Dal correttivo al Codice dei contratti pubblici fino alle nuove disposizioni sull’intelligenza artificiale e alle indicazioni in materia di accesso agli atti e tutela dei dati personali, sono numerose le modifiche introdotte nel Bando Tipo ANAC n. 1 aggiornato con delibera dell’Autorità del 1° aprile 2026, n. 148.
Il nuovo schema entrerà in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
ANAC aggiorna il Bando Tipo n. 1: tutte le novità contenute nel nuovo Schema di disciplinare
L’intervento riguarda il modello relativo alle procedure aperte per l’affidamento di servizi e forniture sopra soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e incide su diversi aspetti della lex specialis: avvalimento premiale, soccorso istruttorio, garanzia provvisoria nelle gare delegate, verifica dell’anomalia, documentazione antimafia, accesso agli atti e utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’offerta tecnica.
Un aggiornamento che non ha carattere meramente formale, ma che recepisce sia le modifiche normative intervenute dopo il d.Lgs. n. 36/2023 sia le principali criticità applicative emerse nella prima fase di utilizzo del nuovo Codice.
Sul punto ANAC richiama espressamente il parere del Consiglio di Stato del 13 gennaio 2026, n. 61 in materia di accesso agli atti e tutela dei dati personali, le novità introdotte dalla Legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale e il progressivo consolidamento applicativo del Codice dei contratti pubblici, anche dopo il correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024.
Gare delegate, RUP e requisiti generali nelle forme aggregate
Una delle prime modifiche riguarda le procedure svolte tramite centrale di committenza o stazione appaltante qualificata.
Il nuovo schema ANAC chiede infatti di indicare con precisione la stazione appaltante delegante, la centrale di committenza o la stazione appaltante delegata, il RUP della stazione appaltante delegante, il RUP della centrale o della stazione appaltante qualificata e gli atti amministrativi con cui è stata formalizzata la delega.
La modifica si inserisce nel quadro degli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 e risponde a un problema emerso nella prassi applicativa. Nelle gare delegate, infatti, non sempre è risultato immediatamente comprensibile chi fosse responsabile delle diverse fasi della procedura, con inevitabili riflessi su chiarimenti, verifiche e stipula del contratto.
ANAC, quindi, prova a riportare ordine imponendo una rappresentazione più trasparente dell’assetto organizzativo della gara già nelle premesse del disciplinare.
Sul versante soggettivo, l’aggiornamento interviene anche sulla disciplina dei requisiti generali nelle forme aggregate di partecipazione. Nel caso dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h), del D.Lgs. n. 36/2023, il nuovo testo chiarisce infatti che i requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o dell’aggregazione di rete.
La precisazione interviene su un tema che, soprattutto nelle aggregazioni più complesse, aveva generato diversi dubbi interpretativi nella prima fase applicativa del nuovo Codice, rafforzando il principio secondo cui i requisiti di ordine generale devono essere verificati in capo a tutti gli operatori economici che partecipano sostanzialmente alla procedura.
Anticipazione del prezzo, revisione prezzi e premio di accelerazione
Molto significativa è anche la revisione delle clausole economiche del contratto.
Il nuovo Bando Tipo recepisce la disciplina dell’anticipazione del prezzo prevista dall’articolo 125 del D.Lgs. n. 36/2023, richiamando l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, con possibilità di incremento fino al 30%, previa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. L’Autorità chiarisce anche i casi nei quali l’anticipazione non trova applicazione, come i servizi intellettuali, le prestazioni prive di cronoprogramma oppure le forniture e i servizi ad esecuzione immediata.
Inoltre il disciplinare deve individuare in modo preciso gli articoli del capitolato speciale o dello schema di contratto nei quali sono disciplinati anticipazione del prezzo, revisione prezzi e premio di accelerazione.
La stessa impostazione viene adottata anche per la revisione prezzi di cui all’articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023: non basta più un generico rinvio al capitolato, ma occorre individuare puntualmente le clausole contrattuali che regolano modalità di attivazione, parametri di calcolo e limiti applicativi.
Avvalimento premiale, offerta tecnica e soccorso istruttorio
Tra le modifiche più rilevanti c’è sicuramente quella relativa all’avvalimento disciplinato dall’articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023.
ANAC distingue con maggiore precisione tra avvalimento necessario, avvalimento misto e avvalimento premiale, introducendo una differenziazione destinata ad avere effetti diretti sia sulla documentazione di gara sia sul soccorso istruttorio.
Nel caso dell’avvalimento premiale, infatti, il contratto può essere allegato direttamente all’offerta tecnica, poiché non serve a dimostrare il possesso di un requisito di partecipazione ma a valorizzare elementi migliorativi dell’offerta.
Diverso il caso dell’avvalimento misto, nel quale il contratto continua a rilevare anche ai fini dell’ammissione alla gara e deve quindi essere allegato alla domanda di partecipazione.
Proprio su questo punto emerge uno degli aspetti più interessanti dell’aggiornamento del Bando Tipo. L’Autorità chiarisce infatti che, purché i documenti siano preesistenti alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, risultano sanabili mediante soccorso istruttorio la garanzia provvisoria, il contratto di avvalimento, la dichiarazione dell’impresa ausiliaria, il mandato collettivo, l’impegno a conferire mandato e anche l’intestazione irregolare della garanzia provvisoria nel RTI costituendo.
Proprio con riferimento alla garanzia provvisoria, ANAC interviene anche sulle gare delegate, precisando che il disciplinare deve chiarire espressamente se la fideiussione debba essere intestata alla centrale di committenza o alla stazione appaltante qualificata oppure alla stazione appaltante delegante.
La modifica nasce da problematiche emerse nella prassi applicativa, soprattutto nelle procedure aggregate, dove non sempre risultava immediatamente individuabile il corretto soggetto beneficiario della garanzia, con conseguenti contestazioni e frequente ricorso al soccorso istruttorio.
Nel caso dell’avvalimento premiale, però, la mancata allegazione del contratto non comporta l’esclusione dalla procedura, ma soltanto la mancata attribuzione del relativo punteggio tecnico.
Più che introdurre un generalizzato superamento degli automatismi espulsivi, ANAC sembra quindi voler ricondurre le conseguenze delle omissioni documentali alla funzione concretamente svolta dal documento all’interno della procedura: partecipazione, qualificazione oppure attribuzione del punteggio.
Si tratta di una linea interpretativa che appare coerente con i principi di risultato e proporzionalità richiamati dagli articoli 1 e 10 del D.Lgs. n. 36/2023.
Nella stessa direzione si muove anche la modifica relativa al sopralluogo obbligatorio. Il nuovo schema ANAC precisa infatti che il termine fissato per richiedere il sopralluogo deve essere proporzionato e non tale da comprimere irragionevolmente la partecipazione degli operatori economici.
Il richiamo all’articolo 10 del D.Lgs. n. 36/2023 sembra quindi volto a evitare che il sopralluogo possa trasformarsi, soprattutto nelle procedure più complesse, in una barriera indiretta all’accesso al mercato o in un adempimento eccessivamente gravoso sotto il profilo organizzativo.
Digitalizzazione delle gare e documentazione amministrativa nelle PAD
L’aggiornamento interviene anche sul tema della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici disciplinato dagli articoli 19 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023.
Nel nuovo testo del Bando Tipo scompare infatti il riferimento ai “documenti cartacei non altrimenti acquisibili”, mentre resta soltanto il richiamo ai campioni materiali eventualmente richiesti dalla stazione appaltante.
La modifica è coerente con il sistema delle piattaforme digitali di approvvigionamento (PAD) e con il progressivo consolidamento dell’ecosistema digitale previsto dal Codice dei contratti pubblici, basato su interoperabilità delle piattaforme, fascicolo virtuale dell’operatore economico e gestione integralmente telematica delle procedure.
La documentazione amministrativa deve quindi transitare integralmente attraverso le piattaforme digitali, mentre il ricorso al supporto cartaceo resta limitato a ipotesi residuali legate alla natura materiale della prestazione o della campionatura richiesta.
Verifica dell’anomalia dell’offerta e costi della manodopera
Le modifiche toccano anche la disciplina dell’offerta anormalmente bassa prevista dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 36/2023.
Nel nuovo testo del Bando Tipo viene eliminato il riferimento espresso ai costi della manodopera quale elemento autonomo della verifica di anomalia, viene semplificata la previsione relativa al supporto al RUP e scompare il richiamo al responsabile di fase.
La modifica non ridimensiona affatto il ruolo del costo del lavoro, che continua a rappresentare un elemento centrale della verifica di congruità dell’offerta anche alla luce dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 36/2023. Piuttosto, ANAC sembra voler evitare una lettura eccessivamente frammentata della verifica di anomalia, ribadendo che il giudizio finale deve riguardare l’affidabilità complessiva e la sostenibilità dell’offerta nel suo insieme.
Aggiudicazione e documentazione antimafia: cosa cambia
Importante anche la precisazione sul rapporto tra aggiudicazione e documentazione antimafia.
Il nuovo schema chiarisce che l’aggiudicazione può essere adottata dopo la verifica positiva dei requisiti anche prima dell’acquisizione della documentazione antimafia.
La precisazione richiama l’articolo 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e il parere MIT n. 3942 dell’11 dicembre 2025, secondo cui la documentazione antimafia non costituisce necessariamente presupposto per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, restando comunque indispensabile ai fini della stipula del contratto.
L’obiettivo della modifica sembra quello di evitare rallentamenti nella conclusione della fase di gara, senza però incidere sulle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.
Accesso agli atti, oscuramento dei dati e tutela della riservatezza
Una parte dell’aggiornamento recepisce il parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13 gennaio 2026 in materia di accesso agli atti e tutela dei dati personali, intervenendo su un tema che, dopo la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, è diventato particolarmente delicato.
Il riferimento è agli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplinano l’accesso agli atti tramite piattaforme digitali di approvvigionamento e il rapporto tra trasparenza, riservatezza e protezione dei dati.
Le modifiche introdotte da ANAC si concentrano soprattutto sulla gestione delle richieste di oscuramento formulate dagli operatori economici, con particolare attenzione alle informazioni che possono contenere segreti tecnici o commerciali.
Il nuovo impianto conferma quindi la necessità, per le stazioni appaltanti, di motivare in modo più rigoroso le decisioni relative all’ostensione o all’oscuramento della documentazione di gara, soprattutto in un contesto nel quale l’accesso agli atti avviene ormai attraverso piattaforme digitali e con modalità molto più rapide rispetto al passato.
Più in generale, l’aggiornamento mostra il tentativo di ANAC di trovare un equilibrio tra massima trasparenza delle procedure pubbliche e tutela delle informazioni riservate e dei dati personali degli operatori economici.
Intelligenza artificiale nelle gare pubbliche: le nuove dichiarazioni richieste da ANAC
La modifica più innovativa introdotta dall’aggiornamento del Bando Tipo riguarda senza dubbio l’intelligenza artificiale.
ANAC inserisce infatti specifiche dichiarazioni relative all’utilizzo di sistemi di IA sia nella predisposizione dell’offerta tecnica sia nella fase di esecuzione del contratto. L’operatore economico deve dichiarare se abbia utilizzato strumenti di intelligenza artificiale nella redazione dell’offerta e se intenda impiegarli anche durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando il rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della Legge n. 132/2025 e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
L’intervento assume particolare rilievo nei servizi professionali e nelle prestazioni di natura intellettuale. In questi casi, infatti, il concorrente è chiamato a specificare anche la tipologia di sistemi utilizzati, le modalità di controllo umano sui risultati prodotti dall’IA e la prevalenza dell’attività intellettuale svolta dal professionista rispetto agli strumenti automatizzati impiegati.
Nessun divieto generalizzato sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle procedure di gara, ma il suo impiego deve essere dichiarato, verificabile e riconducibile alla piena responsabilità dell’operatore economico, nel rispetto dei principi di trasparenza, affidabilità dell’offerta e responsabilità professionale del concorrente.
Ed è probabilmente proprio questo il filo conduttore dell’intero aggiornamento del Bando Tipo: ridurre i formalismi privi di reale utilità sostanziale, ma allo stesso tempo aumentare il livello di responsabilizzazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici nella costruzione e nella gestione della procedura di gara.