Pavimentare in zona agricola: ci vuole il permesso di costruire
Il TAR Campania conferma che l’asfaltatura in zona agricola è una trasformazione urbanistica che richiede il permesso di costruire e non può essere sanata tramite il nuovo accertamento di conformità
La decisione del TAR
È alla luce di questo insieme di norme che la decisione del TAR Campania trova il suo equilibrio: ciò che è stato realizzato non solo richiedeva un permesso di costruire, ma era anche estraneo alla vocazione agricola dell’area e, proprio per questo, non poteva essere recuperato tramite la procedura semplificata dell’art. 36-bis.
Nella sua motivazione, il giudice specifica che asfaltare un’area agricola non è un’opera minore, ma una trasformazione urbanistica permanente, che richiede il permesso di costruire, «del tutto inconciliabile con la finalità agricola» e idonea a modificare stabilmente lo stato dei luoghi.
La SCIA in sanatoria ex art. 36-bis non è applicabile in quanto si riferisce esclusivamente a difformità parziali. In questo caso l’intervento era un’opera autonoma e radicalmente priva di titolo, per la quale sarebbe stato necessario un permesso di costruire.
L’intervento realizzato è a tutti gli effetti riconducibile alla categoria delle nuove costruzioni di cui all’art. 3, lett. f), del Testo Unico, ossia una trasformazione urbanistica e funzionale del suolo che non può essere autorizzata con SCIA, né tantomeno sanata mediante la procedura semplificata di cui al 36-bis. Il TAR chiarisce che la norma trova applicazione esclusivamente quando:
- esiste un permesso di costruire, dal quale l’opera si discosta solo in parte; oppure
- si è in presenza di opere soggette a SCIA, per le quali si è verificata un’assenza o una difformità;
- e comunque l’intervento deve essere intrinsecamente compatibile con la disciplina urbanistica.
Nel caso di specie, nulla di tutto questo ricorre. L’opera era:
- priva di qualunque titolo edilizio;
- qualificabile come nuova costruzione, e quindi subordinata a permesso di costruire;
- non conforme alla destinazione agricola di zona;
- priva di quei caratteri di accessorietà o modestia che giustificano l’applicazione dell’art. 36-bis.
Il giudice lo afferma con chiarezza: non si può utilizzare il 36-bis per regolarizzare ciò che, già in origine, avrebbe richiesto un permesso di costruire e non risulta urbanisticamente ammissibile. Per questo la sanatoria non poteva essere accolta e il diniego del Comune risulta pienamente legittimo.
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