Pavimentare in zona agricola: ci vuole il permesso di costruire
Il TAR Campania conferma che l’asfaltatura in zona agricola è una trasformazione urbanistica che richiede il permesso di costruire e non può essere sanata tramite il nuovo accertamento di conformità
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando il diniego di sanatoria e l’illegittimità di una nuova costruzione in zona a vocazione agricola.
Le pavimentazioni estensive in questa tipologia di aree richiedono quasi sempre il permesso di costruire, non essendo opere libere o secondarie e la SCIA in sanatoria non può sostituire il permesso mancante, in quanto l’opera rientra tra le trasformazioni urbanistiche del suolo.
In conclusione, la compatibilità agricola va valutata in modo funzionale e oggettivo: superfici impermeabilizzate e destinate a parcheggio, logistica o deposito difficilmente potranno essere ritenute coerenti con la zona E oppure qualificate come “minori”, quando invece comportano trasformazioni non compatibili con la disciplina urbanistica e quindi insuscettibili di regolarizzazione.
La pronuncia è interessante perché ribadisce un principio operativo che spesso, nella pratica professionale, genera incertezze: non tutte le opere realizzate in zona agricola possono essere ricondotte a necessità connesse all’attività rurale.
Il TAR evidenzia come l’intervento realizzato produca un effetto irreversibile di artificializzazione del suolo, incompatibile con la logica della zona agricola. Questo supera anche l’eventuale dichiarazione d’uso da parte del proprietario: il piazzale non migliora la funzionalità agricola, ma la sostituisce con un uso di tipo logistico.
Si rafforza inoltre un altro principio importante: laddove l’intervento sia urbanisticamente incompatibile, la sanatoria non può operare, neppure nella forma attenuata dell’art. 36-bis.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO