Dal 29 maggio 2026 entrerà davvero in vigore un nuovo APE “europeo”? Gli attestati di prestazione energetica oggi utilizzati in Italia diventeranno automaticamente inutilizzabili? E il semplice arrivo della scadenza prevista dalla nuova direttiva europea comporterà davvero un cambio immediato delle regole operative per certificatori, progettisti e operatori immobiliari?
Sono domande che stanno iniziando a circolare sempre più spesso tra i professionisti del settore energetico ed edilizio, anche perché nelle ultime settimane il tema è stato raccontato in modo molto semplificato, quasi come se il 29 maggio 2026 dovesse automaticamente segnare il passaggio dall’attuale sistema italiano a una nuova struttura APE già pienamente utilizzabile nelle procedure nazionali.
Il problema, però, è che leggendo la Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell’edilizia, il quadro che emerge è molto più articolato e decisamente meno automatico di quanto si stia raccontando.
Per i professionisti italiani, alla fine, il punto vero è capire quando queste regole inizieranno davvero a incidere sulle procedure quotidiane e soprattutto con quali modalità operative il sistema italiano della certificazione energetica verrà coordinato con il nuovo impianto europeo.
Direttiva UE 2024/1275 e recepimento nazionale: perché il 29 maggio 2026 non equivale a un cambio automatico dell’APE
La nuova direttiva EPBD stabilisce, all’art. 35, che gli Stati membri debbano mettere in vigore entro il 29 maggio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove regole europee sulla prestazione energetica degli edifici.
Parallelamente, l’art. 36 dispone l’abrogazione della precedente direttiva 2010/31/UE a decorrere dal 30 maggio 2026.
Da questo doppio passaggio stanno nascendo molte delle interpretazioni che circolano in questi giorni.
Il fatto che la direttiva imponga agli Stati membri di recepire le nuove disposizioni entro il 29 maggio 2026 non significa, da solo, che dal giorno successivo sia già utilizzabile in Italia un nuovo sistema APE integralmente coordinato con software, piattaforme regionali, SIAPE e disciplina tecnica nazionale.
La stessa struttura della direttiva fa capire abbastanza rapidamente che il nuovo sistema non può funzionare senza un coordinamento nazionale molto articolato, destinato a coinvolgere metodologie di calcolo, software certificati, piattaforme regionali, sistemi informativi energetici, procedure notarili, disciplina tecnica nazionale e sistemi di classificazione energetica.
Per i tecnici il problema si colloca esattamente qui. Tra fine maggio e inizio giugno 2026 i professionisti continueranno a dover redigere attestati, chiudere compravendite, gestire locazioni, asseverare interventi e depositare pratiche edilizie. La domanda, allora, non è tanto se la direttiva esista, ma quale disciplina operativa dovrà essere utilizzata in quella fase di passaggio.
Nuovi Attestati di Prestazione Energetica e Allegato V: cosa prevede davvero la direttiva europea
La direttiva attribuisce all’Attestato di Prestazione Energetica un ruolo molto più ampio rispetto al passato.
L’art. 19 prevede infatti che gli attestati siano facilmente leggibili, disponibili in formato leggibile meccanicamente, conformi al modello previsto dall’Allegato V e corredati da raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica e per la riduzione delle emissioni operative di gas serra.
Anche questo passaggio, però, va letto senza forzature.
La nuova EPBD non introduce un modello unico europeo immediatamente autoapplicativo. Soprattutto, non contiene una disposizione che stabilisca che dal 29 maggio 2026 gli APE nazionali oggi esistenti cessino automaticamente di essere validi.
Il tema non è secondario, perché il sistema italiano della certificazione energetica non dipende soltanto dalla direttiva europea, ma anche da un insieme molto articolato di norme nazionali, decreti attuativi, discipline regionali, software e procedure operative già oggi pienamente funzionanti.
Metodologie di calcolo e disciplina nazionale: perché gli Stati membri mantengono un ruolo centrale
Gli allegati tecnici della direttiva confermano quanto il ruolo degli Stati membri resti centrale anche nel nuovo sistema EPBD.
L’Allegato I chiarisce infatti che la metodologia di calcolo della prestazione energetica deve tenere conto delle condizioni climatiche locali, delle modalità effettive di utilizzo degli edifici, dei sistemi tecnici installati, dei fattori energetici nazionali e dei fattori di energia primaria definiti a livello interno.
Questo significa che il nuovo quadro europeo non può funzionare senza un adeguamento nazionale particolarmente complesso, anche perché il sistema italiano coinvolge contemporaneamente normativa statale, competenze regionali, catasti energetici, piattaforme interoperabili, sistemi SIAPE e procedure tecniche già consolidate.
Probabilmente è anche per questa ragione che, sulla base delle fonti istituzionali verificate al 24 maggio 2026, non risulta ancora un quadro nazionale pienamente definito sotto il profilo applicativo.
APE già emessi e D.Lgs. n. 192/2005: cosa resta oggi operativo in Italia
Per chi in queste settimane sta continuando a redigere attestati energetici, gestire compravendite o seguire pratiche edilizie, il passaggio più delicato riguarda inevitabilmente la validità degli APE già emessi e il regime applicabile tra fine maggio e inizio giugno 2026.
Su questo bisogna evitare semplificazioni.
Nella direttiva non si rinviene una disposizione che dichiari automaticamente invalidi gli attestati già emessi, né una disciplina transitoria immediatamente applicabile agli APE nazionali. Allo stesso modo, il testo europeo non sostituisce da solo la normativa interna vigente, ma impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie di recepimento.
In assenza di nuove disposizioni nazionali espressamente operative, il quadro italiano continua quindi a essere disciplinato dal D.Lgs. n. 192/2005 e dalla normativa tecnica attuativa oggi vigente in materia di certificazione energetica.
Il passaggio delicato, a questo punto, è tutto operativo. Senza un coordinamento nazionale sufficientemente leggibile il rischio è trasferire direttamente sui professionisti tutta l’incertezza della fase di passaggio.
Edifici a emissioni zero, energia solare e decarbonizzazione: la nuova EPBD cambia l’intero sistema energetico degli edifici
Ridurre tutto il tema EPBD al solo APE sarebbe un errore.
La nuova direttiva europea ridisegna in modo molto più ampio l’intera strategia energetica del patrimonio immobiliare europeo e introduce un sistema orientato progressivamente verso gli edifici a emissioni zero.
In questo quadro rientrano gli obblighi progressivi di diffusione dell’energia solare negli edifici, i programmi nazionali di ristrutturazione energetica, gli strumenti finanziari dedicati, gli sportelli unici per la prestazione energetica nell’edilizia e il rafforzamento della qualificazione degli esperti energetici.
Questa dimensione molto più ampia della direttiva rende inevitabile un recepimento nazionale complesso, che non potrà limitarsi a modificare semplicemente il formato dell’Attestato di Prestazione Energetica.
Nuova EPBD e recepimento italiano: il vero problema sarà capire quando il sistema diventerà davvero operativo
Alla fine, probabilmente, il vero problema dei prossimi mesi non sarà stabilire se la nuova direttiva europea entrerà in vigore, perché questo è già previsto dal diritto unionale.
La questione più delicata sarà capire quando il nuovo quadro europeo della prestazione energetica diventerà realmente operativo nelle procedure italiane e soprattutto con quali regole transitorie.
I professionisti non hanno bisogno di slogan sul “nuovo APE europeo”, ma di sapere quale schema utilizzare, quali attestati resteranno validi, come si coordineranno le piattaforme regionali, quali software dovranno essere aggiornati e da quale momento decorreranno gli eventuali nuovi obblighi operativi.
Sarà questo passaggio, più ancora della scadenza europea in sé, a determinare il vero impatto della nuova EPBD sul sistema italiano della certificazione energetica.
FAQ – Nuovo APE e direttiva EPBD 2024/1275
Dal 29 maggio 2026 cambia automaticamente l’APE italiano?
No. La direttiva (UE) 2024/1275 prevede che gli Stati membri mettano in vigore entro il 29 maggio 2026 le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla nuova disciplina europea. Questo termine riguarda il recepimento della direttiva e non consente, da solo, di affermare che in Italia sia già pienamente utilizzabile un nuovo sistema APE integralmente coordinato con la disciplina nazionale, i software e le piattaforme regionali.
La direttiva introduce un modello unico di APE direttamente applicabile in Italia?
La direttiva prevede che, entro il 29 maggio 2026, l’attestato di prestazione energetica sia conforme al modello di cui all’Allegato V. Resta però necessario il coordinamento nazionale, perché l’art. 35 richiede agli Stati membri l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento.
Gli APE già emessi perderanno validità dal 29 maggio 2026?
La direttiva non contiene una disposizione che dichiari automaticamente invalidi gli APE già emessi secondo la disciplina nazionale vigente. Il tema dell’eventuale regime transitorio dovrà essere affrontato nell’ambito delle misure nazionali di recepimento.
Quali elementi dovrà contenere il nuovo APE secondo la direttiva?
L’art. 19 e l’Allegato V prevedono un attestato conforme a una scala di classi da A a G, con indicazione della prestazione energetica, del consumo annuo di energia primaria e finale, dell’energia rinnovabile prodotta in loco e delle emissioni operative di gas a effetto serra. L’attestato dovrà inoltre contenere raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica e ridurre le emissioni operative, salvo i casi previsti dalla direttiva.
Dal 29 maggio 2026 quale disciplina dovranno seguire i certificatori italiani?
In assenza di nuove disposizioni nazionali espressamente operative, il riferimento resta il quadro interno vigente, a partire dal D.Lgs. n. 192/2005 e dalla relativa disciplina tecnica attuativa. La direttiva impone l’adeguamento del sistema nazionale, ma non sostituisce da sola l’intero impianto applicativo italiano.
Perché il nuovo APE richiede un coordinamento nazionale?
Perché la direttiva non interviene soltanto sul formato dell’attestato, ma anche sulla metodologia di calcolo, sulle classi energetiche, sui dati energetici e ambientali da riportare e sulla comparabilità degli attestati. Tutti questi elementi devono essere raccordati con il sistema nazionale di certificazione energetica, con le banche dati e con le procedure già operative.
La nuova EPBD riguarda solo l’APE?
No. L’APE è uno degli strumenti della nuova disciplina europea, ma la direttiva riguarda più in generale la prestazione energetica degli edifici, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il percorso verso un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050, l’energia solare negli edifici e i piani nazionali di ristrutturazione.