Impugnazione CAM: tre ipotesi distinte
Palazzo Spada in proposito individua tre ipotesi operative:
- a) Mancata indicazione totale dei CAM, che impone l’impugnazione immediata obbligatoria.
- b) Rinvio generico al decreto CAM, con una valutazione caso per caso, ma tendenziale necessità di impugnazione anticipata.
- c) Indicazione difforme dai CAM di riferimento che
impone l’impugnazione solo se l'operatore dimostra che le clausole
rendono impossibile o irragionevolmente difficoltosa la
partecipazione. Si tratta dei casi in cui le prescrizioni
ambientali, pur formalmente richiamate, risultano:
- manifestamente incomprensibili o contraddittorie;
- sproporzionate rispetto all’oggetto dell’appalto;
- eccessivamente gravose rispetto al valore dell’appalto o alla categoria merceologica;
- oppure tali da generare incertezza tecnica o
metodologica, come ad esempio in presenza di:
- importi a base d’asta insufficienti a garantire il rispetto degli obblighi ambientali dichiarati;
- formule di valutazione errate o incomplete;
- criteri premianti scollegati dal contenuto effettivo dei CAM;
- obblighi ambientali solo parzialmente richiamati, ma con effetto escludente implicito.
In questi casi, chiarisce il Consiglio di Stato, l’onere della prova ricade sull’operatore economico, che deve dimostrare come la difformità rispetto ai CAM abbia inciso in modo determinante sulla possibilità di formulare un’offerta valida, competitiva e conforme. Solo in presenza di tale prova, il vizio può essere ritenuto impeditivo e giustificare l’impugnazione anche in assenza di una carenza totale o di un mero rinvio generico.
Nel caso di specie, le censure del ricorrente rientravano pienamente nel caso a), avendo contestato in radice la mancanza o genericità della regolazione ambientale nella lex specialis, motivo per cui avrebbe dovuto impugnare il bando immediatamente e non dopo l’aggiudicazione.