Cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale: serve il permesso di costruire
Il mutamento di destinazione d’uso da deposito a uso abitativo costituisce intervento urbanisticamente rilevante e, salvo i casi oggi disciplinati dal “Salva Casa”, continua a richiedere il permesso di costruire
La decisione del TAR
Nel merito, il TAR ha accertato che le opere realizzate avevano determinato un vero e proprio passaggio di categoria funzionale. Dalle fotografie e dai rilievi del sopralluogo emergevano elementi inequivocabili: cucina, tavolo, sedie, letto, condizionatore e infissi tipici di un uso abitativo.
Il giudice ha sottolineato che l’effettivo utilizzo dell’immobile è il criterio principale per qualificare l’intervento, indipendentemente dalla presenza o meno di opere strutturali. Anche un cambio d’uso “di fatto” è rilevante se modifica la funzione urbanistica, incidendo sugli standard e sulle esigenze infrastrutturali dell’area.
Né la successiva SCIA in sanatoria ex art. 36-bis TUE, presentata dopo l’ordine di demolizione, è stata ritenuta idonea a sanare l’abuso, poiché le opere non erano conformi al titolo originario e il mutamento d’uso non poteva comunque essere ricondotto a ristrutturazione leggera.
Il TAR ha quindi respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione e ribadendo un principio già espresso da precedenti giurisprudenziali secondo cui “Il cambio di destinazione d’uso da magazzino a residenziale, comportando il passaggio a una categoria autonoma, richiede sempre il permesso di costruire, anche in assenza di opere, poiché incide sul carico urbanistico.”
Dal punto di vista tecnico, la pronuncia ribadisce che il carico urbanistico non è un concetto statico ma un indice di compatibilità infrastrutturale e sociale dell’intervento: abitare un locale implica la necessità di parcheggi, servizi, spazi pubblici e standard che un magazzino non richiede. È proprio questa differenza funzionale a rendere urbanisticamente rilevante il mutamento.
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