Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
Il mutamento di destinazione d’uso da deposito a uso abitativo costituisce intervento urbanisticamente rilevante e, salvo i casi oggi disciplinati dal “Salva Casa”, continua a richiedere il permesso di costruire
Il quadro normativo di riferimento
Il TAR, investito della questione, ha richiamato un insieme di norme centrali:
- l’art. 10 del d.P.R. 380/2001, che subordina a permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che portano a un organismo edilizio in parte diverso dal precedente o comportano modifiche della volumetria complessiva e mutamenti di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti;
- l’art. 23-ter, che individua i casi di mutamento d’uso rilevante;
- l’art. 36-bis, introdotto dal Salva Casa, che consente di regolarizzare mediante SCIA gli interventi di ristrutturazione leggera senza variazioni di volume o superficie e in conformità alla destinazione urbanistica vigente.
In questo quadro, il Collegio ha ritenuto corretto l’operato del Comune, confermando che il mutamento d’uso da magazzino ad abitazione rappresenta un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a permesso di costruire, poiché comporta una modifica sostanziale della funzione urbanistica dell’immobile e un diverso impatto sul territorio.
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