Attività di prevenzione incendi dei Comandi dei Vigili del fuoco

La valutazione del progetto, i controlli di prevenzione incendi delle SCIA nelle categorie A, B e C, la vigilanza ispettiva e i controlli sulle attestazioni di rinnovo periodico

di Mauro Malizia - 03/05/2021

Con nota DCPREV prot. n. 14809 del 6 novembre 2020 la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica ha fornito ai Comandi dei Vigili del fuoco indicazioni per la programmazione e l’effettuazione delle attività di prevenzione incendi.

Pur se la direttiva è rivolta ai Comandi provinciali al fine di favorire lo svolgimento delle attività di prevenzione incendi con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, i principi di buona prassi enunciati possono fornire elementi di valutazione utili anche ai professionisti che operano nel campo della prevenzione incendi.

La circolare fornisce indicazioni al personale incaricato dell’istruttoria delle pratiche, anche nel caso in cui ne abbia in carico di diverse tipologie, affinché privilegi il seguente ordine di priorità di evasione, eventualmente dando precedenza, ove necessario, all’attività di cui al punto 3 (Vigilanza ispettiva):

  1. Valutazione del progetto;
  2. Controlli di prevenzione incendi delle SCIA in categoria C;
  3. Vigilanza ispettiva;
  4. Controlli sulle attestazioni di rinnovo periodico;
  5. Controlli di prevenzione incendi delle SCIA in categoria A, B.

Valutazione del progetto

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.P.R. 151/2011 “Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio”.

Con l’entrata in vigore dal 18 novembre 2015 del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 è stato introdotto un differente approccio metodologico rispetto al passato, che si ripercuote anche nella diversa forma che devono assumere gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del progetto secondo quanto disposto dal punto G.2.9, come sostituito dal D.M. 18 ottobre 2019 (che comunque conferma quanto era già stato indicato nel testo originario del Codice al punto G.2.8).

Il D.M. 3 agosto 2015 è stato oggetto di vari aggiornamenti e modifiche, tra cui, quelle di maggiore rilevanza sono state apportate con:

  • Il D.M. 12 aprile 2019, che ha ampliato il campo di applicazione del Codice, limitando la possibilità di applicare i criteri tecnici di prevenzione incendi ad alcuni casi residuali individuati dal decreto stesso.
  • Il D.M. 18 ottobre 2019, che, con la sostituzione dell'Allegato 1, ha introdotto diverse novità.

Le misure di prevenzione incendi scaturiscono direttamente dalla valutazione del rischio di incendio, attraverso l’applicazione di soluzioni conformi, alternative o in deroga.

Il compito assegnato al funzionario istruttore è quindi quello di verificare la “corrispondenza delle misure di prevenzione incendi” adottate dal progettista, focalizzando l’attenzione sull’ “Appropriatezza degli obiettivi di sicurezza antincendio perseguiti, delle ipotesi di base, dei dati d’ingresso” che devono essere necessariamente approfonditi e puntualmente verificati.

Rispetto a “scenari, metodi, modelli e strumenti normativi” è necessario, inoltre, accertare sia “l’appropriatezza” che “la correttezza nell'applicazione” delle soluzioni progettuali proposte, in particolare in caso di applicazione di soluzioni alternative con le modalità indicate dalla tabella G.2.1 del codice, dove sono elencati i “metodi di progettazione della sicurezza antincendio”.

Alla luce di quanto sopra e tenendo conto che la valutazione del rischio di incendio riportata nella documentazione progettuale rimane nella piena responsabilità del progettista, i pareri espressi dal Comando devono dare evidenza della completezza e dell’adeguatezza del progetto, senza impartire prescrizioni, fornendo eventualmente indicazioni correttive per il superamento delle non conformità rilevate rispetto a quanto richiesto dal citato punto G.2.9.

Controlli di prevenzione incendi delle SCIA in categoria C

Ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 151/2011, per le attività di cui all’allegato I di categoria C, il Comando, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, “entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua i controlli attraverso visite tecniche volte ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio".

L’assegnazione delle SCIA di categoria C al responsabile dell’istruttoria deve avvenire con tempestività per evitare prolungamenti dei tempi. Analogamente nel caso di richiesta di conformazione in esito al sopralluogo, l’Ufficio preposto (di norma l’Ufficio prevenzione incendi) deve assegnare con tempestività al responsabile dell’istruttoria, l’eventuale documentazione integrativa.

Alla scadenza del termine imposto per la conformazione, che non può superare i quarantacinque giorni, il responsabile dell’istruttoria conclude il controllo curando l’adozione degli atti amministrativi e giudiziari conseguenti.

Sono stati inoltre rammentati i princìpi già noti per le attività di categoria C:

  • sono soggette a controllo obbligatorio per le quali è necessario il rispetto dei tempi previsti.
  • il certificato di prevenzione incendi perde la funzione certificativa/autorizzativa.
  • la comunicazione di esito favorevole non ha quindi valore “certificativo”, ma rappresenta un verbale di sopralluogo.

Vigilanza ispettiva

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 139/2006, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2017 e dal D.Lgs. n. 127/2018, “la vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo, anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali per categorie di attività o prodotti, ovvero nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate”.

In sede locale ogni Comando definirà, tra le altre cose, le modalità di attivazione della vigilanza ispettiva in caso di:

  • interventi di soccorso coinvolgenti attività soggette a controllo, qualora la verifica degli atti evidenzi irregolarità;
  • esposti e segnalazioni, che possono pervenire, oltre che dai privati, anche da Prefettura, Questura, Amministrazioni Pubbliche o Enti Locali;
  • diverse situazioni che si possono verificare nell’attività istituzionale.

Le attività di vigilanza ispettiva a campione potranno essere svolte su indicazione della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o della Direzione Regionale/Interregionale, oppure a seguito di accordi o protocolli definiti in sede locale (ad esempio presso la Prefettura o nell’ambito dei Comitati di coordinamento ex. art. 7 D.Lgs. 81/2008 e dei relativi Organismi provinciali, ecc.).

Controlli sulle attestazioni di rinnovo periodico

Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 151/2011 “La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all’art. 2, comma 7 del presente regolamento. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione".

L’attestazione di rinnovo è un atto sottoscritto dal titolare dell’attività, il quale dichiara “l’assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio” precedentemente comunicate.

È una dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e come tale è soggetta all’applicazione dell’art. 71 del decreto; tali attestazioni vanno pertanto sottoposte a controllo:

  • quando sorgono fondati dubbi sulla veridicità, tra cui possono rientrare i casi delle attestazioni di rinnovo periodico “tardive”;
  • a campione, nella misura minima del 5% delle attestazioni presentate.

Qualora il controllo rilevi la mancanza di requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi ovvero condizioni di sicurezza antincendio variate, dovranno essere attivati i conseguenti procedimenti amministrativi e penali.

Controlli di prevenzione incendi delle SCIA in categoria A e B

Ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 151/2011, per le attività di cui all’allegato I di categoria A e B, il Comando “entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio".

Le SCIA in categoria A e B devono essere sottoposte a controllo in misura non inferiore a quanto indicato annualmente dall’Amministrazione (pari all’8% negli ultimi anni).

Il predetto art. 4, comma 2 del D.P.R. 151/2011 indica anche che i controlli nelle attività di categoria A e B “sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”.

La scelta delle attività da sottoporre a controllo va fatta, pertanto, sulla base di criteri definiti, analoghi a quelli indicati per i controlli sulle attestazioni di rinnovo periodico, nonché a seguito di indicazioni fornite annualmente dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.

Fatta salva la percentuale minima indicata annualmente dall’Amministrazione, il numero delle SCIA da sottoporre al controllo sarà definita dal Comando anche in base all’organico dei funzionari tecnici in servizio.

I controlli delle attività in categoria A e B incluse nelle SCIA in cui l’attività principale è di categoria C, svolti contestualmente al controllo obbligatorio dell’attività di categoria C, non sono considerati a campione e non concorrono alla determinazione della percentuale sopra indicata.

Il limite massimo delle SCIA relative alle sole attività in categoria A e B da sottoporre al controllo non dovrà superare i seguenti limiti:

  • in generale il 20% (escluse le attività affidate a personale operativo, abilitato del ruolo dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco come ad esempio i depositi di GPL in serbatoi fissi fino a 5 m3 appartenenti alla voce 4.3.A, o altre).
  • fino al massimo del 50% nel caso in cui tutti i “procedimenti” relativi alla valutazione del progetto e ai controlli sulle SCIA siano stati conclusi nei termini di sessanta giorni.

Il Comandante, nell’individuazione del responsabile dell’istruttoria tecnica, provvederà a distribuire il carico di lavoro secondo il principio della rotazione e sulla base dei criteri consolidati (profilo professionale, livello di competenza ed esperienza, complessità dell’attività, completamento delle pratiche già assegnate).

Inoltre, gli incarichi di controllo delle SCIA in categoria A e B devono essere distribuiti in modo da evitare che lo svolgimento di tali controlli possa limitare o ritardare le attività di cui ai punti precedenti (Valutazione del progetto; Controlli delle SCIA in categoria C; Vigilanza ispettiva).

Si rammenta, a tale proposito, quanto stabilito dall’art. 12 della legge 11 settembre 2020 n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 16, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, che ha introdotto modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

In particolare ha inserito, all’art. 2, il comma 8-bis stabilendo che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Anche per questi motivi si evidenzia l’assoluta necessità del rispetto dei termini indicati dal D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 per i procedimenti di valutazione del progetto e di deroga, nonché per le visite tecniche connesse con i controlli di prevenzione incendi.

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