Pavimentare in zona agricola: ci vuole il permesso di costruire

Il TAR Campania conferma che l’asfaltatura in zona agricola è una trasformazione urbanistica che richiede il permesso di costruire e non può essere sanata tramite il nuovo accertamento di conformità

di Redazione tecnica - 11/12/2025

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere appieno la decisione del TAR occorre guardare al quadro normativo che disciplina gli interventi sul suolo agricolo e, più in generale, le trasformazioni edilizie che comportano una modifica stabile dello stato dei luoghi.

Il riferimento principale rimane il Testo Unico Edilizia, che distingue con precisione gli interventi legittimabili con SCIA da quelli che, per la loro natura, richiedono il permesso di costruire.

Nel dettaglio, l’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, lettera f), include tra gli interventi di nuova costruzione anche le pavimentazioni e le sistemazioni esterne quando producono un effetto di trasformazione permanente del suolo. Sebbene la previsione, a prima vista, possa sembrare eccessivamente ampia, evidenzia come l’introduzione di un elemento che cambia la morfologia del terreno, lo impermeabilizza e lo rende idoneo a usi estranei alla vocazione rurale.

Questa tipologia di interventi è subordinata al rilascio del permesso di costruire ex art. 10 dello stesso Testo Unico Edilizia e non possono essere ricondotti né all’edilizia libera né alla SCIA.

Nel caso rileva l’art. 36-bis, introdotto dal Decreto Salva Casa: l’accertamento di conformità “semplificato”, applicabile solo nel caso di difformità parziali dal permesso o di interventi eseguiti in assenza di SCIA.

La norma non è applicabile per interventi realizzati senza titolo quando sarebbero stati necessari il permesso di costruire e la verifica della doppia conformità.

Infine, la destinazione urbanistica della zona agricola rappresenta il limite esterno entro cui devono muoversi tutti gli interventi edilizi. I piani urbanistici comunali ammettono soltanto opere realmente funzionali all’attività rurale. Piazzali impermeabilizzati, parcheggi per mezzi pesanti, superfici organizzate come piattaforme logistiche non rientrano tra queste categorie: non sono un supporto all’agricoltura, ma un uso alternativo e incompatibile del suolo.

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