È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2026, n. 86, il D.M. 8 marzo 2026, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto sulla Misura M2C4, Investimento 3.4 del PNRR, dedicata alla bonifica dei siti orfani.
Il provvedimento introduce un aggiornamento sostanziale del quadro attuativo, attraverso la sostituzione integrale dell’Allegato 2 del Piano d’azione, con l’obiettivo di riallineare l’elenco degli interventi allo stato effettivo dei procedimenti e alle richieste avanzate dalle Regioni.
Bonifiche siti orfani e PNRR: pubblicato in Gazzetta il nuovo Piano d’azione aggiornato
Il decreto si inserisce nel più ampio percorso di revisione del PNRR orientato alla semplificazione, tenendo conto anche del fatto che, come evidenziato nell’ultimo rapporto ISPRA, il sistema delle bonifiche continua a essere caratterizzato da una forte presenza di procedimenti nelle fasi iniziali, da tempi di attuazione spesso molto lunghi e da una quota non trascurabile di interventi che, pur riconosciuti come necessari, non risultano ancora avviati.
L’intervento sul target M2C4-25 viene espressamente qualificato come misura di chiarimento e riduzione degli oneri amministrativi, senza incidere sull’impianto sostanziale della misura. L’obiettivo resta quello originario, ma il percorso per raggiungerlo viene reso più lineare e leggibile, soprattutto nella fase di verifica finale.
Questa semplificazione, letta in chiave operativa, si traduce in alcuni elementi chiave che aiutano a comprendere meglio la direzione dell’intervento:
- maggiore chiarezza nei criteri di verifica del target;
- riduzione delle incertezze interpretative;
- allineamento tra livello europeo e attuazione nazionale.
In questo senso, la semplificazione non si traduce in un abbassamento dell’asticella, ma piuttosto in una razionalizzazione delle modalità attraverso cui dimostrare il conseguimento dei risultati.
Target PNRR M2C4-25: cambia il parametro di verifica
Il passaggio più rilevante riguarda la rilettura del target finale, che viene chiarito – più che modificato – nella sua modalità di misurazione.
Non si guarda più al numero dei siti, ma alla superficie complessiva riqualificata. Il target si considera raggiunto quando è certificata la riqualificazione di almeno il 70% della superficie totale dei siti orfani inclusi nel Piano.
Questa impostazione comporta un cambio di prospettiva che può essere letto anche attraverso alcuni effetti operativi immediati, che incidono direttamente sulle scelte di programmazione:
- gli interventi assumono un peso diverso in funzione dell’estensione delle aree coinvolte;
- diventa più rilevante la selezione degli interventi da portare a chiusura;
- cresce il ruolo della certificazione come momento decisivo del processo.
La modifica porterà quindi a programmare gli interventi in maniera più attenta e selettiva, senza perdere di vista la crescente centralità delle attività di certificazione, che rappresentano il vero snodo finale dell’intero processo e sulle quali il decreto interviene anche sotto il profilo temporale.
Pur restando fermo il termine europeo, il provvedimento specifica infatti che le certificazioni di avvenuta riqualificazione del suolo previste dall’art. 5, comma 3 del Piano dovranno essere prodotte entro il 30 giugno 2026, così da consentire la rendicontazione finale e gli eventuali aggiornamenti del Piano utili al raggiungimento del target.
Aggiornamento dell’Allegato 2: riallineamento tecnico e redistribuzione delle risorse
Il decreto aggiorna e sostituisce l’Allegato 2, tenendo conto delle richieste avanzate dalle Regioni e dello stato reale di avanzamento degli interventi.
Il nuovo elenco consente di riallineare il Piano alla situazione effettiva dei procedimenti, introducendo anche una revisione del quadro economico complessivo che tiene conto delle dinamiche attuative registrate negli ultimi anni.
In questo contesto, l’aggiornamento dei costi degli interventi comporta inevitabilmente una ridefinizione del riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome, con effetti diretti sugli accordi attuativi e sulla gestione operativa delle singole iniziative.
Si tratta di un intervento che, guardato più da vicino, produce alcuni effetti strutturali ben precisi:
- aggiornamento dell’elenco dei siti e degli interventi effettivamente attivabili;
- adeguamento dei costi sulla base dello stato reale dei procedimenti;
- riallocazione delle risorse anche in funzione delle economie maturate.
DNSH e istruzioni operative: il ruolo della verifica ambientale
Accanto all’aggiornamento del Piano, assumono particolare rilievo le istruzioni operative relative al rispetto del principio DNSH.
Per i soggetti attuatori, questo significa che le attività di verifica e attestazione non possono più essere considerate un adempimento accessorio. La dimostrazione che gli interventi non arrecano danno significativo agli obiettivi ambientali diventa parte integrante del ciclo di vita del progetto, sia nella fase di realizzazione sia in quella di rendicontazione.
In concreto, questo rafforzamento si traduce in una serie di attività che accompagnano l’intervento lungo tutto il suo sviluppo:
- verifiche ex ante sulla coerenza ambientale degli interventi;
- controlli in fase esecutiva;
- produzione di evidenze documentali in sede di rendicontazione.
Si rafforza, quindi, l’esigenza di una gestione documentale strutturata e continua, capace di accompagnare l’intervento dall’avvio fino alla chiusura.
Una fase di transizione per il settore delle bonifiche
Nel complesso, l’aggiornamento del Piano d’azione conferma una trasformazione già in atto, caratterizzata dallo spostamento progressivo del settore delle bonifiche verso un modello più orientato ai risultati, in cui assumono un ruolo centrale la qualità tecnica degli interventi, la tracciabilità delle attività e la sostenibilità complessiva delle soluzioni adottate.
Questa evoluzione si coglie anche in alcune tendenze ormai evidenti, che stanno progressivamente ridefinendo il settore:
- crescente integrazione tra aspetti tecnici e amministrativi;
- maggiore attenzione alla sostenibilità degli interventi;
- progressivo rafforzamento delle attività di controllo e certificazione.
In questo scenario, il PNRR può rappresentare, oltre che una fonte di finanziamento, anche un fattore di accelerazione capace di incidere in profondità sul modo di gestire le bonifiche in Italia.