Criteri Ambientali Minimi: la disciplina dei CAM
L'art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di inserire nei documenti progettuali e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, adottati per ciascuna categoria di appalto con decreto del Ministero dell'ambiente. Tali criteri sono obbligatori e rappresentano strumenti attuativi dei principi costituzionali (artt. 9 e 41 Cost.) e delle direttive europee (in particolare artt. 67, 68 e 43 della direttiva 2014/24/UE).
Secondo il Collegio, i CAM vanno considerati sotto più profili:
- definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- selezione dei candidati idonei a garantire prestazioni sostenibili;
- specifiche tecniche obbligatorie e premianti;
- clausole contrattuali ambientali;
- criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose.
Pertanto, la loro omissione o generica indicazione costituisce una grave carenza nella lex specialis, che incide sulla possibilità stessa di formulare un'offerta consapevole. Proprio per questo, richiama il Collegio, la giurisprudenza ha già chiarito che i bandi con carenze essenziali vanno impugnati immediatamente.