in materia di segretezza e riservatezza e individua più chiaramente le responsabilità procedimentali.

Il recepimento espresso del nuovo Codice dei contratti pubblici

La prima modifica riguarda le definizioni contenute nell’art. 1 del Regolamento (Definizioni).

La lettera g) ora definisce il “codice dei contratti pubblici” come il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, consolidando il raccordo sistematico tra disciplina dell’accesso e nuovo impianto del Codice dei contratti pubblici, evitando equivoci interpretativi e richiami impliciti a normative superate.

Differimento dell’accesso durante le procedure di gara: richiamo all’art. 35 del d.lgs. 36/2023

Altra modifica riguarda la riformulazione dell’art. 21, comma 1, lett. b), prevedendo che il responsabile del procedimento possa differire l’accesso:

  • in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici;
  • in particolare, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  • durante lo svolgimento delle procedure di gara.

Il differimento deve quindi muoversi nel perimetro tracciato dal Codice dei contratti. Il rinvio espresso all’art. 35 consente di ancorare il potere di differimento alle esigenze di tutela della concorrenza, della par condicio e della regolarità della procedura.

Non si tratta di una compressione definitiva del diritto di accesso, ma di una modulazione temporale funzionale alla tutela della procedura di gara. L’accesso non può quindi interferire con la fase selettiva, ma il differimento deve essere motivato e temporalmente circoscritto.

Documenti esclusi dall’accesso: segreto d’ufficio e riservatezza alla luce della giurisprudenza

Il punto più sostanziale dell’aggiornamento è la revisione dell’art. 24.

La delibera precisa che sono sottratte all’accesso, salvo quanto previsto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, alcune categorie di documenti connessi alla tutela del segreto d’ufficio e delle informazioni riservate.

In particolare:

  • pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali e relativa corrispondenza, salvo che costituiscano presupposto logico-giuridico di provvedimenti richiamati;
  • atti e corrispondenza inerenti la difesa dell’Autorità in fase precontenziosa e contenziosa e rapporti rivolti alla magistratura contabile e penale;
  • verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti o informazioni sottratti all’accesso o di rilievo puramente interno;
  • documenti inerenti informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale, nel rispetto dei diritti sindacali.

La tipizzazione delle categorie escluse recepisce un orientamento giurisprudenziale che ha progressivamente riconosciuto la prevalenza del diritto di difesa e della tutela delle strategie processuali rispetto alla trasparenza indiscriminata.

Accesso agli atti di gara: il RUP è il responsabile del procedimento

Infine, viene modificato l’art. 25, prevedendo che, per gli accessi agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, il responsabile del procedimento sia il RUP della procedura di affidamento, individuato ai sensi del Regolamento del 7 luglio 2021.

Dal punto di vista organizzativo, questo comporta:

  • un coordinamento stretto tra fase di gara e gestione delle istanze di accesso;
  • una responsabilità diretta nella valutazione di differimenti, esclusioni e oscuramenti;
  • la necessità di motivazioni puntuali e coerenti con il Codice.

L’accesso non viene più gestito come segmento separato, ma come parte integrante della responsabilità procedimentale del RUP.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 27 febbraio 2026, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di pubblicazione sul sito istituzionale.

Un aggiornamento puntuale ma coerente, che rafforza il coordinamento tra disciplina dell’accesso, tutela della riservatezza e nuovo assetto dei contratti pubblici.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati