Art. 115 Testo Unico Sicurezza Lavoro: cosa cambia davvero per linee vita, parapetti e sistemi anticaduta
La riforma 2025 rafforza la priorità delle protezioni collettive sui DPI, introduce un ordine di preferenza tra i sistemi anticaduta e chiarisce il ruolo del punto di ancoraggio nelle coperture
L’articolo 115 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) è stato completamente riscritto dall’art. 5 del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) in vigore dal 31 dicembre 2025.
L’intervento sull’articolato non cambia la filosofia della norma, ma la rende più rigida, più esplicita e meno interpretabile. Intendiamoci: non è una riforma rivoluzionaria, è una riforma chirurgica.
E proprio per questo incide profondamente sull’operatività quotidiana nei cantieri e nella progettazione delle coperture.
Nel testo precedente, la gerarchia tra protezioni collettive e sistemi individuali era già presente nel sistema del decreto, in particolare nell’articolo 111, tuttavia, l’articolo 115 si concentrava prevalentemente sulla descrizione dei sistemi anticaduta individuali.
Protezioni collettive prima dei DPI: parapetti e reti diventano obbligo prioritario
Con la riforma del 2025, il nuovo comma 1 stabilisce in modo espresso che devono essere adottate misure di protezione collettiva, richiamando in particolare parapetti e reti di sicurezza, per prevenire la caduta dall’alto.
Non si tratta di un richiamo generico, perché la priorità diventa parte integrante dell’articolo stesso.
In termini pratici significa questo: la scelta di un sistema individuale non può più essere una soluzione “di default” e deve essere preceduta dalla verifica della non praticabilità delle misure collettive.
Infatti il nuovo comma 2 chiarisce che “qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1” (ovvero impiegare parapetti e reti di sicurezza) è necessario utilizzare sistemi di protezione individuale.
Anche qui la novità non è concettuale ma strutturale, ed ora le scelte progettuali sono meno “libere”.
Questo irrigidisce l’impianto applicativo, in quanto occorre motivare perché parapetti o reti non siano installabili. La semplice preferenza tecnica o organizzativa non basta più.
Sistemi anticaduta: il nuovo ordine di preferenza tra trattenuta, posizionamento e arresto caduta
Il passaggio forse più innovativo è contenuto nel nuovo comma 3, in quanto mentre nel testo precedente, trattenuta, posizionamento, accesso mediante funi e arresto caduta erano semplicemente elencati, ora il disposto normativo introduce, anche in questo caso, un ordine di preferenza.
Si devono privilegiare, nell’ordine, sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi prima di ricorrere al sistema di arresto caduta.
È un cambiamento importante perché rende esplicito ciò che la buona tecnica suggeriva già, ovvero impedire la caduta o limitarne la possibilità, piuttosto che gestirne le conseguenze. Infatti l’arresto caduta non scompare, ma diventa l’ultima opzione disponibile.
Il nuovo comma 4 conferma invece che i sistemi di protezione individuale devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento assicurato a un punto di ancoraggio sicuro.
Il legislatore non attribuisce al punto di ancoraggio una natura autonoma di protezione collettiva e gli attribuisce la funzione di requisito tecnico indispensabile per l’efficacia del sistema individuale.
Linea vita: è una protezione collettiva o un sistema individuale?
La linea vita non è una protezione collettiva: un equivoco normativo che rischia di svuotare l’articolo 115 del Testo Unico e le varie legislazioni regionali sulla sicurezza delle coperture
C’è una frase che, nei cantieri e negli uffici tecnici, si sente ripetere sempre più spesso: “Tanto c’è la linea vita”. Una frase apparentemente rassicurante, eppure, dal punto di vista normativo, è una frase sbagliata, e concettualmente anche pericolosa.
Negli ultimi anni la diffusione delle linee vita sulle coperture ha rappresentato un indubbio passo avanti sul piano della prevenzione, ma insieme alla loro diffusione si è consolidato un equivoco: considerarne l’installazione come una forma di protezione collettiva.
La percezione, salendo sulle coperture che sono dotate di un impianto anticaduta, è che la linea vita, visibile, permanente, installata sull’edificio, sembra “collettiva”. Ma la sua funzione reale è un’altra.
Una linea vita non impedisce la caduta, non protegge chi non la utilizza, non riduce il rischio da sola e non entra in funzione senza un DPI indossato correttamente.
In altre parole: non protegge, consente, semmai, di proteggersi.
Il vero ruolo della linea vita, oggi, è chiarito nel comma 4 dell’art. 115, citato poco e capito ancora meno, infatti è lì che il legislatore introduce una figura fondamentale ma distinta: il punto di ancoraggio sicuro.
La linea vita non è una protezione collettiva né un DPI: è una dotazione strutturale dell’opera che rende possibile l’uso dei DPI anticaduta quando – e solo quando – si ricade nelle condizioni del comma 2 ovvero qualora non sia stato possibile impiegare parapetti o reti di sicurezza.
Quindi, senza DPI la linea vita è inerte; con i DPI diventa essenziale, ma la protezione resta individuale. Anche se sulla medesima linea vita potranno collegarsi più operatori allo stesso tempo.
Le normative regionali che impongono l’installazione di linee vita trovano piena coerenza nel Testo Unico se lette correttamente, non come imposizione di sistemi di protezione, ma come garanzia preventiva della disponibilità del punto di ancoraggio sicuro.
È un’infrastruttura di sicurezza, non una misura protettiva in sé.
E se ci fosse ancora qualche dubbio la norma UNI 11560:2022 (in linea con il D.Lgs. n. 81/2008) chiarisce che la linea vita non è un Dispositivo di Protezione Collettiva (DPC), ma un ancoraggio per l'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Obblighi per progettisti, coordinatori e datori di lavoro dopo la riforma 2025
A questo punto è necessario ribadire che i progettisti, o i coordinatori della sicurezza a seconda dei casi, incaricati di predisporre l’Elaborato Tecnico della Copertura (ai sensi delle varie legislazioni regionali) e/o incaricati di predisporre il Fascicolo dell’Opera, dovranno anzitutto stabilire se, in caso di manutenzioni successive, parapetti o reti siano installabili ed in subordine progettare l’impianto anticaduta.
Allo stesso modo è necessario chiarire che i datori di lavoro dovranno motivare, nella propria valutazione dei rischi, o nel POS per i cantieri, perché parapetti o reti non siano installabili e definire quale “sistema” di protezione individuale impiegare, motivando, qualora si dovesse impiegare un sistema di arresto caduta, le ragioni impeditive rispetto ad un sistema di trattenuta.
E se la “nuova” regola non fosse sufficientemente chiara e rigorosa, con la recente sentenza di Cassazione Penale, del 26 febbraio 2016 n. 21575, è stato condannato il datore di lavoro per non aver previsto dispositivi di protezione collettiva (nel caso di specie la stima dei costi prevedeva anche l’impiego di un ponteggio…) in combinazione della linea vita esistente.
Responsabilità e cultura della sicurezza: perché la gerarchia delle protezioni non è un’opzione
La sicurezza non è un accessorio da fissare con quattro tasselli chimici, magari all'ultimo momento. È una scelta gerarchica che nasce sul tavolo da disegno e finisce nella pianificazione della sicurezza.
Il legislatore ha parlato chiaro: il DPI è un'eccezione, non la regola. Progettare oggi un intervento in copertura ignorando la priorità dei sistemi collettivi non significa solo esporsi a sanzioni pesanti o condanne penali; significa, deliberatamente, scegliere di proteggere la struttura dell'edificio anziché la vita di chi lo rende vivo.
E forse, smettere di chiamare 'protezione' ciò che è un 'punto di ancoraggio' è il primo passo per una vera cultura della sicurezza. Con la riforma del 2025, la legge si è finalmente allineata alla realtà fisica: un uomo appeso a un cavo è un uomo che è già caduto; un uomo protetto da un parapetto è un uomo che continua a lavorare.
Affinché la riforma del Testo Unico non resti un'enunciazione di principio, è necessario che anche le leggi regionali evolvano verso una flessibilità guidata, che imponga l'ETC (Elaborato Tecnico della Copertura) non solo come progetto di un impianto, ma come analisi comparativa che dimostri, dati alla mano, l'impossibilità tecnica di adottare soluzioni collettive.