Permesso di costruire in sanatoria: per la Cassazione il reato edilizio non si estingue
La Suprema Corte ribadisce che solo una sanatoria pienamente efficace, in doppia conformità, può incidere sull’esecuzione: rigettate le istanze prive di “novum”
Quadro normativo di riferimento
La vicenda si inquadra nel sistema sanzionatorio delineato dagli artt. 31 e 44 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che prevedono la demolizione delle opere abusive e l’estinzione del reato edilizio solo in caso di rilascio di un titolo in sanatoria valido e pienamente efficace.
Il rilascio della sanatoria è subordinato al requisito della doppia conformità urbanistica e paesaggistica, ai sensi degli artt. 36 e 37 del Testo Unico Edilizia, cioè alla verifica della conformità dell’intervento sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione, sia a quella attuale.
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, è ferma nel ritenere che un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di opere di adeguamento non può considerarsi idoneo a determinare l’estinzione del reato.
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