Avvalimento premiale, quando regge sul curriculum lavori e quando vale per la parità di genere

Il Consiglio di Stato distingue tra requisito esperienziale legato alla quota di esecuzione e certificazione di processo come la parità di genere, e ricorda che un chiarimento interpretativo non riapre il bando.

di Redazione tecnica - 18/06/2026

Aggiungi LavoriPubblici.it alle tue fonti preferite.

Decidi tu come informarti.
Quando cercherai una notizia ci troverai più facilmente.

Aggiungi LavoriPubblici.it su Google Aggiungici su Google

L’avvalimento premiale può servire a guadagnare punti sul curriculum dei lavori quando l’impresa che possiede l’esperienza partecipa con una quota di esecuzione minima? Un chiarimento della stazione appaltante che ne nega l’uso modifica il bando o si limita a leggerlo? E la certificazione sulla parità di genere può essere prestata da un’ausiliaria?

A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4744 del 12 giugno 2026, che mette al centro non il divieto in sé del prestito dei requisiti, ma il modo di leggere le clausole di gara quando legano un punteggio all’esperienza esecutiva. Dove il criterio premia il curriculum dei lavori e àncora il punteggio a una quota minima di esecuzione, il prestito di mera carta non basta. Una certificazione di processo come la parità di genere resta invece prestabile anche in funzione premiale, perché esprime un assetto organizzativo trasferibile.

La vicenda, un avvalimento premiale che ribalta la graduatoria

Il caso oggetto della sentenza riguarda una procedura aperta, bandita ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), per un accordo quadro di lavori geotecnici su tratte autostradali, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa. Un raggruppamento guidato da un consorzio stabile, primo nella graduatoria provvisoria, ottiene il punteggio sul criterio del curriculum dei lavori in presenza di traffico ricorrendo all’avvalimento premiale.

In sede di verifica la stazione appaltante richiama un chiarimento secondo cui i consorzi stabili non possono usare l’avvalimento premiale per quel criterio. La commissione rimodula i punteggi e la graduatoria si ribalta. Il consorzio impugna al TAR Lazio, che respinge, e propone appello su quattro fronti, l’avvalimento sul curriculum dei lavori, quello sulla parità di genere speso dalla controinteressata, un debito tributario e la qualificazione nelle categorie scorporabili.

Il quadro normativo, l’avvalimento dell’art. 104 e i suoi limiti

L’avvalimento è lo strumento con cui un operatore si serve dei requisiti di un’impresa ausiliaria, e nella variante premiale serve non a partecipare ma a migliorare il punteggio dell’offerta tecnica. L’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 lo ammette in via generale e lo esclude solo quando lo vietano la legge o gli atti di gara, o quando un compito essenziale va svolto direttamente dall’offerente o da un componente del raggruppamento.

Attorno a questo perno stanno l’art. 65 sulle forme di raggruppamento, l’art. 119 sul subappalto qualificante, l’art. 94 relativo alle cause di esclusione automatiche con l’Allegato II.10 sull’esclusione per violazioni fiscali e l’art. 30 dell’Allegato II.12 sul riparto della qualificazione.

Sul versante della parità di genere, l’art. 108, comma 7 impone alle stazioni appaltanti di riconoscere un maggior punteggio alle imprese in possesso della certificazione della parità di genere prevista dall’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), conseguita secondo la prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, che attesta le politiche adottate per ridurre il divario di genere.

La gara ricade sotto il Codice nella versione originaria, anteriore al Correttivo (D.Lgs. n. 209/2024).

Perché l’avvalimento premiale non valeva per il curriculum dei lavori?

Alla luce di questo quadro, i giudici d’appello ribadiscono che la generica apertura all’avvalimento premiale nel disciplinare va letta insieme alle altre clausole, secondo i canoni civilistici di interpretazione letterale e sistematica (artt. 1362 e 1363 c.c.).

Il criterio sul curriculum dei lavori attribuisce il punteggio soltanto se il requisito esperienziale fa capo a un componente del raggruppamento che detiene una quota di partecipazione o esecuzione almeno pari al 40 per cento. L’impresa che possedeva quell’esperienza concorreva con una quota molto inferiore, e per questo il punteggio non poteva esserle attribuito, a evitare un prestito puramente cartolare.

Da qui anche la tenuta del chiarimento contestato, qualificato come meramente interpretativo perché ripete quanto già ricavabile dalla legge di gara senza aggiungere prescrizioni restrittive (Consiglio di Stato, sentenza n. 1350/2020).

La parità di genere può essere oggetto di avvalimento?

Sì, e qui la pronuncia distingue nettamente dal curriculum dei lavori. La certificazione sulla parità di genere è una certificazione di processo, assimilabile alle altre certificazioni di qualità, perché esprime modelli organizzativi e assetti gestionali trasferibili a un altro operatore.

Non esiste un divieto di prestarla, neppure in funzione premiale, purché l’ausiliaria si impegni a trasferire organizzazione, processi e risorse che le hanno permesso di conseguirla (Consiglio di Stato, sentenza n. 5345/2025). Non c’è quindi la contraddizione lamentata dall’appellante, perché il limite sul curriculum dei lavori nasce dal legame tra punteggio e quota di esecuzione, non da una pretesa natura soggettiva del requisito, e quel legame sulla parità di genere non c’è.

Nel caso esaminato i contratti di avvalimento prodotti dalla controinteressata non erano generici, perché individuavano gli aspetti trasferiti, dalle politiche su diversità e inclusione al know-how tecnico-amministrativo e al personale qualificato.

Debito tributario e subappalto qualificante, gli altri due fronti

Sul debito tributario i giudici escludono l’automatismo, perché la cartella era stata contestata con istanza di autotutela prima della domanda, e quindi non era definitivamente accertata, oltre a riguardare una semplice irregolarità dichiarativa poi annullata dall’ufficio fiscale. La violazione fiscale va valutata caso per caso, senza esclusioni automatiche e in coerenza con il favor partecipationis.

Sulla qualificazione, la lex specialis non imponeva di possedere direttamente le SOA per le categorie scorporabili, bastando dichiarare in offerta il ricorso al subappalto qualificante ammesso dall’art. 119. La controinteressata, qualificata per la categoria prevalente a copertura dell’intero importo, aveva dichiarato di subappaltare per intero le scorporabili OS12-A e OS12-B.

Cosa cambia per operatori e stazioni appaltanti

Dal punto di vista tecnico-operativo la lezione riguarda la lettura dei criteri premiali. La clausola che apre all’avvalimento non va isolata, perché il punteggio dipende dall’intera architettura della lex specialis, e chi vuole spendere il curriculum di un componente deve verificare che quel componente regga la quota di esecuzione richiesta. Sul piano sistematico va ricordato che il Correttivo del 2024 ha ritoccato qualificazione e subappalto, per cui la massima va trasposta con cautela alle gare più recenti.

Conclusioni

In conclusione, Palazzo Spada ha respinto l’appello e confermato la legittimità dell’aggiudicazione. L’avvalimento premiale non è una scorciatoia uniforme verso il punteggio, ma uno strumento la cui efficacia dipende dalla voce di gara su cui si innesta, e regge solo dove proviene da chi quel ruolo esecutivo lo svolge davvero.

È la stessa logica del risultato e dell’affidamento che attraversa il nuovo Codice, la regola di gara va applicata per quello che davvero misura, non per la sua apparenza.

© Riproduzione riservata
I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.