Da bonus facciate a bonus ristrutturazioni per colpa dell’impresa: esempio numerico di risarcimento del danno
Lo sconto in fattura perso per il Giudice non conta: risarcimento calcolato solo sulla differenza tra il 90% e la detrazione al 50% ancora ottenibile.
Quando si discute di contenziosi post–Superbonus o post–Bonus facciate, uno degli aspetti più delicati riguarda la quantificazione del danno nei casi di lavori non avviati o rimasti sulla carta. La sentenza del Tribunale di Salerno n. 4660 del 11 novembre 2025 rappresenta un esempio particolarmente interessante, perché si concentra su un caso nel quale un Condominio aveva perso, per inadempimento dell’appaltatore, la possibilità di usufruire dello sconto in fattura al 90% previsto nel 2021 per il rifacimento della facciata.
Il punto centrale della decisione non riguarda solo il riconoscimento dell’inadempimento – questione ormai frequente – ma il metodo con cui il giudice quantifica il risarcimento, costruendo un vero e proprio modello numerico basato sulle agevolazioni ancora disponibili nel 2025. È qui che si trova la novità: la perdita dello sconto in fattura non viene ritenuta, di per sé, un danno risarcibile secondo un automatismo, ma diventa il punto di partenza per un ragionamento diverso e più terra-terra.
Il caso: un contratto del 2021 mai eseguito
Nel dicembre 2021 il Condominio affida all’impresa un intervento di rifacimento delle facciate dal valore complessivo di € 231.303,60, utilizzando il Bonus facciate al 90% in modalità sconto in fattura. L’ente pagante avrebbe sostenuto solo il 10% della spesa, pari a € 23.130,36, regolarmente bonificati a fine anno.
Nel 2022, però, l’impresa non avvia alcun lavoro, nonostante solleciti, messe in mora e una formale promessa – mai seguita da fatti – di inviare un cronoprogramma. Il Condominio esercita il recesso, chiede la restituzione delle somme e domanda il risarcimento del danno per la perdita dell’agevolazione.
Il Tribunale accerta l'inadempimento totale dell’appaltatore e dichiara risolto il contratto, ordinando la restituzione del 10% già versato. Fin qui nulla di nuovo. La parte interessante riguarda invece il danno da perdita del beneficio fiscale.
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