Come si individuano le responsabilità nei cantieri quando il rischio deriva dalla stessa configurazione dei luoghi, come nel caso di uno scavo? È sufficiente delimitare un’area per ritenere assolti gli obblighi di sicurezza nella prevenzione delle cadute dall’alto? E quale rilievo assume, in questo contesto, la mancata attuazione delle misure già previste nei piani di sicurezza?
Sono domande che emergono con chiarezza nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12283/2026, che affronta un infortunio mortale avvenuto in un cantiere caratterizzato da un dislivello significativo e da protezioni risultate inadeguate rispetto al pericolo presente.
Una decisione particolarmente interessante perché oltre a ricostruire la dinamica dell’evento, si concentra sulla distribuzione delle responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti, chiarendo in che modo il sistema delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 debba operare quando il rischio deriva dalla stessa configurazione del luogo di lavoro.
Caduta in scavo: la Cassazione chiarisce le responsabilità nei cantieri
Il caso ha preso avvio da un infortunio mortale, una caduta dall’alto avvenuta all’interno di un cantiere nel quale erano in corso lavorazioni connesse alla realizzazione di fondazioni.
In questo contesto, il cantiere si caratterizzava per la presenza di uno scavo profondo, l’assenza di parapetti lungo il ciglio e la collocazione di una recinzione arretrata rispetto al punto di pericolo e priva di reale funzione protettiva.
Su questi presupposti, la Corte d’appello aveva già confermato la responsabilità dei soggetti coinvolti, individuando nelle omissioni relative alla mancata predisposizione di adeguate protezioni contro il rischio di caduta – in particolare l’assenza di parapetti lungo il perimetro dello scavo – il fattore determinante nel verificarsi dell’evento.
Contro tale decisione erano stati proposti ricorsi per cassazione, fondati principalmente sulla contestazione della dinamica dell’incidente, sull’asserita non necessità dei parapetti e sulla possibile incidenza della condotta del lavoratore, oltre che, per il coordinatore, sulla tesi della sospensione del cantiere.
A rilevare, nel caso in esame, non è stata tanto la sequenza materiale dei fatti, quanto il fatto che il rischio di caduta fosse già evidente nella configurazione del luogo e nelle condizioni in cui il lavoro veniva svolto.
Il quadro normativo di riferimento
La decisione si inserisce all’interno del sistema delineato dal d.Lgs. n. 81/2008, che distingue chiaramente tra misure di delimitazione del cantiere e misure di protezione dei lavoratori.
In particolare, l’art. 109 impone la recinzione del cantiere con la funzione di impedire l’accesso ai terzi estranei, mentre l’art. 146 prevede l’adozione di parapetti e altre protezioni ogni volta che si è in presenza di aperture verso il vuoto o dislivelli superiori a 0,50 m, con una formulazione che non è limitata alle lavorazioni in quota ma riguarda tutte le situazioni in cui sussiste un rischio di caduta.
A questo si affianca l’art. 63 che, in combinazione con l’Allegato IV, punto 1.4.7. e con l’Allegato XIII, punto 7.2, impone che i luoghi di lavoro siano conformati in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori anche rispetto alle aree che presentano pericoli specifici.
In questo quadro, PSC e POS assumono un ruolo operativo, traducendo le previsioni normative in misure concrete da adottare in cantiere e contribuendo a definire il livello di sicurezza esigibile.
Il rischio da governare: la caduta nello scavo come rischio del cantiere
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda proprio la qualificazione del rischio: la Corte non lo ha collegato a una specifica lavorazione in quota, bensì alla presenza stessa dello scavo, quindi alla conformazione del cantiere.
Sul punto, gli ermellini hanno ricordato che l’art. 146 del Testo Unico Sicurezza Lavoro impone l’adozione di parapetti e protezioni ogni volta che esiste un’apertura verso il vuoto superiore a 0,50 m, senza distinguere tra lavorazioni in elevazione o attività svolte al piano.
A rafforzare questa lettura sono l’art. 63 D.Lgs. n. 81/2008 e l’Allegato IV, che consentono di qualificare lo scavo come area pericolosa che deve essere adeguatamente protetta per chiunque vi possa accedere.
In questa prospettiva, la caduta non è un evento eccezionale, ma la concretizzazione di un rischio tipico del contesto.
Recinzione e parapetti: due obblighi distinti
Un nodo centrale della decisione riguarda il rapporto tra recinzione e protezioni contro la caduta.
La difesa aveva sostenuto che la presenza della recinzione fosse sufficiente a garantire la sicurezza dell’area. La Corte, invece, ha distinto nettamente i due piani: l’art. 109 D.Lgs. n. 81/2008 riguarda la delimitazione del cantiere e la funzione di impedire l’accesso ai terzi, mentre l’art. 146 D.Lgs. n. 81/2008 impone misure specifiche per evitare la caduta dei lavoratori nel vuoto.
Nel caso concreto, la recinzione, oltre a essere arretrata rispetto al ciglio dello scavo, si è rivelata strutturalmente inidonea a svolgere qualsiasi funzione protettiva. Non solo non impediva l’accesso all’area di pericolo, ma non era neppure in grado di contrastare il rischio per cui era stata impropriamente considerata sufficiente.
È su questo punto che si costruisce una parte rilevante della responsabilità: la presenza di un elemento visibile non equivale alla presenza di una misura efficace.
Il ruolo del PSC e del POS
Per altro, spiegano i giudici di piazza Cavour, il PSC e il POS prevedevano espressamente l’adozione di parapetti lungo il ciglio dello scavo, qualificandoli come misure necessarie per prevenire il rischio di caduta. Il rischio non solo era conoscibile, ma era stato già analizzato e tradotto in prescrizioni operative.
Ne deriva che la mancata attuazione di quelle misure, piuttosto che una semplice omissione, ha configurato una deviazione rispetto a un assetto di sicurezza già definito.
Non solo: dai piani si poteva evincere che l’area in cui è avvenuto l’infortunio faceva parte a pieno titolo del cantiere, rafforzando ulteriormente il quadro delle responsabilità.
La difesa aveva cercato di circoscrivere l’ambito applicativo delle norme di sicurezza sostenendo che la zona interessata non fosse operativa o che i lavori fossero sospesi. La Corte supera questa impostazione richiamando il principio di effettività: è luogo di lavoro ogni area in cui il lavoratore può recarsi per svolgere attività connesse alla prestazione.
La responsabilità quindi segue la reale configurazione dei luoghi e delle attività.
Le responsabilità: una rete di obblighi che non si escludono
Sul punto, gli ermellini hanno ricordato che i soggetti coinvolti rivestivano diverse posizioni di garanzia: i committenti e datori di lavoro, il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori e il responsabile dei lavori.
Il datore di lavoro e committente è chiamato a rispondere in quanto titolare degli obblighi relativi ai luoghi di lavoro, tra cui la predisposizione delle misure necessarie a eliminare i rischi derivanti dalla configurazione del cantiere, come previsto dall’art. 64 del TUSL.
Il coordinatore per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del d.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di sicurezza e a segnalare le carenze riscontrate. Questa funzione richiede anche una verifica effettiva dello stato dei luoghi.
Infine, il responsabile dei lavori non può ritenersi esonerato per il solo fatto di aver nominato il coordinatore. La conferma arriva da quanto disposto dall’art. 93, con il quale si chiarisce che su di lui permane un obbligo di controllo sull’adempimento degli obblighi di sicurezza.
Nesso causale e condotta del lavoratore: perché la responsabilità resta in capo ai garanti
Altro passaggio particolarmente significativo attiene la valutazione della condotta del lavoratore, che la Corte non ha ritenuto abnorme, in quanto l’intervento per sistemare le pannellature instabili si colloca all’interno dell’attività lavorativa e risponde a una situazione di pericolo presente in cantiere.
Tenendo conto che la presenza di parapetti avrebbe impedito la caduta, la condotta del lavoratore non ha interrotto il nesso causale, perché il rischio che si è concretizzato era esattamente quello che le misure di sicurezza avrebbero dovuto prevenire.
Quando l’evento realizza il rischio che la norma mira a prevenire, e la misura omessa è idonea a evitarlo, il nesso causale risulta integrato. Il richiamo all’art. 41 cod. pen. consente di ribadire che la presenza di più cause non esclude la responsabilità di chi aveva l’obbligo di intervenire.
Conclusioni
I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, confermando un quadro nel quale la responsabilità nasce dalla mancata gestione di un rischio evidente, già individuato e già disciplinato.
Se in cantiere le misure adottate non sono coerenti con il rischio concreto e idonee a neutralizzarlo, la posizione di garanzia dei diversi soggetti coinvolti, dal datore di lavoro al coordinatore fino al responsabile dei lavori, non può essere ridimensionata attraverso letture parziali del contesto o della condotta del lavoratore.