Cappotto termico e sconfinamento: il TAR chiarisce i limiti e annulla il diniego comunale
Il cappotto termico non costituisce ampliamento né sconfinamento edilizio. Una sentenza del TAR richiama i Comuni all’obbligo di istruttoria adeguata e motivazione concreta, confermando la tutela degli interventi di efficientamento energetico.
L’applicazione del cappotto termico può essere contestata per sconfinamento edilizio? Fino a che punto un’amministrazione può negare la validità della SCIA in presenza di minime proiezioni verso fondi confinanti? Quale peso assumono le distanze legali, le planimetrie catastali e le funzioni igienico-sanitarie di aperture e canne fumarie?
Cappotto termico e sconfinamento: la sentenza del TAR Toscana
Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che, con la sentenza n. 1034 del 12 giugno 2025, ha affrontato il caso di un’abitazione per la quale era stata presentata una SCIA per la realizzazione di lavori di efficientamento energetico consistenti fra l’altro nella installazione di un cappotto termico, nella realizzazione di una canna fumaria esterna, creazione di un cavedio e apertura di luci.
Il Comune ha inibito gli effetti della SCIA ritenendo che:
- l’intervento fosse stato qualificato erroneamente come manutenzione straordinaria invece che come ristrutturazione conservativa;
- la posa del cappotto termico determinasse uno sconfinamento nel terreno confinante;
- la proiezione del cavedio ricadesse anch’essa su area non di proprietà;
- la documentazione presentata fosse insufficiente;
- la canna fumaria violasse le distanze legali;
- le luci non garantissero un effettivo miglioramento igienico-sanitario.
Contestazioni alle quali è stato opposto ricorso al TAR, sostenendo che:
- manutenzione straordinaria e ristrutturazione conservativa sono entrambe soggette a SCIA, quindi l’errore formale non poteva bloccare l’intervento;
- cavedio e canna fumaria interessavano solo una minima porzione di terreno inutilizzabile, con proiezioni di pochi centimetri;
- il cappotto non ampliava la sagoma, ma colmava un disallineamento con le fondazioni;
- le motivazioni del Comune su distanze e requisiti igienici erano generiche e prive di adeguata istruttoria.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Toscana 12 giugno 2025, n. 1034IL NOTIZIOMETRO