Modifiche al contratto: consentite solo in fase di esecuzione?

ANAC ribadisce che le modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 120 d.lgs. 36/2023 sono ammesse solo dopo la stipula del contratto e non prima dell’aggiudicazione

di Redazione tecnica - 03/10/2025

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Quando una stazione appaltante può invocare l’art. 120 del d.lgs. 36/2023 per ampliare un contratto già aggiudicato? È sufficiente che l’aggiudicazione sia avvenuta, o occorre attendere la stipula per poter parlare di “fase esecutiva”?

Il tema è tutt’altro che secondario, perché accade spesso che nuovi finanziamenti ( ad esempio in ambito PNRR) sopraggiungano dopo l’avvio di una gara già in corso, facendo emergere esigenze integrative di lavori che non erano stati programmati inizialmente.

Il parere ANAC del 9 settembre 2025, n. 34, interviene proprio su questa zona grigia, riaffermando il principio che l’art. 120 può operare solo dopo la stipula del contratto, ossia durante l’esecuzione.

Modifiche contrattuali e art. 120 del Codice: il parere ANAC chiarisce i confini temporali

La procedura esaminata dall'Autorità riguarda una gara per il primo stralcio di una residenza universitaria. Dopo l'aggiudicazione, il contratto non era ancora stato stipulato.
Successivamente, l’Amministrazione ha ottenuto ulteriori fondi per un secondo stralcio, da realizzare nello stesso edificio e in stretta continuità con il primo. 

Si trattava di opere fortemente integrate: gli impianti, i corridoi e le aree comuni del primo stralcio costituivano la struttura portante cui si sarebbero aggiunti gli ulteriori ambienti del secondo.

Di fronte all’urgenza di procedere e alla difficoltà tecnica di affidare due stralci a soggetti diversi, la SA ha chiesto parere all’ANAC sulla possibilità di affidare il secondo stralcio direttamente all’aggiudicatario del primo, invocando l’art. 120, comma 1, lett. b), del Codice.

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