Bonus Facciate 2021: cos'è, le condizioni e le opzioni alternative

Guida alla detrazione fiscale del 90% prevista dalla Legge di Bilancio 2020 per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

di Redazione tecnica - 07/06/2021

La normativa fiscale prevede diverse interessanti possibilità di agevolazioni fiscali per il settore dell'edilizia. Sono quasi tutte finalizzate al miglioramento energetico, alla riduzione del rischio sismico, al recupero e al decoro architettonico. Tra queste la detrazione fiscale del 90% (bonus facciate).

Bonus facciate: cos'è

Diciamo subito cos'è il bonus facciate e da quale norma è stato previsto nel nostro ordinamento. Il bonus facciate è una detrazione fiscale del 90% prevista dall'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) e prorogata per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

La detrazione è finalizzata al recupero del decoro architettonico delle facciate esterne degli edifici e proprio per questo non fa distinzione tra tipologie di immobili (quindi si applica anche a quelli strumentali). La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Altro aspetto molto interessante riguarda il fatto che la norma istitutiva del bonus facciate non ha previsto limiti di spesa massimi né limiti massimi di detrazione.

Bonus facciate: i beneficiari

Come detto, possono fruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Aspetto fondamentale riguarda la disposizione prevista dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha esteso le opzioni alternative alla detrazione fiscale anche per il bonus facciate per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Bonus facciate: le condizioni

La norma istitutiva ha previsto tre condizioni per accedere al bonus facciate:

  • la prima riguarda l'ubicazione dell'immobile che deve trovarsi in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte), come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
  • altra condizione riguarda la visibilità della facciata, che deve essere visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, escludendo le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • la terza riguarda la percentuale di intonaco su cui intervenire.

Bonus facciate: spese e interventi ammissibili

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

  • di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
  • i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

  • i “requisiti minimi” previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti minimi);
  • i valori limite di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del Decreto Requisiti minimi devono essere:
    • inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010 per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
    • inferiori o uguali ai valori riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020 con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Il calcolo della percentuale, prevista nella misura del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno. Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Bonus facciate 2021: le opzioni alternative

Come indicato in premessa, l'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2021 ha previsto due opzioni alternative alla fruizione diretta di alcune detrazioni fiscali. Tra queste anche per il bonus facciate, per gli anni 2020 e 2021, è possibile optare:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (sconto in fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (cessione del credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L'estensione delle due opzioni alternative anche al bonus facciate è prevista, in particolare, dall'art. 121, comma 2, lettera d) del Decreto Rilancio.

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