Annullamento d’ufficio e permesso in sanatoria: il TAR sul limite dei 12 mesi

Illegittimo l’annullamento del permesso in sanatoria oltre i 12 mesi: applicazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990

di Redazione tecnica - 23/07/2025

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Quali limiti ha l’Amministrazione nel ritirare un permesso di costruire in sanatoria già rilasciato? Come si applica il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990? È possibile superarlo in presenza di un falso o in caso di istruttoria silente?

Annullamento d’ufficio e permesso in sanatoria: la sentenza del TAR Campania

Ha risposto a queste domande il TAR Campania che, con la sentenza n. 5336 del 15 luglio 2025, approfondisce il tema del potere di autotutela della P.A., disciplinato dagli articoli 21-quinquies (Revoca del provvedimento) e 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della Legge n. 241/1990, che consente all’Amministrazione di annullare un proprio provvedimento illegittimo, anche se favorevole, purché:

  • sussista un interesse pubblico concreto e attuale;
  • sia rispettato un termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento;
  • vengano valutati l’affidamento e gli interessi del destinatario.

Tema molto delicato, soprattutto nel settore edilizio, che investe i permessi di costruire in sanatoria: titoli che, pur riferiti ad abusi edilizi, una volta rilasciati o formatisi per silenzio-assenso diventano provvedimenti consolidati. L’annullamento d’ufficio, dunque, non può intervenire in modo arbitrario né oltre i limiti temporali normativamente previsti.

Il caso esaminato dal TAR Campania

La vicenda esaminata dal TAR Campani riguarda un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel gennaio 2014 a seguito di istanza presentata ai sensi della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio) e poi reiterata ai sensi della Legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio).

Solo nel dicembre 2024, a distanza di oltre dieci anni, il Comune annullava il permesso di costruire in sanatoria, ritenendolo viziato da una mendace o errata rappresentazione dello stato dei luoghi che avrebbe caratterizzato l’istanza di sanatoria e la mancata ultimazione delle opere all’1 ottobre 1983.

Il privato ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies e l’assenza di un interesse pubblico attuale.

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