Quali limiti ha l’Amministrazione nel ritirare un permesso di costruire in sanatoria già rilasciato? Come si applica il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990? È possibile superarlo in presenza di un falso o in caso di istruttoria silente?
Annullamento d’ufficio e permesso in sanatoria: la sentenza del TAR Campania
Ha risposto a queste domande il TAR Campania che, con la sentenza n. 5336 del 15 luglio 2025, approfondisce il tema del potere di autotutela della P.A., disciplinato dagli articoli 21-quinquies (Revoca del provvedimento) e 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della Legge n. 241/1990, che consente all’Amministrazione di annullare un proprio provvedimento illegittimo, anche se favorevole, purché:
- sussista un interesse pubblico concreto e attuale;
- sia rispettato un termine massimo di 12 mesi dal rilascio del provvedimento;
- vengano valutati l’affidamento e gli interessi del destinatario.
Tema molto delicato, soprattutto nel settore edilizio, che investe i permessi di costruire in sanatoria: titoli che, pur riferiti ad abusi edilizi, una volta rilasciati o formatisi per silenzio-assenso diventano provvedimenti consolidati. L’annullamento d’ufficio, dunque, non può intervenire in modo arbitrario né oltre i limiti temporali normativamente previsti.
Il caso esaminato dal TAR Campania
La vicenda esaminata dal TAR Campani riguarda un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel gennaio 2014 a seguito di istanza presentata ai sensi della Legge n. 47/1985 (primo condono edilizio) e poi reiterata ai sensi della Legge n. 724/1994 (secondo condono edilizio).
Solo nel dicembre 2024, a distanza di oltre dieci anni, il Comune annullava il permesso di costruire in sanatoria, ritenendolo viziato da una mendace o errata rappresentazione dello stato dei luoghi che avrebbe caratterizzato l’istanza di sanatoria e la mancata ultimazione delle opere all’1 ottobre 1983.
Il privato ha impugnato il provvedimento, lamentando la violazione del termine di 12 mesi previsto dall’art. 21-nonies e l’assenza di un interesse pubblico attuale.