Bonus ristrutturazione 50%: solo 3 mesi per averlo

L’agevolazione fino al 50% per le spese su interventi di ristrutturazione edilizia può essere utilizzata fino al prossimo 31 dicembre, salvo ulteriori proroghe

di Redazione tecnica - 29/09/2021

Tra le agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi, la superstar di cui si parla sempre, - neanche a dirlo - è il Superbonus 110%, entro cui rientrano l’Ecobonus e il Sismabonus; anche il Bonus Facciate, con una detrazione pari al 90% dell’importo sostenuto, fa parte degli incentivi più apprezzati.

Si parla meno, quando invece è sicuramente il più utilizzato e semplice da richiedere, del Bonus Ristrutturazione: una detrazione pari al 50% dell’importo sostenuto, per un limite massimo di spesa di 96.000 euro. C’è tempo solo fino al 31 dicembre 2021 per usufruirne, salvo eventuali proroghe nella prossima legge di Bilancio. Vediamone i dettagli.

Bonus ristrutturazione: la normativa di riferimento

L’ambito di applicazione degli interventi che rientrano nel bonus ristrutturazione è definito da diverse norme, in particolare:

  • L’art. 16-bis del DPR 917/86 (TUIR), che prevede una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
  • L’art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013, che ha elevato la detrazione 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, per un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Lo stesso articolo, al comma 1-bis ha esteso tale detrazione anche agli interventi di riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

Il comma 1, lettera b) dell’art. 16-bis del DPR 917/86 evidenzia che la detrazione si applica agli interventi b), c) e d) dell'art. 3 del DPR n. 380/2001 effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Ciò significa che rientrano nell’agevolazione i seguenti interventi:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e di risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Rimangono esclusi quelli di manutenzione ordinaria, che possono essere richiesti soltanto per le parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile (interventi alla lettera a) dell'articolo 3 del DPR n. 380/2001).

I lavori che rientrano nel bonus Ristrutturazione

Gli interventi su unità immobiliari residenziali ed edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

  • quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
  • quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
  • ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se questi lavori non rientrano nelle categorie indicate nei precedenti punti, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
  • eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi;
  • realizzazione di ogni strumento di tecnologia avanzata idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992). La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna;
  • bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza, in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili. L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio di vetri anti-infortunio, l’installazione del corrimano.
  • prevenzione rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. La detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
  • cablatura edifici, contenimento inquinamento acustico, conseguimento di risparmi energetici,  adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
  • interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Possono rientrare in detrazione le seguenti spese:

  • progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
  • acquisto dei materiali;
  • compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Beneficiari del Bonus Ristrutturazione

L’agevolazione fiscale per la ristrutturazione edilizia spetta ai seguenti soggetti:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • inquilini o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate specifica che possono usufruire del Bonus Ristrutturazione anche:

  • chi acquista un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione. In questo caso, le quote residue del "bonus" si trasferiscono automaticamente con l’alienazione, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti;
  • chi esegue i lavori in proprio; la detrazione si applica soltanto, però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

Come usufruire del Bonus Ristrutturazione

Tre le modalità per accedere alle agevolazioni fiscali del Bonus Ristrutturazione Edilizia:

  • detrazione, ripartita in 10 quote annuali di uguale importo;
  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

Detrazione

Per usufruire della detrazione per la ristrutturazione edilizia è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

  • abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta;
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute;
  • ricevute dei bonifici di pagamento, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento (cd “Bonifico parlante”).

Sconto in fattura e cessione del credito

Come previsto dall’articolo 121 D.L. 34/2020 (“decreto Rilancio”), modificato dalla legge di bilancio 2021, i soggetti che negli anni 2020 e 2021 effettuano spese per gli ulteriori interventi indicati al comma 2 (interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici), possono optare per due strumenti alternativi per utilizzare il Bonus Ristrutturazione: lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Sconto in fattura

Lo sconto in fattura consiste in un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si tratta di una soluzione ottimale anche per chi non ha capienza fiscale o per i soggetti a regime di tassazione separata.

Cessione del credito d'imposta

In questo caso il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante viene ceduto ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore di:

  • fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • istituti di credito e intermediari finanziari.

La comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari deve essere trasmessa dal contribuente beneficiario della detrazione, esclusivamente in via telematica nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici sempre dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, la comunicazione dell’opzione deve essere inviata, sempre esclusivamente in via telematica, avvalendosi solo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

L’invio deve essere effettuato entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

© Riproduzione riservata