L’anticipazione del prezzo deve essere liquidata necessariamente entro quindici giorni dalla consegna dei lavori? Il deposito tardivo della polizza fideiussoria impedisce alla stazione appaltante di riconoscere l’anticipazione? E che rilievo assumono, in concreto, il cronoprogramma e l’effettivo avvio del cantiere quando non sono ancora maturati SAL?
Sono interrogativi che emergono spesso nella fase iniziale dell’esecuzione dei lavori pubblici, soprattutto quando l’avvio operativo non coincide perfettamente con la scansione temporale prevista dal Codice. Il tema incide direttamente sulla liquidità delle imprese e, al tempo stesso, sulla corretta gestione finanziaria del contratto.
Su questo profilo si è espresso il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 4027 del 5 febbraio 2026, ha chiarito natura e funzione del termine di quindici giorni previsto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), offrendo indicazioni utili per una lettura non meramente formale della disciplina sull’anticipazione del prezzo.
Il quesito al MIT sull’anticipazione del prezzo dopo la consegna dei lavori
Il quesito sottoposto al MIT prende le mosse da una fattispecie tutt’altro che rara nella fase iniziale dell’esecuzione. La stazione appaltante chiede se sia possibile procedere alla liquidazione dell’anticipazione prevista dall’art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 anche oltre il termine di quindici giorni dalla consegna dei lavori, nel caso in cui:
- l’operatore economico abbia presentato la polizza fideiussoria con ritardo rispetto a tale termine;
- non siano stati emessi stati di avanzamento lavori;
- siano trascorsi oltre tre mesi dalla consegna.
Il dubbio riguarda, in sostanza, se il mero decorso del termine e il ritardo nel deposito della garanzia possano determinare una decadenza automatica dal diritto all’anticipazione.
Art. 125 del Codice dei contratti: il quadro normativo per comprendere il parere
Per leggere correttamente la risposta del MIT è necessario partire dal dato normativo.
L’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, negli appalti di lavori, l’anticipazione del prezzo è corrisposta all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione, coincidente con la consegna dei lavori, anche in caso di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza.
La disposizione, tuttavia, va letta nel suo complesso. In particolare, emergono tre profili centrali:
- il collegamento funzionale tra anticipazione e effettivo inizio della prestazione;
- la subordinazione dell’erogazione alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;
- la previsione della decadenza dall’anticipazione solo nel caso in cui l’esecuzione non proceda per ritardi imputabili all’appaltatore.
A ciò si affiancano i principi generali del Codice – risultato, fiducia e buona fede – che orientano l’interpretazione e l’applicazione delle singole disposizioni anche nella fase esecutiva.
I principi espressi dal MIT nel parere n. 4027/2026
Nel parere, il MIT chiarisce innanzitutto che il termine dei quindici giorni non è qualificato dal legislatore come perentorio.
Si tratta di un termine ordinatorio, che individua il momento fisiologico dell’erogazione dell’anticipazione, ma non ne preclude la corresponsione in un momento successivo. Il dato temporale, da solo, non è sufficiente a far venir meno il diritto dell’appaltatore.
L’elemento centrale è individuato nel nesso funzionale tra anticipazione e avvio effettivo della prestazione. L’anticipazione, infatti, non è una mera posta finanziaria sganciata dall’esecuzione, ma uno strumento destinato a sostenere l’inizio delle attività di cantiere.
In questa prospettiva, il MIT evidenzia che:
- la presentazione tardiva della garanzia fideiussoria non determina automaticamente la decadenza dall’anticipazione;
- la decadenza opera solo quando l’esecuzione non procede per ritardi imputabili all’appaltatore;
- la stazione appaltante può valutare l’erogazione dell’anticipazione anche oltre i quindici giorni, tenendo conto del tempo trascorso dalla consegna, dell’articolazione del cronoprogramma, dell’effettivo avvio delle attività e delle ragioni del ritardo nel deposito della garanzia.
Anticipazione tardiva e valutazione sostanziale: l’analisi tecnica
Dal punto di vista applicativo, il parere conferma un’impostazione coerente con l’impianto del nuovo Codice.
L’anticipazione del prezzo non è governata da automatismi rigidi, né in senso espansivo né in senso punitivo. Il decorso del termine dei quindici giorni non cristallizza una decadenza, così come la presentazione tardiva della garanzia non può essere isolata dal contesto esecutivo complessivo.
La stazione appaltante è chiamata a una valutazione sostanziale, che deve verificare:
- se i lavori risultino effettivamente avviati;
- se l’anticipazione conservi una funzione coerente con il sostegno finanziario iniziale;
- se il ritardo nella presentazione della garanzia sia giustificato e non abbia inciso negativamente sull’andamento della prestazione.
In questa chiave, il parere valorizza una gestione responsabile e motivata della fase esecutiva, in linea con i principi di risultato, fiducia e proporzionalità che permeano l’intero Codice dei contratti.
Conclusioni operative sull’anticipazione del prezzo negli appalti di lavori
Il parere n. 4027 del 5 febbraio 2026 fornisce indicazioni operative chiare e utili per la gestione dell’anticipazione del prezzo.
In particolare:
- il termine di quindici giorni dalla consegna dei lavori ha natura ordinatoria;
- la presentazione tardiva della garanzia fideiussoria non comporta automaticamente la perdita del diritto all’anticipazione;
- la valutazione deve essere ancorata all’effettivo avvio dei lavori e allo sviluppo del cantiere;
- la decadenza dall’anticipazione si verifica solo in presenza di ritardi esecutivi imputabili all’appaltatore.
Ciò significa che le stazioni appaltanti devono esercitare consapevolmente e motivatamente la discrezionalità che il Codice gli assegna. Dall’altra parte, per le imprese è una conferma che il diritto all’anticipazione non si esaurisce in una scansione meramente formale dei termini, ma resta legato alla sostanza dell’esecuzione contrattuale.