Quando una pubblica amministrazione può non applicare una legge regionale vigente sulla Aree Idonee FER? Fino a che punto i funzionari possono valutare autonomamente la compatibilità costituzionale di una norma regionale?
Quali effetti produce questo principio nei procedimenti di VIA e di autorizzazione degli impianti FER?
La crescente diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili continua a confrontarsi con uno dei temi più delicati dell'attuale quadro normativo: il rapporto tra disciplina statale e normativa regionale sull'individuazione delle aree idonee e non idonee. La questione si collega strettamente alla programmazione degli investimenti, alla gestione dei procedimenti autorizzativi e alla certezza delle decisioni amministrative.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 2026, destinata ad avere rilevanti effetti operativi per amministrazioni, progettisti e operatori del settore energetico. La pronuncia affronta, infatti, il tema della possibilità per una pubblica amministrazione di non applicare una legge regionale ritenuta in contrasto con la normativa statale o con la Costituzione.
Aree idonee FER: l'intervento della Corte Costituzionale sul rapporto tra disciplina nazionale e regionale
La vicenda trae origine da sei decreti con i quali il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per altrettanti impianti agrivoltaici localizzati nelle province di Oristano e Sassari.
Nel corso dell'istruttoria, il Ministero aveva preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale Sardegna n. 20/2024, recante la disciplina delle aree idonee e non idonee per l'installazione degli impianti FER.
Tuttavia, ritenendo che alcune disposizioni regionali introducessero limitazioni incompatibili con il quadro normativo statale, il MASE aveva deciso di non applicarle ai fini della valutazione ambientale. Una scelta motivata anche richiamando l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 4298/2024 sul D.M. 21 giugno 2024, intervenuta nel frattempo.
La Regione Sardegna ha, quindi, promosso conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, sostenendo che il Ministero avesse illegittimamente esercitato un sindacato sulla validità della legge regionale, sostituendosi di fatto alla Corte.
Il quadro normativo tra disciplina delle aree idonee e controllo di costituzionalità
La decisione della Consulta si inserisce nell'ambito di un articolato sistema di fonti che disciplina sia il controllo di costituzionalità delle leggi sia i procedimenti autorizzativi degli impianti energetici.
In particolare vengono in rilievo:
- gli artt. 127, 134 e 136 della Costituzione e l'art. 30 della legge n. 87/1953, che disciplinano il controllo successivo e accentrato sulle leggi regionali e gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale;
- gli artt. 23 e 25 del d.Lgs. n. 152/2006 (Codice Ambiente) e l'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, che disciplinano rispettivamente il procedimento di VIA e quello di Autorizzazione Unica;
- l'art. 20 del d.Lgs. n. 199/2021, applicabile ratione temporis alla vicenda, relativo all'individuazione delle aree idonee per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- la legge regionale Sardegna n. 20/2024 e le disposizioni statutarie speciali della Regione, richiamate a tutela delle competenze regionali in materia di governo del territorio, paesaggio ed energia.
La decisione della Corte costituzionale
Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Sardegna
La Corte costituzionale ha preliminarmente escluso che la questione potesse essere ricondotta a un semplice problema di legittimità amministrativa.
Dall'esame dei decreti ministeriali emergeva, infatti, in modo chiaro, che il Ministero aveva riconosciuto l'esistenza e la vigenza della legge regionale, scegliendo però di non applicarla perché ritenuta incompatibile con il quadro normativo statale.
Secondo la Corte, proprio questa scelta ha avuto effetti diretti sulle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione, rendendo ammissibile il conflitto di attribuzione.
Nessuna amministrazione può sostituirsi alla Corte costituzionale
Nel merito, la pronuncia ribadisce un principio consolidato dell'ordinamento secondo il quale una legge regionale vigente deve essere applicata fino a quando non venga dichiarata costituzionalmente illegittima dagli organi competenti.
L'amministrazione statale non può autonomamente valutare l'incostituzionalità della norma e trarne la conseguenza della sua disapplicazione.
La Corte richiama, sul punto, il proprio precedente rappresentato dalla sentenza n. 26/2022, confermando che il controllo di costituzionalità delle leggi regionali rimane accentrato e non può essere esercitato da amministrazioni o funzionari pubblici.
Il significato del richiamo al criterio cronologico
Un passaggio particolarmente rilevante della sentenza riguarda il rapporto tra normativa statale e normativa regionale.
La Consulta chiarisce che il problema non consiste nello stabilire quale delle due fonti debba prevalere in astratto. Il punto centrale è che, finché entrambe le norme risultano formalmente vigenti, l'amministrazione non può decidere unilateralmente di considerare inesistente quella regionale.
Se ritiene che la legge regionale ecceda le competenze attribuite alla Regione o contrasti con la Costituzione, dovrà attivare gli strumenti previsti dall'ordinamento senza anticipare gli effetti di una futura declaratoria di illegittimità.
Cosa non afferma la sentenza
La Corte non si pronuncia sulla legittimità sostanziale della legge regionale Sardegna n. 20/2024. La decisione non stabilisce neppure che le Regioni possano introdurre senza limiti restrizioni alla localizzazione degli impianti FER, né risolve definitivamente il tema dell'individuazione delle aree idonee.
La sentenza si limita a chiarire un profilo specifico ma fondamentale, ovvero che l'amministrazione non può considerare una legge regionale come priva di efficacia sulla base di una propria valutazione di illegittimità costituzionale.
Gli effetti della pronuncia nei procedimenti VIA e Autorizzazione Unica
Per progettisti, consulenti, operatori economici e amministrazioni coinvolte nello sviluppo degli impianti FER, le indicazioni della Corte impongono una particolare attenzione nella gestione dei procedimenti.
La disciplina regionale vigente deve essere presa in considerazione durante l'istruttoria, anche quando presenti possibili profili di contrasto con la normativa statale, senza che l'amministrazione competente possa fondare le proprie determinazioni sulla semplice scelta di ignorare la normativa regionale.
La sentenza distingue, inoltre, il procedimento di VIA dall’Autorizzazione Unica. Il fatto che la Regione possa tornare a valutare la localizzazione dell’impianto in sede autorizzatoria non elimina l’illegittimità di una VIA statale fondata sulla disapplicazione della legge regionale. Per gli operatori, questo significa che il rischio regolatorio non può essere gestito confidando nella neutralizzazione amministrativa di una disciplina regionale restrittiva.
Resta separato il tema, non risolto dalla sentenza, della disapplicazione della norma interna per contrasto con disposizioni eurounitarie dotate di effetto diretto. La decisione riguarda invece la diversa ipotesi in cui l’amministrazione statale ritenga una legge regionale incompatibile con la Costituzione o con il riparto interno delle competenze e pretenda, per questo, di non applicarla.
Le indicazioni operative per amministrazioni e operatori del settore FER
Con la sentenza n. 88/2026 la Corte costituzionale ribadisce un principio fondamentale del sistema delle fonti: il sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali appartiene esclusivamente agli organi individuati dalla Costituzione e non può essere esercitato dalle amministrazioni pubbliche.
La pronuncia assume particolare rilievo nel settore delle energie rinnovabili, dove la sovrapposizione tra competenze statali e regionali porta spesso a difficoltà di interpretazione. Anche in questi casi, tuttavia, l'esigenza di accelerare i procedimenti autorizzativi non consente deroghe alle regole che disciplinano il controllo di costituzionalità delle leggi.
Fino all'eventuale intervento della Corte costituzionale, sia le amministrazioni che gli operatori devono considerare la normativa regionale vigente come parte integrante del quadro regolatorio applicabile, senza trattarla come se fosse una disposizione priva di efficacia.