Ordine di demolizione, condono e poteri del giudice penale: interviene la Cassazione

La Cassazione (sentenza n. 32167/2025) chiarisce i rapporti tra giudice penale e autorità amministrativa, i limiti del condono edilizio in Sicilia e l’estensione reale dell’ordine di demolizione.

di Redazione tecnica - 09/10/2025

Il condono in Sicilia e la sentenza della Corte costituzionale

Un punto di particolare rilievo della pronuncia riguarda l’applicabilità del terzo condono edilizio alla Regione Siciliana, da sempre terreno di confronto tra legislazione statale e normativa regionale.

La Cassazione ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, anche in presenza di statuto speciale, la Regione non può introdurre deroghe ai principi fondamentali fissati dallo Stato nelle cosiddette “grandi riforme economico-sociali”. Il condono del 2003 rientra a pieno titolo in questa categoria, e le sue limitazioni — in particolare il divieto di sanatoria per opere abusive in area vincolata di cui all’art. 32, comma 27, lettera d) — si impongono anche al legislatore siciliano.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 252/2022, ha dichiarato illegittimo il tentativo della Regione Siciliana di introdurre, con la legge regionale n. 19/2021, una “interpretazione autentica” della legge di recepimento del condono (L.R. n. 15/2004), che avrebbe consentito la sanatoria delle opere realizzate in aree soggette a vincoli non assolutamente inedificabili. Secondo la Consulta, tale norma aveva in realtà natura innovativa e violava la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, travalicando i limiti dello statuto di autonomia regionale.

Come sottolineato anche dal TAR Sicilia nella sentenza n. 912 del 29 aprile 2025 la giurisprudenza regionale si è ormai uniformata a questo principio.

Ne consegue che:

  • il silenzio assenso è escluso nei procedimenti paesaggistici e di condono, anche in Sicilia;
  • le opere che comportano aumenti di volume o nuova costruzione in zona vincolata non possono essere condonate, neppure se il vincolo è solo “relativo”;
  • la Soprintendenza conserva poteri consultivi ma non può disporre autonomamente la rimessione in pristino, competendo tale funzione al Comune.

Il quadro è stato ulteriormente rafforzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72/2025, che ha riaffermato l’assoluta intangibilità del limite dei 150 metri dalla battigia, ribadendo che nessuna opera realizzata entro tale fascia può essere oggetto di condono, nemmeno nelle Regioni a statuto speciale.

In sintesi, la Cassazione si colloca perfettamente in questa linea: nessun automatismo, nessun silenzio assenso, nessuna deroga regionale ai limiti fissati dallo Stato. In presenza di vincolo paesaggistico, l’unico esito possibile per le nuove costruzioni abusive resta la demolizione.

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