Cappotto termico e sconfinamento: il TAR chiarisce i limiti e annulla il diniego comunale
Il cappotto termico non costituisce ampliamento né sconfinamento edilizio. Una sentenza del TAR richiama i Comuni all’obbligo di istruttoria adeguata e motivazione concreta, confermando la tutela degli interventi di efficientamento energetico.
Quadro normativo di riferimento
Il Testo Unico Edilizia (d.P.R. 380/2001) disciplina le categorie di intervento e individua la SCIA come titolo abilitativo sia per manutenzione straordinaria sia per ristrutturazione conservativa.
Il tema delle distanze tra edifici resta regolato dal D.M. 1444/1968, che introduce limiti inderogabili, mentre la Legge n. 10/1977 aveva già affermato il principio della conformità alle previsioni urbanistiche.
Sul piano procedimentale, la Legge n. 241/1990 impone istruttoria e motivazione adeguata. Infine, l’art. 840 c.c. circoscrive l’estensione verticale della proprietà.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Toscana 12 giugno 2025, n. 1034IL NOTIZIOMETRO