La sospensione delle lavorazioni non determina la sospensione degli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Anche quando il cantiere è fermo, il CSE deve valutare i rischi che continuano a derivare dall’area, dalle opere provvisionali, dalle attrezzature e dalle condizioni nelle quali il sito viene mantenuto.
L’eventuale sequestro, inoltre, non costituisce automaticamente una causa di esonero, soprattutto quando viene richiamato in modo generico per giustificare la mancata verifica dello stato del cantiere.
È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 luglio 2026, n. 28466, confermando la condanna di un coordinatore per avere omesso di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento all’effettivo stato del cantiere.
La decisione offre un’interpretazione significativa dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, perché esclude che gli obblighi del CSE siano circoscritti alla gestione delle interferenze tra lavorazioni contemporaneamente in corso. La sicurezza riguarda anche quella che la Corte definisce la “dimensione statica” del cantiere, vale a dire l’insieme dei rischi che permangono o possono manifestarsi durante un periodo di inattività.
Cantiere sospeso o sotto sequestro: il CSE deve aggiornare il PSC?
Il procedimento nasce dalla condanna pronunciata nei confronti di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ritenuto responsabile della violazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008, sanzionata dall’art. 158 dello stesso decreto.
Secondo il giudice di merito, il professionista non aveva adeguato il PSC all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute nel cantiere. Il piano continuava infatti a indicare come in corso alcune lavorazioni che, al momento del controllo, risultavano già eseguite.
Il CSE era subentrato a un precedente coordinatore quando, secondo la difesa, il cantiere era già sospeso, sottoposto a sequestro e non accessibile. Da questa situazione il ricorrente faceva discendere l’assenza dell’obbligo di aggiornamento, sostenendo che non vi fossero state ulteriori lavorazioni dopo l’assunzione dell’incarico.
La difesa richiamava anche la funzione tipica del PSC, considerato principalmente come strumento per la gestione delle interferenze tra imprese. In assenza di lavoratori, attività operative e sovrapposizioni tra lavorazioni, non vi sarebbe stato alcun rischio interferenziale da governare e, di conseguenza, nessuna ragione per modificare il piano.
Art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008: quando scatta l’aggiornamento del PSC
Nella questione rileva l’art. 92, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, che impone al coordinatore per l’esecuzione di verificare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza e di adeguare il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
La questione interpretativa affrontata dalla Corte riguarda proprio il significato da attribuire all’espressione “evoluzione dei lavori”.
Secondo la tesi difensiva, l’evoluzione dovrebbe essere intesa come avanzamento materiale dell’opera o passaggio da una fase lavorativa alla successiva. Se i lavori sono fermi, non vi sarebbe alcuna evoluzione da registrare e il PSC potrebbe rimanere invariato.
La Cassazione ha adottato invece una lettura più ampia, nella quale l’evoluzione del cantiere comprende anche le trasformazioni organizzative e materiali derivanti dalla sospensione. Il fermo delle lavorazioni modifica infatti il quadro originario, perché alcune attività risultano concluse, altre non vengono avviate, mentre opere provvisionali, mezzi, scavi e materiali possono rimanere sul posto per un periodo non definito.
La sospensione costituisce quindi una situazione che deve essere rappresentata nel PSC, soprattutto quando comporta una variazione dei rischi o delle misure necessarie per mantenere l’area in condizioni di sicurezza.
Cantiere fermo e rischi residui: cosa significa “dimensione statica”
Secondo la Corte, il CSE deve occuparsi anche della dimensione statica del cantiere. La funzione del coordinatore non riguarda soltanto i rischi derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese o dalla successione delle diverse fasi lavorative. Il D.Lgs. n. 81/2008 e l’Allegato XV comprendono anche i rischi connessi all’area e all’organizzazione del cantiere.
Ne deriva che il PSC non può essere considerato un documento operativo soltanto nei giorni in cui si eseguono materialmente le lavorazioni, ma riguarda il cantiere nel suo complesso e deve rappresentarne l’assetto anche durante le interruzioni.
Un cantiere fermo può continuare a contenere ponteggi, gru, scavi, materiali e altre opere provvisionali. Questi elementi non diventano irrilevanti per il solo fatto che gli operai non siano presenti. Al contrario, il prolungamento dell’inattività può determinare nuovi rischi, legati al degrado, all’accesso nel cantiere da parte di estranei o animali e agli effetti degli agenti atmosferici.
Il tema non riguarda soltanto l’individuazione dei pericoli, ma anche la programmazione delle attività necessarie durante il fermo. Una sospensione prolungata può richiedere controlli sulle recinzioni, verifiche sulle opere provvisionali, interventi di manutenzione e misure per impedire l’accesso a persone non autorizzate. Ne deriva che l’idea che il PSC possa cessare di operare ogni volta che le lavorazioni vengono interrotte sarebbe illogica: il sito continua a esistere come entità fisica e giuridica, generando responsabilità in capo al coordinatore.
L’adeguamento del PSC dovrà quindi considerare le modalità con cui il cantiere viene mantenuto durante l’inattività, le verifiche necessarie e le misure da adottare nel caso in cui le condizioni del sito cambino.
Quando aggiornare il PSC durante la sospensione dei lavori
L’espressione utilizzata dalla Corte, “obbligo di costante aggiornamento”, non va interpretata come imposizione di una revisione continua e puramente formale del documento, considerato che l’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 collega l’adeguamento del PSC all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute.
L’aggiornamento deve quindi essere effettuato quando la situazione effettiva non corrisponde più a quella descritta nel piano o quando emergono nuovi rischi che richiedono misure ulteriori, in modo che il documento continui a rappresentare lo stato reale del cantiere e le condizioni necessarie per governare i rischi presenti durante la sospensione.
Cantiere sequestrato e accesso impedito: effetti sugli obblighi del CSE
In riferimento al rapporto tra gli obblighi del CSE e l’eventuale sequestro del cantiere, la Corte ha specificato che l’inaccessibilità non può essere invocata in modo generico per giustificare la totale inerzia del professionista.
Nel caso esaminato, peraltro, la Cassazione ha rilevato che il sequestro costituiva una mera allegazione del ricorrente, già confutata dal giudice di merito. La sentenza non definisce quindi in termini generali tutti gli effetti che un provvedimento di sequestro può produrre sull’attività del coordinatore.
Ferma restando la necessità di valutare il singolo provvedimento di sequestro, sul piano operativo il CSE dovrebbe documentare l’impedimento, informare il committente o il responsabile dei lavori, rapportarsi con il custode giudiziario e richiedere le autorizzazioni o le informazioni necessarie. Dovrebbe inoltre valutare, per quanto possibile, le condizioni visibili dall’esterno e segnalare le misure da adottare per la messa in sicurezza.
Subentro del CSE: verifica e presa in carico del PSC
Allo stesso modo, il subentro non ha valore esonerativo. Chi accetta l’incarico assume gli obblighi previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e deve verificare la corrispondenza tra il PSC ricevuto e la situazione effettiva del cantiere, attuando una presa in carico che comprenda la verifica delle fasi già eseguite, delle lavorazioni residue, delle attrezzature presenti e delle condizioni nelle quali il cantiere viene mantenuto.
Oltretutto, ha osservato la Corte, l’accettazione dell’incarico presuppone, sul piano logico, la valutazione di poterlo svolgere secondo le regole professionali. Qualora il professionista non sia messo nelle condizioni di effettuare le verifiche necessarie, deve formalizzare la situazione e attivare i soggetti competenti.
Cantiere sospeso e responsabilità del CSE: i limiti della posizione di garanzia
Il ricorso è stato quindi respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. La pronuncia non trasforma il coordinatore nel custode materiale del cantiere e non gli attribuisce il controllo quotidiano delle singole attività.
Rimane valida la distinzione tra l’alta vigilanza propria del CSE e la vigilanza operativa affidata ai datori di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. Il coordinatore non deve sostituirsi alle imprese nell’esecuzione delle manutenzioni o nel controllo minuto delle opere provvisionali.
Il suo compito consiste però nell’individuare i rischi connessi alla sospensione, adeguare il PSC, definire le misure di coordinamento e segnalare le criticità. Resta ferma, sul piano generale, la necessità di valutare la responsabilità tenendo conto della conoscibilità del rischio, dei poteri attribuiti al coordinatore e dell’effettiva possibilità di intervenire.
La sospensione interrompe le lavorazioni, ma non elimina i rischi del cantiere. Finché il sito conserva elementi capaci di generare pericoli, il PSC deve rappresentarne lo stato effettivo e il CSE deve continuare a esercitare le funzioni previste dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008.