Ordine di demolizione, condono e poteri del giudice penale: interviene la Cassazione

La Cassazione (sentenza n. 32167/2025) chiarisce i rapporti tra giudice penale e autorità amministrativa, i limiti del condono edilizio in Sicilia e l’estensione reale dell’ordine di demolizione.

di Redazione tecnica - 09/10/2025

Quando l’immobile abusivo è stato acquisito al patrimonio comunale, ha ancora senso chiedere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione? Chi è competente a decidere sull’esecuzione della demolizione disposta in sentenza penale? Il condono “terzo” è invocabile in presenza di vincoli paesaggistici, specie in Sicilia, e vale il silenzio assenso? E quali effetti hanno i lavori di completamento o le superfetazioni su un manufatto già abusivo?

Ordine di demolizione, condono e poteri del giudice penale: la sentenza della Cassazione

Ha risposto a queste domande la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 32167 del 29 settembre 2025, è intervenuta:

  • sul rapporto tra procedimento penale e poteri amministrativi;
  • su limiti oggettivi del terzo condono edilizio (D.L. n. 269/2003 conv. in Legge n. 269/2003);
  • sull’irrilevanza del silenzio assenso sotto vincolo paesaggistico;
  • sulle conseguenze dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale;
  • sulla natura dell’ordine di demolizione.

Il caso riguarda una nuova unità abitativa realizzata in area vincolata, per la quale era stata chiesta la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione e, in via gradata, la considerazione di istanze sananti mai realmente praticabili.

Nel caso esaminato, il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva confermato l’ordine di demolizione disposto con la sentenza penale di condanna. I motivi del ricorso erano molteplici e ruotavano attorno a tre principali questioni giuridiche:

  1. si sosteneva che l’avvenuta acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale avesse fatto venir meno l’interesse alla demolizione e che, di conseguenza, l’ordine dovesse essere sospeso o revocato;
  2. si invocava la pendenza di una domanda di sanatoria, sostenendo che il giudice penale non potesse pronunciarsi sull’esecuzione finché l’amministrazione non avesse definito la procedura di condono;
  3. veniva dedotta la presunta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di condono edilizio ai sensi della legge regionale siciliana, con l’ulteriore argomento che l’intervento abusivo — pur in zona vincolata — avrebbe potuto essere sanato alla luce della normativa regionale.
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