Annotazioni casellario ANAC: ruolo dell’Autorità e natura del provvedimento
Il Consiglio di Stato ribadisce che l’ANAC non valuta la gravità dei fatti ma solo l’utilità della notizia, rafforzando la funzione di trasparenza del casellario
La risoluzione di un contratto d’appalto per gravi inadempimenti e la successiva segnalazione all’ANAC riaprono la questione, tutt’altro che marginale, sul ruolo dell’Autorità nella gestione del casellario informatico.
Esempio ne è la sentenza del 26 agosto 2025, n. 7106, con cui il Consiglio di Stato ha precisato che l’annotazione non ha natura sanzionatoria ma di pubblicità notiziale, ribadendo che l’ANAC non può rivalutare la gravità dei fatti segnalati dalla stazione appaltante, ma deve limitarsi a verificarne la veridicità e l’utilità ai fini della trasparenza del mercato.
Gestione del casellario ANAC: interviene il Consiglio di Stato
La vicenda prende avvio da una gara bandita da un Comune per l’affidamento di un servizio quinquennale. Nel corso dell’esecuzione, l’amministrazione ha contestato numerosi inadempimenti, applicando penali per oltre 800mila euro e giungendo infine alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti vigente ratione temporis).
La risoluzione è stata segnalata ad ANAC, che – respinte le difese dell’impresa – ha disposto l’annotazione nel casellario informatico, sezione B, relativa ai provvedimenti di risoluzione anche se contestati in giudizio. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, sollevando eccezioni sulla tardività della segnalazione, sull’assenza di utilità della notizia, sulla mancata sospensione del procedimento in pendenza del contenzioso civile e sulla violazione del contraddittorio. Tutte tesi respinte dal giudice di primo grado, motivo per cui è stato proposto appello.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO