Pavimentare in zona agricola: ci vuole il permesso di costruire

Il TAR Campania conferma che l’asfaltatura in zona agricola è una trasformazione urbanistica che richiede il permesso di costruire e non può essere sanata tramite il nuovo accertamento di conformità

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Quando si interviene in area agricola, la percezione diffusa è che siano ammessi margini di flessibilità maggiori: spianamenti, piazzali, piccoli volumi di servizio, superfici stabilizzate. Nella pratica quotidiana, però, non sempre ciò che appare “minimo” dal punto di vista operativo si traduce in un intervento urbanisticamente irrilevante.

La distinzione tra ciò che può essere ricondotto alla normale funzionalità del fondo rurale e ciò che, invece, determina una vera e propria trasformazione urbanistica del suolo, rimane un punto particolarmente delicato, come dimostra la vicenda esaminata dal TAR Campania con la sentenza del 2 dicembre 2025, n. 2023, che si colloca esattamente in questa area grigia: la realizzazione, senza titolo, di un piazzale asfaltato di dimensioni considerevoli e la successiva richiesta di regolarizzazione tramite SCIA in sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. 380/2001.

È un terreno sul quale spesso non sono mancati fraintendimenti: la norma viene talvolta percepita come una sorta di “sanatoria leggera” applicabile a molteplici situazioni, anche quando l’intervento presupporrebbe ben altro percorso autorizzativo.

In realtà non si tratta un lasciapassare e non può operare quando l’abuso non è una semplice difformità, ma il risultato di una trasformazione autonoma e radicale del territorio.

Asfalto in zona agricola: una SCIA non basta

Nel caso in esame, i proprietari di un fondo agricolo avevano realizzato, senza alcun titolo, un piazzale asfaltato di circa 5.000 mq mediante fresato bituminoso, corredato da caditoie e da un tratto centrale completamente pavimentato.

Erano inoltre presenti divisioni interne tramite un muro in blocchi di lapillo, che di fatto separavano porzioni della particella e ne modificavano l’assetto funzionale.

Le opere erano state già oggetto di un’ordinanza repressiva del 2017 e, a seguito della contestazione, i proprietari avevano presentato una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001.

L’amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo le opere:

  • inconciliabili con la finalità agricola della zona omogenea E;
  • idonee a trasformare permanentemente il suolo, in quanto opere di pavimentazione rientranti nell’art. 3, lett. f), TUE;
  • assoggettate a permesso di costruire, e dunque non sanabili con SCIA;
  • non riconducibili a interventi funzionali allo stoccaggio dei prodotti agricoli, come affermato dai ricorrenti.

Il TAR ha confermato integralmente il diniego.

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