Permesso di costruire in sanatoria: per la Cassazione il reato edilizio non si estingue
La Suprema Corte ribadisce che solo una sanatoria pienamente efficace, in doppia conformità, può incidere sull’esecuzione: rigettate le istanze prive di “novum”
L’analisi della Corte di Cassazione
La Corte ha confermato integralmente la decisione del Tribunale, ritenendo inammissibile il ricorso per assenza di fatti nuovi e per riproposizione di doglianze già esaminate.
Nel merito, il Collegio ha chiarito che:
- l’ordine di demolizione costituisce effetto accessorio della condanna penale e non può essere revocato se non sopravvengono atti amministrativi nuovi e validi, idonei a sanare integralmente l’abuso;
- il permesso in sanatoria del 2021, rilasciato “con prescrizioni” e condizionato all’esecuzione di ulteriori opere, non integra una sanatoria piena ma un atto inefficace ai fini penali;
- il successivo rigetto dell’istanza di autotutela del 2024 non rappresenta un fatto nuovo, trattandosi di un atto meramente confermativo che non modifica il quadro giuridico.
La Corte richiama poi un principio consolidato: un titolo edilizio rilasciato in via condizionata è incompatibile con la ratio della sanatoria, che presuppone opere già conformi alla disciplina urbanistica e non subordinabili a successivi adeguamenti.
Inoltre, anche a voler ritenere efficace il permesso, esso non avrebbe potuto incidere sui reati antisismici oggetto della condanna, che restano estranei alla logica della “doppia conformità”.
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