Le difformità esecutive possono giustificare l’annullamento del titolo edilizio? L’Amministrazione può revocare una concessione per il mancato rispetto delle condizioni paesaggistiche? Quali sono gli strumenti corretti per sanzionare un’opera realizzata in modo non conforme?
Difformità dal titolo edilizio: il CGA della Regione Siciliana sull’annullamento in autotutela
Il confine tra legittimità del titolo edilizio e conformità dell’opera realizzata rappresenta uno degli snodi più delicati nella gestione del potere amministrativo in materia urbanistico-edilizia. Accade spesso che le amministrazioni, rilevando difformità esecutive rispetto alle condizioni progettuali, scelgano di annullare in autotutela il provvedimento autorizzativo, generando contenziosi che ruotano attorno alla legittimità dell’intervento e all’idoneità dello strumento sanzionatorio utilizzato.
A offrire un chiarimento importante è la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 447 del 9 giugno 2025, che richiama i principi di proporzionalità e “minimo mezzo”, chiarendo il corretto perimetro dell’autotutela e della repressione edilizia.
La controversia riguarda l’annullamento in autotutela, da parte di un Comune, di una concessione edilizia rilasciata per eseguire lavori di ristrutturazione di un fabbricato destinato ad attività artigianale, che poneva la condizione che “i lavori dovranno essere eseguiti in conformità all’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza…”.
L’annullamento in autotutela del titolo edilizio è arrivato 17 mesi dopo l’ultimazione dei lavori, a seguito dell’accertamento di difformità esecutive rispetto a quest’ultima.
Il ricorso al TAR
Nel ricorso di primo grado, i ricorrenti avevano articolato sette motivi di impugnazione contro l’annullamento della concessione edilizia, contestando in particolare:
- gravi ritardi procedimentali, ritenuti ingiustificati e contrari ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost. e art. 1 L. n. 241/1990);
- violazione dei termini di conclusione del procedimento (art. 2 L. n. 241/1990);
- irritualità del parere della Soprintendenza, reso fuori tempo massimo e al di fuori della conferenza di servizi (artt. 14 e 14-ter L. n. 241/1990);
- sconfinamento di competenze, per l’intervento della Soprintendenza su aspetti strutturali di competenza del Genio Civile (art. 17 L. n. 241/1990);
- incompatibilità dei firmatari dell’atto impugnato, per presunti interessi personali;
- difetto di motivazione e mancato bilanciamento degli interessi pubblici e privati nel provvedimento di annullamento.
Il TAR – dopo aver rigettato più volte l’istanza cautelare – ha respinto il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.