Buona fede, principio del risultato e responsabilità partecipativa
La sentenza valorizza inoltre i principi generali del nuovo Codice, in particolare:
- il principio della buona fede e della responsabilizzazione dell’operatore economico (art. 5), che impone a quest’ultimo di attivarsi tempestivamente in caso di incertezze sulla portata degli obblighi di gara;
- il principio del risultato, che concorre a dare sostanza al principio di legalità, orientando l’attività amministrativa verso obiettivi concreti, tra cui la sostenibilità ambientale.
Il Collegio sottolinea che l’interesse all’annullamento della procedura non può essere perseguito in via differita quando l’operatore era in grado di percepire sin dall’inizio i vizi lamentati. L'applicazione dei CAM non può essere usata come strumento per rimettere in discussione, ex post, regole di gara che avrebbero dovuto essere immediatamente contestate. In mancanza di ciò, si compromette la certezza del procedimento e si svuota di contenuto il principio di collaborazione procedimentale tra amministrazione e concorrenti.