Caro materiali 2026: il Vademecum ANCE sulla revisione prezzi dopo la Legge di Bilancio
Dai SAL con prezzari regionali aggiornati alle percentuali 80% e 90%, fino alla gestione delle risorse interne: cosa cambia per stazioni appaltanti e imprese nei contratti aggiudicati entro il 30 giugno 2023
Con la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), in vigore dal 1° gennaio 2026, sono state introdotte rilevanti modifiche in materia di aggiornamento dei prezzi negli appalti di lavori pubblici, assicurando continuità al meccanismo previsto dall’art. 26 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), ma superandone definitivamente il carattere temporaneo.
Sulle novità ANCE ha pubblicato il Vademecum “Caro materiali – Il punto dopo la Legge di Bilancio 2026”, che ricostruisce in modo sistematico la nuova disciplina e dedica un’ampia sezione alle FAQ, con l’obiettivo di chiarire i principali dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa.
Caro materiali e revisione prezzi: il Vademecum ANCE con le modifiche della Legge di Bilancio 2026
Le nuove disposizioni riguardano gli appalti di lavori, inclusi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro, aggiudicati sulla base della disciplina previgente al d.lgs. 36/2023 e con termine finale di presentazione delle offerte entro il 30 giugno 2023.
Si tratta, in sostanza, degli stessi contratti già coperti dall’art. 26 del DL “Aiuti”, per i quali la possibilità di applicare l’aggiornamento dei prezzi era destinata a cessare al 31 dicembre 2025.
La differenza sostanziale è che il nuovo meccanismo:
- si applica alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 1° gennaio 2026;
- accompagna il contratto fino alla fine dei lavori;
- non ha più natura transitoria, ma strutturale.
Il caro materiali non viene più affrontato in chiave emergenziale, ma entra stabilmente nella gestione ordinaria dell’esecuzione contrattuale.
Come funziona il nuovo aggiornamento prezzi dal 2026
Dal 1° gennaio 2026, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 490 della Legge n. 199/2025, lo stato di avanzamento lavori (SAL) deve essere adottato applicando i prezzari regionali aggiornati annualmente – o, se previsti, i prezzari speciali autorizzati – sia in aumento sia in diminuzione rispetto ai prezzi a base di gara, al netto del ribasso.
Il riconoscimento dei maggiori importi avviene nella misura:
- del 90% per le offerte con termine di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
- dell’80% per le offerte presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
Non si assiste a una sostituzione dei prezzi contrattuali. Il meccanismo continua a operare attraverso il riconoscimento del “delta” tra prezzo contrattuale e prezzo aggiornato, entro i limiti percentuali fissati dalla legge.
Un passaggio centrale, ben evidenziato nel Vademecum, riguarda la nozione di lavorazioni “eseguite o contabilizzate”. L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva consente di includere anche le lavorazioni eseguite ma non ancora formalizzate nel SAL, purché adeguatamente documentabili.
Restano invece escluse dal nuovo regime le lavorazioni eseguite prima del 1° gennaio 2026, anche se contabilizzate successivamente, che continuano a rientrare nel perimetro del precedente meccanismo.
Obblighi e deroghe alle clausole contrattuali
La disciplina ha carattere obbligatorio. La norma stabilisce che il SAL “è adottato” applicando i prezzari aggiornati, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflattivo previsti nel contratto.
Ne discendono alcune conseguenze operative di rilievo:
- non è richiesta alcuna istanza dell’impresa;
- non è necessaria iscrizione di riserva;
- il procedimento deve essere attivato d’ufficio dalla stazione appaltante.
Il diritto all’aggiornamento discende direttamente dalla legge e si configura come integrazione del corrispettivo contrattuale, con conseguente assoggettamento ad IVA e rilevanza nei certificati di esecuzione lavori.
Quanto alla giurisdizione, l’orientamento richiamato nel Vademecum è nel senso della competenza del giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi derivanti da un meccanismo vincolato e privo di discrezionalità amministrativa.
Affidamenti a general contractor di ANAS ed RFI: proroga e disciplina speciale
La Legge di Bilancio 2026, con il comma 491, interviene in modo specifico sugli affidamenti a contraente generale disposti dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS, già in essere alla data di entrata in vigore del DL 50/2022 e relativi a opere in corso di esecuzione.
Si tratta di una disciplina speciale che tiene conto della peculiarità dei grandi affidamenti infrastrutturali, caratterizzati da elevata complessità tecnica e finanziaria e da una durata pluriennale.
In questo caso non viene introdotto un meccanismo identico a quello previsto dal comma 490, ma si proroga e si rimodula quanto già stabilito dall’art. 26, comma 12, del DL “Aiuti”.
Per tali contratti viene estesa fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione dell’incremento forfettario del 20% sugli importi delle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori.
La disciplina si differenzia ulteriormente per gli interventi di cui all’art. 18, comma 2, del DL 104/2023 (cd. “Asset”), per i quali:
- l’adeguamento percentuale è riconosciuto nel limite massimo del 35%;
- il calcolo avviene come differenza tra la variazione dei prezzari utilizzati dalle società del gruppo FS e ANAS alla data di stipula del contratto e quelli vigenti al momento della contabilizzazione;
- resta fermo l’eventuale adeguamento monetario già previsto dalle clausole contrattuali.
Anche in questo ambito l’aggiornamento accompagna il contratto fino alla fine dei lavori, mantenendo una logica di continuità rispetto all’impostazione generale della riforma, ma con parametri calibrati sulla specificità dei contraenti generali.
Il nodo delle risorse: cambia la logica finanziaria
Uno dei punti più delicati riguarda la copertura finanziaria. A differenza del DL “Aiuti”, non è più prevista la possibilità di accedere a fondi ministeriali in caso di insufficienza di risorse interne.
Le stazioni appaltanti devono far fronte ai maggiori oneri utilizzando prioritariamente:
- gli accantonamenti per imprevisti nel quadro economico, fino al 70%;
- le eventuali somme a disposizione;
- i ribassi d’asta, se non vincolati a diversa destinazione.
Quando tali risorse risultano utilizzate o impegnate per almeno l’80%, la stazione appaltante deve attivare tempestivamente le procedure per il reintegro, anche attraverso la rimodulazione della programmazione o l’utilizzo di economie derivanti da varianti in diminuzione.
La misura è strutturale, ma la sua sostenibilità è interamente rimessa alla capacità programmatoria e gestionale delle amministrazioni.
Le FAQ ANCE: chiarimenti operativi di rilievo
Il documento si completa con 28 FAQ che affrontano questioni di immediato interesse operativo, tra cui:
- l’applicazione ai contratti che hanno già beneficiato del Fondo Opere Indifferibili;
- la gestione dei prezzari in diminuzione, con esclusione di detrazioni rispetto all’importo contrattuale del SAL;
- le modalità di emissione del certificato di pagamento, lasciate alla scelta organizzativa della stazione appaltante nel rispetto dei termini ordinari del Codice;
- i termini di pagamento, ricondotti all’art. 125 del d.lgs. 36/2023;
- la disciplina delle varianti entro e oltre il quinto.
Particolarmente significativa è l’interpretazione secondo cui l’importo contrattuale del SAL rappresenta un valore non comprimibile: eventuali riduzioni derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati possono compensare incrementi interni al medesimo SAL, ma non determinare una decurtazione rispetto all’importo contrattuale originario.
Nella pagina successiva viene riportato il testo integrale delle FAQ, per consentire una lettura diretta e completa delle indicazioni fornite.
Documenti Allegati
DocumentoIL NOTIZIOMETRO