CAM nella lex specialis, principio del risultato e della buona fede: interviene il Consiglio di Stato

L'impugnazione del bando per omessa declinazione dei criteri ambientali minimi è ammissibile o no, dopo l'esito della gara? Ecco la risposta di Palazzo Spada

di Redazione tecnica - 30/07/2025

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Un bando di gara che omette o richiama in modo generico i CAM è sempre impugnabile? Quando decorre il termine per ricorrere contro una lex specialis viziata da presunte illegittimità sull'art. 57 del d.Lgs. n. 36/2023? E in che misura il nuovo Codice dei contratti pubblici impone una responsabilizzazione degli operatori economici nella tutela degli interessi ambientali?

Omessa indicazione CAM: i termini per l'impugnazione della lex specialis

La sentenza del Consiglio di Stato del 25 luglio 2025, n. 6551 si candida a diventare un punto fermo nei contenziosi relativi ai CAM (Criteri Ambientali Minimi), con particolare riferimento alla tempestività dell’impugnazione della documentazione di gara non conforme all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023.

Il Collegio chiarisce che l’omessa declinazione dei CAM integra un vizio genetico della lex specialis e impone, in linea generale, un ricorso immediato. La decisione è di rilievo anche perché, pur confrontandosi con orientamenti giurisprudenziali differenti, esclude che sussista un contrasto insanabile tale da giustificare la rimessione all’Adunanza Plenaria.

Il ricorso di primo grado

La controversia nasce da una procedura aperta per l'affidamento triennale di servizi, per un valore di oltre 12 milioni di euro. Il quarto classificato aveva proposto ricorso dopo l’aggiudicazione in favore di un altro OE, deducendo l'illegittimità della lex specialis per violazione dei criteri ambientali minimi (CAM). Ricorso che il TAR aveva accolto, annullando l'intera gara per violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 e dichiarando l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato.

A fondamento della decisione, il giudice di primo grado ha rilevato che la stazione appaltante:

  • aveva omesso qualsivoglia riferimento ai CAM nella documentazione di gara (violazione dell'art. 83 d.lgs. 36/2023);
  • aveva previsto solo 2 punti su 70 per la sostenibilità ambientale nell'offerta tecnica;
  • si era limitata a richiami generici o formali ai CAM nei capitolati tecnici, senza effettiva declinazione delle specifiche tecniche e clausole contrattuali previste.

L'appello

Ne è derivato l’appello della società aggiudicataria, contestando l'erroneità della sentenza per violazione dei principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 4/2018.

In particolare, secondo l'appellante:

  • la mancata indicazione dei CAM integra un vizio genetico della lex specialis, da contestare entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando;
  • l’OE non aveva impugnato l'aggiudicazione per vizi propri né contestato i punteggi attribuiti;
  • l'interesse a ricorrere non può fondarsi su una generica volontà di riedizione della gara, specie in assenza di prova di resistenza;
  • la sentenza ha ignorato il principio di buona fede (art. 5 d.lgs. 36/2023), che impone all'operatore economico di segnalare tempestivamente ogni vizio impeditivo della partecipazione consapevole.

Il Consiglio di Stato ha colto l'occasione per ricostruire con precisione la disciplina dei CAM e l'onere processuale correlato. Vediamo i passaggi logici che hanno portato i giudici di Palazzo Spada ad accogliere l'appello.

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