Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando irricevibile il ricorso del quarto classificato.
Si ribadiscono così alcuni principi fondamentali per la gestione delle gare pubbliche in materia di criteri ambientali minimi:
- l’omessa o generica indicazione dei CAM costituisce un vizio genetico della lex specialis che impone ricorso immediato;
- le censure che contestano in radice l’impostazione ambientale della gara sono soggette al termine decadenziale ordinario ex art. 120, c. 2-bis, c.p.a.;
- l’operatore economico deve attivarsi subito e non può attendere l’esito della procedura per sollevare censure che avrebbe potuto (e dovuto) formulare prima;
- la responsabilizzazione degli operatori e il rispetto dei principi di buona fede e risultato costituiscono elementi chiave del nuovo Codice e devono orientare la partecipazione alle gare e il contenzioso.